Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3724 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27590-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GAETANO IROLLO, SERGIO D’ANDREA;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA

MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 973/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 973 pubblicata il 15.3.2018 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps in quanto tardivamente proposto ed ha disposto la compensazione tra le parti le spese del grado, ritenendola “opportuna” in base all’esito del giudizio;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.V., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Inps;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso C.V. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.;

5. ha sostenuto come la statuizione di compensazione delle spese di lite del grado non fosse supportata da adeguata motivazione e fosse, comunque, ingiustificata in ragione dell’essere risultato il C. completamente vittorioso in quanto l’Inps aveva depositato il ricorso in appello nel termine cd. lungo, laddove, in ragione dell’avvenuta notifica della sentenza di primo grado, l’impugnazione era assoggettata al termine cd. breve;

6. il ricorso è fondato;

7. deve anzitutto rilevarsi come nel caso di specie (ricorso introduttivo di primo grado depositato nel 2007) sia applicabile, ratione temporis, la disposizione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, con effetto dall’1.3.2006, secondo cui il giudice può compensare, parzialmente o per intero, tra le parti le spese del giudizio se vi è soccombenza reciproca o “concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”;

8. questa Corte ha evidenziato che detta formulazione della norma rende necessaria una motivazione logica e coerente, in assenza della quale si configura il vizio di violazione di legge, perchè il potere di compensazione viene ad essere esercitato oltre i limiti fissati dal legislatore; l’espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è quindi sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica di idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr. Cass. n. 7523/09; n. 12893/2011; n. 13767/18; n. 20617/18);

9. nel caso in esame, la motivazione adottata dalla Corte di merito (“l’esito del giudizio rende opportuna la compensazione tra le parti delle spese del grado”) appare priva dei necessari requisiti di logicità e coerenza, risolvendosi la affermata “opportunità” in una espressione tautologica e del tutto sganciata dall’esito del giudizio, in cui la parte ricorrente era risultata totalmente vittoriosa nel merito in primo grado e il ricorso in appello dell’Inps era stato giudicato inammissibile per ragioni di rito;

10. per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte d’Appello di nThh, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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