Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3724 del 13/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.13/02/2017), n. 3724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4739/2011 proposto da:
C.K., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO
BONGARZONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4712/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/08/2010 R.G.N. 10074/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato BONGARZONE ANTONIO ROSARIO;
udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO per delega orale Avvocato MARAZZA
MARCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 6491/2009 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto da C.K. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per l’accertamento della illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dal 7.2.2007 al 31.3.2007 e dal 12.4.2007 all’11.7.2007 ai sensi del D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20.5-2.8.2010 (nr. 4712/2010), rigettava l’appello della lavoratrice.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.K., articolando sei motivi.
Ha resistito con controricorso Poste Italiane spa, illustrato con memoria.
E’ intervenuto atto di rinunzia al ricorso, accettato da Poste Italiane.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.
La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2, ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).
A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Stante la ritualità dell’ atto di rinunzia e la espressa accettazione deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
Nulla per le spese, stante l’accordo delle parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017