Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3723 del 25/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3723 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 21620-2010 proposto da:
DI

BENEDETTO

ROCCO

C.F.

DBNRCC65B20G438I,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

4-

contro

2015
4654

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

e

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

Data pubblicazione: 25/02/2016

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale –

DI

BENEDETTO

ROCCO

C.F.

DBNRCC65B20G4381,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.
D’APPELLO

8584/2008

della CORTE

di ROMA, depositata il 16/10/2009 r.g.n.

5950/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

02/12/2015

dal Consigliere Dott. MATILDE

LORITO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso incidentale, accoglimento del
ricorso principale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il
16/10/09, ha confermato la sentenza di prime cure nella parte
in cui aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al
contratto di lavoro, stipulato in relazione al periodo 2
giugno-30 settembre 1998 da Poste Italiane s.p.a. con Di
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; con la
stessa sentenza la Corte territoriale, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di
risarcimento del danno derivante dalla declaratoria di
illegittimità del termine.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto
ricorso affidato a dieci motivi; Poste Italiane ha resistito
con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sostenuto
da due motivi; il Di Benedetto ha notificato un controricorso
avverso il ricorso incidentale ed ha depositato memoria
illustrativa ex art. 378 cod. proc. Civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in
quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc.
civ )
1.2 Il lavoratore è stato assunto con una pluralità di
contratti a termine dei quali l’unico che interessa in questo
giudizio si è protratto dal 2 giugno al 30 settembre 1998; tale
contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, che prevede, quale ipotesi legittimante la
stipulazione di contratti a termine “la necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
nel periodo giugno-settembre”.
1.3 La Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini
della statuizione di reiezione del gravame proposto dalla
s.p.a. Poste Italiane, da un canto, alla considerazione che la
società, “contrariamente al vero”, avrebbe rilevato che
1

Benedetto Rocco e, conseguentemente, la sussistenza di un

l’accoglimento della domanda da parte del giudice di prima
istanza, era stato motivato dalla mancata indicazione del
nominativo del lavoratore sostituito; dall’altro, alla
genericità delle ulteriori censure attinenti alla ripartizione
dell’onere probatorio in tema di effettività della causale
apposta al contratto.
Con

declaratoria

riferimento
di

alle

conseguenze

illegittimità

del

derivanti

termine,

la

dalla
Corte

territoriale, premesso che, in linea di principio, il
risarcimento del danno doveva essere liquidato in misura
equitativa, facendo riferimento all’arco temporale compreso fra
la data nella quale il lavoratore aveva offerto la prestazione
(atto di messa in mora) e la scadenza del triennio dalla data
in cui aveva cessato di lavorare per la società resistente, ha
rigettato la domanda osservando che l’atto di costituzione in
mora era intervenuto in epoca successiva alla scadenza del
triennio sopra indicato.
2.In ordine logico appare opportuno esaminare in Primo luogo il
ricorso incidentale proposto da Poste Italiane s.p.a., che ha
per oggetto, in particolare, la statuizione sulla illegittimità
del termine, e successivamente il ricorso principale,
concentrato sulla statuizione concernente le conseguenze
economiche.
2.1 Con il primo motivo la società ricorrente incidentale
censura l’impugnata sentenza per violazione di plurime
disposizioni di legge,

error in procedendo

ed insufficiente,

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio. Lamenta che, diversamente da quanto
dedotto dai giudici del gravame, la sentenza di primo grado
aveva specificamente motivato l’accoglimento della domanda
attorea sul rilievo che la società non aveva provveduto in
contratto, alla indicazione del lavoratore sostituito. Deduce
altresì che con l’atto di gravame aveva provveduto alla
specifica impugnazione della pronuncia di prime cure, anche
sotto il profilo, ivi affrontato, dell’inadempimento della
2

1.4

società all’onere probatorio relativo alla effettività della
causale apposta al contratto. Si duole, quindi che la Corte
distrettuale abbia confermato le statuizioni della sentenza
impugnata omettendo di pronunciarsi sulla legittimità del
termine apposto in base alle disposizioni normative di
riferimento (arrt.1-2 1.230/62, art.23 1.56/87).

Invero dal tenore della sentenza di primo grado – e dell’atto di
appello, integralmente riprodotti dalla società per il principio
della autosufficienza,

s’impone l’evidenza della specifica

trattazione, da parte del giudice di prima istanza, della
questione sollevata dal lavoratore, inerente alla illegittimità
del termine apposto al contratto per mancata indicazione del
lavoratore sostituito (vedi pagg.6-7 della sentenza).
3.1 Nel contempo, emerge come il giudice di prima istanza abbia
argomentato in ordine all’inadempimento dell’onere probatorio
gravante sulla società, relativo alla sussistenza di un ‘nesso
causale fra le esigenze dell’unità produttiva – cui era stato
adibito il lavoratore, e l’assenza del personale per ferie, e
che l’atto di appello, con specifiche argomentazioni, abbia
confutato entrambe le rationes decidendi.
3.2 Premesso che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o
eccezione di merito, che integra una violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art.112 cod. proc.
civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su
di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni
richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in
concreto di una volontà di legge che garantisca un bene
all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia
un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla
quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

3
t

3. La cen s ura è fondata nei termini di seguito esposti.

e

(vedi Cass. 16/5/12 n.7653), deve ritenersi che la sentenza

impugnata sia affetta dal vizio denunciato.
3.4 La Corte distrettuale,

non ha esaminato le

questioni oggetto di specifica statuizione della pronuncia di
primo grado – e sottoposte al suo scrutinio dalla società
appellante con il secondo e terzo motivo di appello secondo i
dettami sanciti ex art.342 c.p.c.- inerenti alla mancata
indicazione del lavoratore sostituito, così come all’affermato
mancato assolvimento da parte datoriale, dell’onere probatorio
in ordine alla sostituzione del personale assente per ferie.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va quindi
accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il
secondo (attinente alla omessa motivazione in ordine alla
illegittimità del contratto

inter partes),

nonché il ricorso

principale, attinente alle conseguenze economiche della
dedotta nullità del termine.
L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla
stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la
quale statuirà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo di
ricorso incidentale, assorbito il secondo nonché il ricorso
principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,
alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2015.

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