Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3723 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Pietro in Gu, di seguito “Comune”, in persona del

sindaco in carica, signor Z.T., rappresentato e difeso

dagli avv. Testa Mario e Luigi Manzi, presso il quale e’

elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri 5;

– ricorrente –

contro

Consorzio Giardino CIPA, di seguito anche “Consorzio”, in persona dei

liquidatori in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Abenavoli

Francesco ed elettivamente domiciliato presso l’avv. De Giovanni

Filippo, in Roma, Piazza delle Iris 18;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Venezia 15 marzo 2006, a 20/16/06, depositata il 9 giugno 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

gennaio 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Carlo Albini, delegato, per il Comune;

udito l’avv. Augusto Granata, delegato, per il Consorzio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso del Comune.

1.1.1. Il 25 luglio 2007 e’ notificato al Consorzio un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Padova n. 29/14/2002, che aveva accolto il ricorso del Consorzio contro gli avvisi di accertamento dell’ICI 1993 – 1997.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione del Comune, integrato con memoria, e’ sostenuto con cinque motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

1.2. Il controricorso del Consorzio.

Il 16 – 18 ottobre 2007 e’ notificato al Comune il controricorso dei Consorzio, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso, con vittoria di spese.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Consorzio e’, negli anni 1993 – 1997, proprietario di un terreno per complessivi mq 53.956;

b) le dichiarazioni ICI del Consorzio sono rettificate dal Comune con cinque avvisi di accertamento;

c) i ricorsi del Consorzio, previamente riuniti, sono accolti dalla CTP con la sentenza 20 giugno 2002, n. 29/14/2002, depositata l’11 luglio 2002;

d) l’appello del Comune e’ rigettato dalla CTR 4 luglio 2003, n. 20/33/03;

e) contro la sentenza d’appello il Comune propone ricorso alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza 17 febbraio 2005, n. 3230, lo accoglie, cassando con rinvio la sentenza impugnata;

f) il 29 luglio 2005 il Comune riassume la causa dinanzi alla CTR di Venezia, la quale, con la sentenza ora impugnata per Cassazione, respinge l’appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’ cosi’ strutturata:

1) la motivazione si articola in due parti:

a) dall’applicazione dell’insieme dei principi di diritto fissati nella sentenza di rinvio della Corte di cassazione,”questa Commissione ritiene di poter stabilire che la costituzione in giudizio del Consorzio Giardino nel giudizio di primo grado ha sanato i vizi della notifica in quanto avvenuta a mani di persona che, come provato dal Comune di San Pietro in Gu, non e’ assolutamente estranea alla persona giuridica”;

b) quanto alla sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento:

1) “la sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che e’ sufficiente per la validita’ dell’atto che nel contenuto di esso sia espresso l’iter logico seguito dall’Amministrazione per raggiungere le conclusioni, senza necessita’ che tale motivazione sia completata con l’allegazione della prova che l’Amministrazione puo’ fornire in sede di giudizio. Accogliendo tale insegnamento la Commissione regionale ritiene che la motivazione espressa negli avvisi di accertamento in esame sia sufficientemente dettagliata e cio’ e’ dimostrato dal fatto che il contribuente e’ stato in grado di proporre le sue difese”;

2) “al contrario si ritiene che il Comune non sia stato in grado in giudizio di fornire prova convincente della corrispondenza al reale dei valori raggiunti attraverso i criteri illustrati nella motivazione degli avvisi. In proposito va detto: dall’istruzione dibattimentale e’ emerso con certezza che il terreno in questione risulta classificato dal piano regolatore come destinato ad attivita’ commerciali ed artigianali, ma e’ risultato con altrettanta certezza che fino all’anno 1998 esso non e’ stato interessato ad opere di urbanizzazione e non ha ottenuto un accesso alla Strada Statale (OMISSIS) anche per l’esistenza di un dislivello con il piano stradale. Ebbene il Comune sostiene che tale situazione concreta e’ stata valutata nella determinazione del valore e che i due contratti presi in considerazione come termini di paragone presentano analoghe caratteristiche. In realta’ dall’esame della relazione tecnica redatta dal tecnico comunale si rileva una realta’ diversa. Infatti uno degli elementi presi in considerazione nella determinazione del valore e’ stato il fatto che trattasi di un’area posta lungo un’importante arteria viaria ((OMISSIS)) e quindi accessibile con relativa facilita’: elemento certamente di grande significato nella determinazione del valore per un’area destinata ad accogliere, come si precisa nella stessa perizia, fabbricati produttivi ad uso artigianale e commerciale. Cio’ significa che la perizia, dunque, ignora il fatto che solo dopo l’anno 1998 il terreno ha ottenuto un accesso alla strada statale”;

5) “ugualmente confliggente con la realta’ e’ l’annotazione della perizia in cui si definisce il terreno pianeggiante, senza precisare che esso giaceva su un piano inferiore a quello della strada e degli appezzamenti confinanti: anche tale sconoscenza inficia la credibilita’ della perizia”;

4) “infine va rilevato come nessuno dei terreni interessati dai contratti prodotti dal Comune come parametro di riferimento presenta caratteristiche identiche a quello di cui si discute: infatti uno riguarda un appezzamento classificato dallo strumento urbanistico con la sigla (OMISSIS) e l’altro con la sigla (OMISSIS), mentre il terreno in discussione e’ siglato (OMISSIS). Anche con riferimento a questo rilievo si constata un eccesso di approssimazione nella determinazione del valore da parte del Comune che non consente di ritenere provata la pretesa dell’Amministrazione”;

2) il dispositivo e’ cosi’ concepito: “La Commissione conferma la sentenza 29/2002 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo d’impugnazione.

4.1. La censura del ricorrente.

4.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione e’ presentato sotto la seguente rubrica: “Nullita’ della sentenza per il contrasto esistente tra la motivazione e il dispositivo (Motivo di ricorso dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

4.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

Il Comune ricorrente mette in rilievo che, mentre il dispositivo della sentenza impugnata si limita a confermare la pronuncia della CTP, la quale aveva accolto il ricorso del Consorzio per ragioni processuali (vizio della notifica degli avvisi di accertamento), senza pronunciarsi sul merito della controversia (motivazione degli avvisi di accertamento e determinazione del valore delle aree), la sua motivazione della decisione sui vizi della notifica porta a riconoscere che essi sono stati sanati.

4.1.3. Il quesito di diritto formulato dal ricorrente a conclusione del primo motivo di ricorso si formula il seguente quesito di diritto: “se sia affetta da nullita’ e possa essere percio’ cassata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza da cui risulti un conflitto insanabile tra motivazione e dispositivo”.

4.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ inammissibile perche’, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (Corte di Cassazione: Sezioni unite, 30 ottobre 2008, n. 26020; 25 marzo 2009, n. 7197). Nella specie, il quesito e’ formulato in maniera tale da comportare comunque una risposta positiva, essendo ovvio che il contrasto tra motivazione e dispositivo e’ causa d’invalidita’ della sentenza, mentre si sarebbe dovuto chiedere se costituisca contraddizione tra dispositivo e motivazione della sentenza quell’atto del giudice d’appello, nel quale, dopo aver ritenuto, nella motivazione, errato un capo della sentenza di primo grado, confermi, nel dispositivo, la sentenza appellata. Infatti, “con riferimento al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., lo stesso e’ inadeguato, con conseguente inammissibilita’ dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, e’ inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie” (Corte di Cassazione 9 luglio 2008, n. 18759).

Nel caso di specie il quesito di diritto e’ sostanzialmente inconferente e, in quanto tale, e’ inammissibile. Infatti, “il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., e’ inconferente, con conseguente inammissibilita’ del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorche’ la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata” (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 12 maggio 2008, n. 11650).

5. Il secondo motivo d’impugnazione.

5.1. La censura del ricorrente.

5.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione e’ introdotto dalla seguente rubrica: “Nullita’ della sentenza per inidoneita’ del dispositivo ad esprimere una concreta statuizione giudiziale e conseguente omissione di pronuncia sulle domande proposte. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (Motivo di ricorso dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

5.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

Secondo il Comune ricorrente, la CTR, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, avrebbe omesso, in merito alla questione riguardante i valori accertati, di adottare qualsiasi decisione, perche’ la sentenza della CTP, adottata una decisione su una questione pregiudiziale di rito, non si sarebbe in alcun modo pronunciata sul merito della controversia.

5.1.3. Il quesito di diritto formulato dal ricorrente.

A conclusione del secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se, nel giudizio di rinvio proprio, disposto per l’annullamento della sentenza di appello per i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il giudice sia tenuto, in conformita’ alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, ad emettere una pronuncia che statuisca direttamente sulle domande delle parti, non potendosi limitare al generico richiamo di una sentenza precedentemente intervenuta nello stesso processo, per darne acritica conferma, senza farla propria con autonoma valutazione e senza esplicitare nel dispositivo il comando giudiziale impartito”.

5.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ infondato, perche’ il dispositivo della sentenza dev’essere interpretato tenendo conto della motivazione. Nel caso di specie, la conferma della sentenza di primo grado dev’essere intesa come conferma del suo dispositivo, che e’ di accoglimento del ricorso introduttivo del Consorzio, ma con la diversa motivazione che si da nella sentenza d’appello.

6. Il terzo motivo d’impugnazione.

6.1. La censura del ricorrente.

6.1.1. La rubrica del terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione e’ introdotto dalla seguente rubrica:

“Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo di ricorso dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

6.1.2. La motivazione addotta a sostegno del terzo motivo d’impugnazione.

Il ricorrente sostiene che «per dimostrare la congruita’ dei valori accertati, il Comune… ha prodotto in giudizio alcuni contratti di compravendita, relativi ad aree aventi caratteristiche analoghe a quelle del Consorzio, che gli Uffici comunali avevano utilizzato per emettere i contestati avvisi di accertamento. Cio’, tuttavia, non e’ stato considerato sufficiente dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha ritenuto che il Comune non sia stato in grado di fornire prova convincente della corrispondenza al reale dei valori raggiunti attraverso i criteri illustrati nella motivazione degli avvisi di accertamento. Il convincimento maturato dalla Commissione Tributaria Regionale riposa, pero’, su premesse contraddittorie e, soprattutto, su alcune circostanza di fatto contestate e non provate e comunque contraddette da circostanza di fatto di opposto tenore, che il Comune… aveva puntualmente allegato e che la Commissione, invece, ha del tutto ignorato”. Nelle numerose pagine del ricorso (dalla pagina 14 alla pagina 21), dedicate alla contestazione della motivazione della sentenza d’appello, il ricorrente critica la posizione assunta dalla CTR sia con riguardo alle circostanza di fatto ritenute decisive (mancanza di accesso alla strada statale fino al 1998, dislivello stradale, non identita’ delle caratteristiche dei terreni del Consorzio con quelle dei terreni oggetto dei contratti prodotti in giudizio dal Comune), rinviando a documenti prodotti nel giudizio di merito, sia con riguardo alla va-lutazione delle prove addotte dal Comune (mancata influenza della ritardata esecuzione dell’accesso alla strada statale sul valore delle aree, influenza del dislivello stradale, inquadramento per generi e per specie dei terreni (OMISSIS)), a proposito della quale si afferma testualmente: “la Commissione ha dedotto che i terreni ai quali si riferivano i contratti di compravendita prodotti in giudizio dal Comune non avessero caratteristiche assimilabili all’area di proprieta’ del Consorzio e non potessero essere alla stessa comparati perche’ recavano, ai fini della loro destinazione urbanistica, “sigle” diverse. Il predetto ragionamento e’ viziato sotto molteplici profili. Ma soprattutto e’ viziato, ai fini che in questa sede interessano, perche’ non considera minimamente le difese sviluppate sul punto dall’Amministrazione Comunale e la documentazione dalla stessa prodotta a sostegno delle proprie deduzioni. Innanzitutto, come il Comune aveva gia’ dimostrato (vedasi l’estratto del P.R.G. prodotto sub 4.4.A), le zone classificate (OMISSIS) hanno le stesse potenzialita’ edificatorie e di utilizzo, rappresentando null’altro che due sottozone in cui e’ suddivisa la medesima zona produttiva (OMISSIS): tali zone, pertanto, hanno lo stesso valore commerciale o, comunque, un valore molto simile, che le rende assolutamente comparabili”. Seguono analoghe considerazioni, con riferimento ad altri documenti prodotti nel giudizio di merito.

Il ricorrente conclude, affermando che “nessuna delle circostanze di fatto e di diritto dedotte dal Comune… e’ stata considerata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale non fa ad esse menzione nella propria sentenza, nonostante il Comune le avesse sollevate nei propri scritti difensivi fornendo, per ciascuna di esse, un adeguato supporto probatorio documentale”.

6.1.3. Il quesito motivazionale formulato dal ricorrente a conclusione del terzo motivo d’impugnazione, il ricorrente formula il seguente quesito motivazionale: “la sentenza dovra’ essere cassata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa e/o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, da individuarsi, anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 366 bis c.p.c., nella dimostrazione offerta in giudizio dal Comune (e non considerata dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha preso in esame soltanto gli avvisi di accertamento contestati e la relazione tecnica agli stessi allegata): che il terreno del Consorzio e’ sempre stato facilmente accessibile dalla viabilita’ comunale; che la quota del terreno, ancora da urbanizzare, era uguale a quella dei terreni circostanti e, comunque, assolutamente irrilevante ai fini della quantificazione del suo valore; che il terreno del Consorzio aveva caratteristiche simili a quelli che costituivano oggetto dei contratti di compravendita prodotti in giudizio dall’Amministrazione Comunale e in particolare aveva, al di la’ della apparentemente diversa classificazione urbanistica, caratteristiche simili a quello di cui al contratto re. N. (OMISSIS) Notaio Gallo del (OMISSIS) (all.

n. (OMISSIS))”.

6.2. La valutazione della Corte del terzo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ esso non contesta, in contrasto con l’onere dei proporre motivi specifici e autosufficienti, le precise argomentazioni motivazionali utilizzate dalla CTR e qui testualmente riprodotte nel par. 3. Il motivo mira cosi’ ad ottenere dal giudice di legittimita’ un accertamento dei fatti di causa e una valutazione delle prove addotte, che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito.

7. Il quarto motivo d’impugnazione.

7.1. La censura del ricorrente.

7.1.1. La rubrica del quarto motivo d’impugnazione.

Il quarto motivo d’impugnazione e’ introdotto dalla seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per inosservanza del principio di diritto affermato nella sentenza n. 3320 del 17.2.2005 della Sezione della Corte di Cassazione. (Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

7.1.2. La motivazione addotta a sostegno del quarto motivo d’impugnazione.

Il ricorrente sostiene che, «ignorando la documentazione prodotta in giudizio dal Comune e, soprattutto, le precisazioni dal medesimo svolte per illustrarne la rilevanza e l’attendibilita’, ai fini di stabilire il piu’ probabile valore di mercato del terreno di proprieta’ del Consorzio, la Commissione Tributaria Regionale e’ incorsa altresi’ nel medesimo vizio che era gia’ stato censurato…

nella sentenza n. 3230/2005”.

7.1.3. Il quesito motivazionale formulato dal ricorrente.

A conclusione del quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente formula il seguente quesito motivazionale: «se l’omessa considerazione, da parte del giudice di rinvio, dei documenti prodotti e delle argomentazioni giuridiche sviluppate in giudizio dall’Ente impositore per giustificare il maggior valore accertato ai fini ICI, oltre a concretare un motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresenti anche violazione del principio di diritto affermato in sede di giudizio di legittimita’, secondo cui “ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore – obbligo che mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nella eventuale successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa – e’ necessario e sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale e’ stato rilevato il maggior valore (con le specificazioni che si rendono in concreto necessarie per il raggiungimento di dette finalita’), salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’amministrazione di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato, nel quadro del parametro prescelto, e la facolta’ del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati per l’accertamento”.

7.2. La valutazione della Corte del quarto motivo d’impugnazione.

Il motivo risulta incomprensibile, perche’ esso e’ formulato in maniera tale da non consentire d’individuare quale sia il capo della sentenza o quale altra sua parte che s’intende censurare.

8. Il quinto motivo d’impugnazione.

8.1. La censura del ricorrente.

8.1.1. La rubrica del quinto motivo d’impugnazione.

Il quinto motivo d’impugnazione e’ introdotto dalla seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 nonche’ dei principi generali in materia di processo tributario; omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1”.

8.1.2. La motivazione addotta a sostegno del quinto motivo d’impugnazione.

Il ricorrente sostiene che, la CTR “ha emesso una decisione sommaria e sostanzialmente immotivata, tutta concentrata nell’affermazione che il Comune… non avrebbe fornito una prova convincente e sufficientemente precisa della corrispondenza al reale del valore dei terreni. L’Amministrazione comunale, invece, ha provveduto a determinare i valori di cui agli avvisi di accertamento in maniera del tutto lineare e corretta, attraverso l’applicazione di un metodo comparativo, desumendo, cioe’, i suddetti valori dagli importi dichiarati in contratti di compravendita aventi ad oggetto terreni con caratteristiche analoghe”. Richiamati, poi, alcuni documenti prodotti nel giudizio di merito, si afferma “che non e’ dato di comprendere che cosa avrebbe ancora dovuto fare il Comune per adempiere all’onere probatorio sullo stesso gravame in merito alla determinazione del valore del terreno di cui si discute, tenuto conto del fatto che non esistono, sul territorio comunale, degli appezzamenti aventi caratteristiche identiche a quelle dell’area di cui e’ causa, e che, pertanto, e’ stato giocoforza per l’Amministrazione adottare il citato metodo comparativo, di cui si e’ dato debito riscontro nelle stime redatte”.

Il Comune, poi, “si duole… del fatto che il giudice tributario d’appello non abbia fatto uso dei poteri istruttori a lui conferiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 trattandosi, nel caso di specie, di semplicemente chiarire e definire alcuni aspetti decisivi che risultavano gia’ dotati, quanto meno, di un principio di prova… In particolare, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d’ufficio”.

8.1.3. Il quesito motivazionale formulato dal ricorrente.

A conclusione del quinto motivo d’impugnazione, il ricorrente formula il seguente quesito motivazionale: “se, ove il giudice tributario ritenga che l’ente impositore, pur avendo adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, non abbia poi offerto in giudizio la prova della congruita’ del maggior valore accertato, spetti allo stesso giudice il compito di addivenire ad una stima in concreto del valore del bene in contestazione, non potendo egli ritenere automaticamente congrui i valori dichiarati dal contribuente”.

8.2. La valutazione della Corte del quinto motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ infondato. Infatti, se l’accertamento dell’Ufficio e’ contestato dal contribuente sotto il profilo della sfida a provare i fatti addotti a sostegno dalla pretesa tributaria, l’onere di prova in giudizio spetta all’Ufficio e, dato il principio dispositivo che regola il processo tributario, il giudice di merito non puo’ sostituirsi all’autorita’ tributaria nella ricerca della prova da essa non fornita.

9. Conclusioni.

9.1. Sul ricorso.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

9.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 2.000,00 (duemila/00) di cui Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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