Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3723 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24982-2019 proposto da:

B.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro

i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

COMUNE di REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA FALCOMATA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA;

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.G. ha notificato, in data 12 aprile 2019, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pubblicata in data 15 ottobre 2018;

ha resistito con controricorso il Comune di Reggio Calabria, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 3 settembre 20119, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 12 aprile 2019 e il 3 settembre 2019);

il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell’improcedibilità del ricorso;

peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità, come verificatosi nella fattispecie;

ritenuto che:

nel caso in esame, sulla scorta dell’assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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