Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3722 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio Giardino CIPA, di seguito anche “Consorzio”, in persona dei

legali rappresentanti liquidatori, signori B.F. e

G.C., rappresentato e difeso dall’avv. Abenavoli

Francesco ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Filippo De

Giovanni, in Roma, Piazza delle Iris 18;

– ricorrente –

contro

il Comune di San Pietro in Gu (PD), di seguito “Comune”, in persona

del sindaco in carica, signor Z.T., rappresentato e

difeso dagli avv. Testa Mario e Luigi Manzi, presso il quale e’

elettivamente domiciliato 32 in Roma, Via Confalonieri 5;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Venezia 10 novembre 2005, n. 31/26/05, depositata l’11 gennaio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

gennaio 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Augusto Granato, delegato, per il Consorzio;

udito l’avv. Carlo Albini, delegato, per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso del Consorzio.

1.1.1. Il 9 febbraio 2007 e’ notificato al Comune un ricorso del Consorzio per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello principale del Comune e rigetta il ricorso incidentale del Consorzio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Padova n. 167/01/2003, che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi del Consorzio contro gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) dell’ICI 1998 e n. (OMISSIS) dell’ICI 1999.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione del Consorzio, integrato con memoria, e’ sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che esso sia accolto.

1.2. Il controricorso del Comune.

1.2. Il 19 marzo 2007 e’ notificato al Consorzio il controricorso del Comune, che conclude per l’inammissibilita’ e/o per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) per gli anni 1998 e 1999 il Consorzio risulta essere il possessore di un lotto di terreno sito in (OMISSIS) di mq 53.596;

b) il Comune notifica al Consorzio gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) dell’ICI 1998 e n. (OMISSIS) delI’ICI 1999, determinando una maggior imposta, rispettivamente, di Euro 6.151,31 e di Euro 3.351,32;

c) i ricorsi del Consorzio, previamente riuniti, sono accolti dalla CTP;

d) la CTR, poi, con la sentenza ora impugnata per Cassazione, accoglie l’appello principale del Comune e respinge l’appello incidentale del Consorzio.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’, limitatamente ai suoi capi impugnati per Cassazione, cosi’ motivata:

a) quanto al ricorso incidentale del Consorzio, proposto “per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 e del D.Lgs. n. 445 del 1995, art. 59 va considerato che la perizia del 2002 da ampia giustificazione della differenza fra il dichiarato e l’accertato e che il richiamo alla Delib. 26 marzo 1999, art. 12 come modificata dalla Delib. 9 febbraio 2000, n. 9 anche se in contrasto col principio di retroattivita’ delle norme, risulta del tutto pleonastico e comunque tale da non inficiare gli avvisi di accertamento”;

b) “non e’ neppure apprezzabile l’elencazione degli aspetti negativi sulla valutazione del terreno in argomento, quali la difficolta’ di accesso, l’inesistenza di aree similari e l’assoggettamento a parziale vincolo di servizio statale, essendosi il Comune attenuto ad un valore di molto inferiore alla media”;

c) “infine le modalita’ operative da parte del Comune…, per quanto concerne la motivazione degli atti, appare in linea con la Sentenza della Cassazione n. 3230 del 9.12.04 secondo cui … ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore… e’ necessario e sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale e’ stato rilevato il maggior valore…”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I motivi d’impugnazione.

I motivi d’impugnazione sono due e sono presentati sotto un’unica rubrica cosi’ formulata: il ricorrente “denunzia errata applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 per la determinazione della base imponibile dell’ICI e comunque vizio di omessa, insufficienza e contraddittoria motivazione sul punto”.

5. Il primo motivo d’impugnazione.

5.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

5.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Con il primo motivo d’impugnazione si denuncia, dunque l’”errata applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 per la determinazione della base imponibile dell’ICI”.

5.1.2. La motivazione del primo motivo d’impugnazione.

Il ricorrente Consorzio cosi’ si esprime: “Non puo’ condividersi la tesi secondo cui il valore di riferimento relativo ai terreni del ricorrente per la determinazione della base imponibile ai fini ICI veniva riferito agli atti di compravendita stipulati tra l’anno 1999 e l’anno 2000. Infatti i parametri per la determinazione del valore dell’area fabbricabile sono fissati esclusivamente dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 che non fa riferimento al prezzo di vendita. La sentenza impugnata pero’ non ha fatto corretta applicazione dei suddetti paramenti, tenendo conto del valore delle aree circostanti e degli altri criteri stabiliti dal D.Lgs N. 504 del 1992, art. 5, comma 5 – zona territorialmente di ubicazione – oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione e non ha tenuto conto per escludere le aree ad uso verde pubblico, viabilita’ e parcheggi e le altre aree soggette a parziale vincolo di servizio stradale, considerando nel resto le difficolta’ di accesso al lotto, per inesistenza – all’epoca storica – dello svincolo…”.

5.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente indica, quale norma fondate il suo motivo d’impugnazione, quella secondo la quale la quantita’ dell’oggetto dell’ICI, rappresentato da un’area fabbricabile, non e’ data dal prezzo di vendita, ma dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di edificabilita’, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.

5.2.1. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, dopo aver stabilito che la base imponibile dell’ICI, cioe’ la quantita’ dell’oggetto dell’imposta, “e’ il valore degli immobili” (art. 5.1), specifica che “Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” (art. 5.5). A fronte di tale dettato legislativo, non e’ condivisibile la tesi del Consorzio, secondo cui il prezzo di vendita sia irrilevante, perche’, nell’elenco del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 5, figura anche il prezzo di vendita di aree analoghe. Sotto questo profilo, il motivo e’ privo di fondamento.

5.2.2. Quanto, poi, alla mancata applicazione, da parte della CTR, degli altri criteri indicati dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 5 poiche’ la sentenza d’appello afferma che “la perizia del 2002 da ampia giustificazione della differenza fra il dichiarato e l’accertato”, sarebbe stato onere del ricorrente, in forza del principio di autosufficienza, indicare, attraverso la riproduzione testuale delle parti, ritenute determinanti per la sua tesi, degli atti processuali nei quali siano stati addotti fatti tali da far sorgere il dovere del giudice di merito di tenerli in specifica considerazione. In mancanza di tali indicazioni il motivo deve considerarsi inammissibile.

5.3 Conclusioni sul primo motivo.

In conclusione il primo motivo dev’essere rigettato.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

6.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

6.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Con il secondo motivo d’impugnazione si denuncia il “vizio di omessa, insufficienza e contraddittoria motivazione”.

6.1.2. La motivazione del secondo motivo d’impugnazione.

Il ricorrente Consorzio cosi’ si esprime: “La sentenza impugnata avrebbe dovuto porre mente e riflettere sulla ritualita’ dell’avviso di accertamento che ha tenutezza di dare esecuzione ad un procedimento da istruire e non gia’ completo nelle sue fasi. Avrebbe dovuto rilevare l’erroneita’ della valutazione imponibile sull’intera area di possesso senza che alla stessa fosse stata detratta quella superficie totalmente inedificabile, in quanto gia’ destinata a verde pubblico, viabilita’ e parcheggi, nonche’ l’altra soggetta parziale vincolo per l’esercizio del servizio stradale e di cui all’afferente certificazione del 16/04/1998, Prot. 3034, in Atti, determinandone il valore e/o l’imponibile sulle sole aree possibili ad essere fabbricabili”.

6.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ inammissibile per le stesse ragioni esposte a proposito del primo motivo nel par. 5.2.2.

7. Conclusioni.

7.1. Sul ricorso.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

7.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il Consorzio al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 2.000,00 (duemila/00), di cui Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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