Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3722 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.L., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. MENNA Antonio e Fausto
Antonucci, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI’ – CESENA, in persona del
Prefetto pro – tempore;
– intimati –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cesena n. 176 depositata
il 6 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21
gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che A.F. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di sospensione della patente di guida emessa a suo carico dal Prefetto di Cesena in data 12 luglio 2005 per violazione del codice della strada, in quanto non notificata nelle forme e nei termini di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2;
che il Giudice di pace, con sentenza n. 176 emessa a verbale all’udienza del 6 febbraio 2006 ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., ha respinto il ricorso (determinando il periodo di sospensione della patente in quello effettivamente scontato e decorrente dalla data del ritiro a quella della effettiva restituzione a seguito del decreto di sospensione emesso in data 19 agosto 2005) e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 marzo 2007;
che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Forli’ – Cesena non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
che questa Corte – poiche’ dal testo del ricorso risulta che la Prefettura di Forli’ – Cesena si e’ costituita nel giudizio di primo grado a mezzo del Vice Prefetto dott. G., laddove il ricorso per cassazione e’ stato notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura generale dello Stato, che non aveva provveduto a rappresentare in giudizio la detta Amministrazione dinanzi al Giudice di pace – con ordinanza interlocutoria 31 marzo 2010, n. 7885, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso, a cura del ricorrente, alla Prefettura di Forli’ – Cesena nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione: cio’ in applicazione del principio secondo cui nel caso in cui la P.A. si sia costituita in giudizio per mezzo di un suo funzionario, e’ nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita, anziche’ nella sede dell’Amministrazione medesima, presso l’Avvocatura dello Stato.
Considerato che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, il ricorrente, al quale l’ordinanza interlocutoria e’ stata notificata il 19 aprile 2010, non ha provveduto ad effettuare il disposto rinnovo della notificazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere disposta, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011