Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3721 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Priolo Gargallo, di seguito “Comune”, in persona del

sindaco in carica, signor T.T., rappresentato e difeso

dall’avv. Patti Salvatore, presso il quale e’ elettivamente

domiciliato in Siracusa, Via Filisto 36/c;

– ricorrente –

contro

la Midi Market srl, di seguito “Societa’, in persona del legale

rappresentante in carica;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Palermo – Sezione staccata di Siracusa 12 novembre 2003, n. 180,

depositata il 12 febbraio 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

gennaio 2010 dal Cons. Dott. MELONCELLI Achille;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso del Comune.

1.1.1. Il 29 marzo 2005 e’ notificato alla Societa’ un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Siracusa n. 191/02/2002, che aveva accolto il ricorso della Societa’ contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) della Tarsu 1999.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione del Comune e’ sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.

1.2. La mancata costituzione in giudizio della Societa’. L’intimata Societa’ non si costituisce in giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Societa’ e’ destinataria di una cartella di pagamento della Tarsu 1999 per L. 1.349.000, relativa al suo esercizio commerciale di mq. 357;

b) il ricorso della Societa’ e’ parzialmente accolto dalla CTP, nel senso che la superficie da sottoporre a tassazione, perche’ non sottoposta al regime dei rifiuti speciali, e’ pari al 5% del totale;

c) l’appello del Comune e’, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’ cosi’ motivata:

a) “i giudici di prime cure hanno accolto parzialmente il ricorso della societa’, avendo la stessa dimostrato di aver comunicato all’Amministrazione comunale, con Raccomandata del 20/01/99, di non volersi avvalere del servizio pubblico comunale per lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e chiedendo di pagare la tassa limitatamente all’area del supermercato non sottoposta a rifiuti speciali, per superficie pari al 5% del totale, mentre il Comune non ha contestato l’eventuale estensione della superficie dichiarata”;

b) “la decisione di primo grado appare priva di censure e meritevole di conferma. Non risulta nell’atto di appello del Comune una distinzione diversa tra area in cui si producono rifiuti speciali ma assimilabili agli urbani, non tassabile per avere la societa’ scelto di sottrarsi alla privativa comunale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7) e l’area in cui si producono rifiuti urbani. Va confermata quindi la richiesta della societa’ di sottoporre a tassazione il 5% dell’area totale”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo d’impugnazione.

4.1. La censura del ricorrente.

4.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione e’ annunciato dalla seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7. Art. 360 c.p.c., n. 3”.

4.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione. Secondo il Comune i giudici di merito avrebbero omesso di evidenziare che la sottrazione alla privativa comunale nello smaltimento dei rifiuti assimilati, consentita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7 sarebbe possibile solo dal 1 gennaio 2003, ai sensi della L. 28 marzo 2002, n. 179, art. 23.

4.1.3. La norma indicata dal ricorrente.

Il Comune indica, come norma fondate il suo motivo d’impugnazione, quella secondo la quale nel 1999 il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e’ sottoposto al regime di privativa.

4.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione. Il primo motivo e’ fondato, perche’ il D.Lgs. 15 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 1 prevede che “I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 23”. L’art. 21, comma 7 dello stesso atto normativo disponeva, poi, che “La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita’ di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di programma di cui all’art. 22, comma 11, ed alle attivita’ di recupero dei rifiuti assimilati”, cioe’ nell’accordo di programma stipulato con il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Regione. Tale regime e’ stato abrogato solo a partire dal 1 gennaio 2003 dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. e) il quale ha modificato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 1 disponendo che “La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita’ di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003”.

Conforme alla valutazione appena formulata e’ l’orientamento espresso da questa Sezione nella sentenza 4 luglio 2003, n. 10608, secondo cui, “il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l’obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l’obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato tassa alla stregua dell’indicazione della stessa legge nonche’ della sua natura, con la conseguenza che e’ dovuto, indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, purche’ ne abbia la possibilita’, e salvo che sia autorizzato dall’ente allo smaltimento con altre modalita’. Pertanto, l’indagine sull’esistenza della denuncia dei cespiti soggetti alla tassazione e’ irrilevante in ordine all’an, assumendo importanza solo in riferimento alla quantificazione della tassa, in proporzione alla superficie cui essa afferisce”.

5. L’assorbimento degli altri motivi d’impugnazione.

La riconosciuta fondatezza del primo motivo d’impugnazione rende inutile l’esame degli altri motivi, con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7 in relazione all’art. 2697 c.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2702, 2730, 2735 c.c. e degli art. 214 e 215 c.p.c. e l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e il travisamento dei fatti. Essi restano, pertanto, assorbiti.

6. Conclusioni.

6.1. Sul ricorso e sul rapporto giuridico controverso.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto.

Inoltre, poiche’ per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Societa’.

6.2. Sulle spese processuali.

I tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sono successivi rispetto all’insorgenza della controversia, cosicche’ si giustifica che si compensino tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Societa’, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010.

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