Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3721 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARRATELLI BENEDETTO;

– ricorrente –

e contro

COM. COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3987/2005 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Presidente Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.A. impugna per cassazione la sentenza 19.12.2005 n. 398 con la quale il G.d.P. di Cosenza che ha dichiarata l’ingiustificata assenza in prima udienza e, quindi, ha confermato l’opposto verbale di contestazione d’infrazione al CdS redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale di quel capoluogo.

Parte intimata non svolge attivita’ difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Attesa la necessita’ d’acquisire il fascicolo d’ufficio, ritualmente richiesto dalla ricorrente e non pervenuto, dall’adunanza camerale del 15.1.2010 la trattazione e’ stata rimessa all’odierna pubblica udienza.

Le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui e’ pervenuto in relazione al primo motivo di ricorso sono senza dubbio da condividere.

La ricorrente ha, infatti, fondatamente denunziato che, fissatasi con decreto 21.7.05 in calce all’opposizione l’udienza di prima comparizione al 15.12.05, l’udienza stessa sia stata poi tenuta il 19.12.05 senza che della revoca della fissazione dell’una e della nuova fissazione dell’altra fosse stata data comunicazione alcuna al proprio difensore.

La circostanza risulta, obiettivamente, all’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, del quale quella Cancelleria ha inviato copia, consentito a questa Corte quando, investita della denunzia d’un error in procedendo, e’ giudice del fatto processuale:

risultano, infatti, il decreto di fissazione al 15.12.05 e, poi, un verbale di prima udienza del 19.12.05 – che incongruamente inizia con successivamente oggi 19 dicembre 2005 – non preceduto da alcun provvedimento con il quale si disponga lo spostamento della prima udienza dal 15 al 19 dicembre 2005 e, tanto meno, un atto che lo spostamento comunichi al difensore dell’opponente.

E’ appena il caso di rilevare come, ove la richiamata dizione “successivamente” avesse inteso fare riferimento ad una tenuta (ma non dimostrata ex actis) udienza precedente, quella del 19.12.05 non sarebbe stata prima udienza ed il giudice non avrebbe potuto provvedere ex art. 23/V L 689/81 ma avrebbe dovuto rinviare ex art. 309 c.p.c., onde “l’adottato provvedimento – che, tra l’altro, ai sensi della norma erroneamente applicata doveva, comunque, avere forma d’ordinanza e non di sentenza – sarebbe in ogni caso nullo per vizio procedurale.

Ne consegue la nullita’ di tutti gli atti del procedimento a quo successivi al decreto di fissazione della prima udienza al 15.12.2005 per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e, consequenzialmente, della sentenza impugnata.

Questa va, dunque, annullata con rinvio ad altro giudice pari ordinato che viene indicato in diverso magistrato dell’ufficio del G.d.P. di Cosenza cui e’ anche demandata, ex art. 385 c.p.c., la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Il secondo motivo di ricorso, attinente ai merito, resta assorbito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Cosenza in persona di diverso giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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