Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3721 del 07/02/2022
Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37820/2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Cervaro (FR) via
Collecedro, n. 13, presso lo studio dell’avv. Claudine Pacitti, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.- M.M. è cittadino pakistano. Ha raccontato di essere fuggito dal Pakistan dopo aver perso l’intera famiglia e dopo che, essendo quindi rimasto solo, ha subito minacce da parte degli anziani del villaggio a causa della sua decisione di convertirsi alla religione musulmano sciita.
2.- Impugna un decreto del Tribunale di Trento che, non ritenendo credibile che il ricorrente abbia subito minacce, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria.
3.- Il ricorso è bastato su un solo motivo. Il Ministero sì è costituito tardivamente ma non ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
4.- Il ricorso è tardivo.
Infatti, il decreto impugnato risulta comunicato al difensore, a mezzo posta elettronica certificata, il 19.9.2019, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Trento.
Il ricorso è stato notificato invece il 22.11.2019, quindi oltre il termine dei 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022