Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3720 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3720 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 26430-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso rAvvocATuRA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;
– ricorrente contro
NATIVI UMBERTO e BONOMI GIUSEPPINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GERMBORMIDA n. 5, presso lo studio
dell’avvocato IGNAZIO MORONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO FUSCO;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 1292/27/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata 11 31/03/2015;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/ 11 / 2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1292/27/2015, depositata il 31 marzo 2015, non
notificata, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Umberto Nativi e
Giuseppina Bonomi, entrambi nella qualità di soci ed il primo anche di
liquidatore della estinta Commercio S.r.l., avverso la sentenza di primo
grado della CTP di Pavia, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti
per l’annullamento di avviso di accertamento per IVA ed IRAP per
l’anno 2007.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce
violazione dell’art. 36 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata sarebbe
incorsa nel vizio di motivazione apparente, omettendo del tutto
l’indicazione degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento
in ordine all’illegittimità dell’accertamento impugnato.
Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia
Ric. 2015 n. 26430 sez. MT – ud. 08-11-2017
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della 1. n.
212/2000 e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha
affermato la nullità dell’accertamento per mancata osservanza del
contraddittorio anticipato con l’Amministrazione stessa.

Il vizio di motivazione apparente — che determini la nullità della
sentenza integrando anomalia motivazionale talmente grave da
incorrere in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante —
deve essere tale, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte
(tra le molte cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), da impedire la
stessa individuazione della ratio decidendi ed il conseguente controllo
sulla correttezza dell’ iter logico — giuridico dell’impugnata pronuncia.
Ciò, ad ogni evidenza, non ricorre nella fattispecie in esame, ove il
giudice tributario d’appello ha individuato nel difetto di contraddittorio
endoprocedimentale la ragione, assorbente ogni altra questione,
dell’affermata nullità dell’atto.
Il motivo in esame risulta invero costruito sull’estrapolazione di un
passo dell’impugnata pronuncia («Se vi fosse stata un’istruttoria, in
considerazione che per l’anno 2006, per ben due gradi di giudizio
l’appellata società aveva avuto sentenze favorevoli, si poteva
approfondire le problematiche relative all’anti economicità») che non
dà conto compiutamente del percorso argomentativo della decisione
impugnata centrata sulla questione della carenza di contraddittorio
endoprocedimentale, che, infatti, la ricorrente Agenzia delle Entrate
censura poi con il secondo motivo di ricorso.
Con detto motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della 1. n. 212/2000 e dell’art.
39 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
Ric. 2015 n. 26430 sez. MT – ud. 08-11-2017
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Il primo motivo è manifestamente infondato.

c.p.c. nella parte in cui si è fatta applicazione della norma dapprima
citata riguardo ad accertamento cd. a tavolino.
Di là dal riferimento, in fatto, alla circostanza che nella fattispecie era
stata richiesta documentazione contabile alla società con questionario
al quale, nel darvi seguito, essa anche fatto seguire memoria, è

conforto nella giurisprudenza di questa Corte, avendo le Sezioni Unite
(Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823) e la successiva giurisprudenza
conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n.
11283; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 3
febbraio 2017, n. 3012; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030;
Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071), affermato che un
obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità
dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il
contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere
al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa
dell’opposizione, in relazione al canone generale di correttezza e buona
fede.
A tale principio si è attenuta anche Cass. sez. 6-5, ord. 18 marzo 2016,
n. 5502 resa in analogo giudizio tra le stesse parti relativo a precedente
annualità d’imposta (2006).
Nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a
tavolino. Relativamente all’IRAP, deve quindi escludersi, in assenza di
espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio
finalizzato all’emissione dell’atto impositivo sia sanzionata a pena di
nullità dell’atto, mentre, riguardo all’IVA, la CTR ha dunque omesso di
acclarare l’assolvimento da parte della società contribuente e, per essa,
quindi dei soci, dell’onere della specifica enunciazione delle ragioni che
avrebbero potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
Ric. 2015 n. 26430 sez. MT – ud. 08-11-2017
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assorbente e decisiva la deduzione in diritto della ricorrente, che trova

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo
motivo, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia in
diversa composizione, che si atterrà al succitato principio di diritto,
provvedendo anche in ordine alla disciplina delle spese del presente
giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

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