Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3720 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12230/2014 proposto da:

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI, C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO SANTONI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

(quale ente incorporante ex lege l’ENPALS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8201/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 5169/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato PILEGGI

ANTONIO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo alla Corte d’appello di Napoli, A.M. impugnava la sentenza emessa dal locale Tribunale il 1.7.13 con cui venne confermata l’ordinanza di rigetto della domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole l’11.3.2013 dalla Fondazione Teatro San Carlo per raggiungimento dei limiti di età pensionabile.

Nella resistenza della Fondazione, la Corte d’appello, con sentenza depositata il 2 dicembre 2013, rigettava il reclamo compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la A., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono la Fondazione e l’INPS con controricorso, mentre l’INPS – ENPALS è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 7, convertito in L. n. 100 del 2010. Lamenta che la sentenza impugnata, al pari del primo giudice, ritenne che l’esercizio dell’opzione per il mantenimento in servizio ed il rinnovo della stessa potessero essere esercitati solo nei due anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 100 del 2010 (30.6.10) e dunque entro il 30.6.12, ritenendo così improduttiva di effetti la domanda di rinnovo della permanenza in servizio, presentata dalla ricorrente il 5.11.12.

Evidenzia la A. che il termine di due anni suddetto valeva solo per la prima domanda di permanenza annuale in servizio, e non per il suo rinnovo, precisando che la norma non prevedeva che solo per i due anni successivi alla sua entrata in vigore si potesse restare ulteriormente in servizio.

A conforto invoca anche la Circolare n. 12/2010 e n. 7/2010 dell’INPS-ENPALS che distinguevano tra la prima opzione annuale e la successiva.

Il motivo è infondato.

La norma di cui si controverte stabilisce: “Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6, relativo all’età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore (30.6.10) della presente disposizione (legge di conversione n. 100/2010) ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini”.

La norma è sufficientemente chiara nello stabilire, eccezionalmente ed in via transitoria, che, in deroga al principio dell’età pensionabile per tersicorei e ballerini (45 anni), coloro tra essi che avessero raggiunto o superato l’età pensionabile in tale biennio (30.6.20130.6.2012) potevano presentare una opzione, rinnovabile, per restare in servizio. La rinnovabilità annuale prevista dalla norma è strettamente connessa al momento del raggiungimento dell’età pensionabile.

E’pacifico che la A., di anni 45 al 17.2.12, esercitò l’opzione per restare in servizio il 10.11.11, presentando tuttavia la domanda di rinnovo dell’opzione solo il 5.11.12, e cioè trascorso il termine di due anni del 30.6.12. La lavoratrice acquisì dunque il diritto, in virtù dell’opzione esercitata il 10.11.11, a restare in servizio sino al 17.2.13 (compimento del 46^ anno).

Si tratta dunque di stabilire se, nonostante tale diritto, ella avrebbe dovuto presentare la domanda di rinnovo sempre entro il 30.6.12, ovvero anche successivamente e sino al 17.11.13 (tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensionamento in deroga, id est al compimento del 47^ anno). Ritiene la Corte che la soluzione offerta dalla corte di merito sia corretta.

Ed invero deve considerarsi che trattasi di norma transitoria che consentiva eccezionalmente, per tale categoria di lavoratori, di derogare alla disciplina generale in tema di età pensionabile (45 anni), fermo restando, in ogni caso, “il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini”. E’ quindi ragionevole che il legislatore, per evidenti esigenze di programmazione e contenimento della spesa pubblica previdenziale (come si evince dalla limitazione contenuta nell’inciso “ai lavoratori che (sino al 30.6.2012) abbiano raggiunto o superato l’età pensionabile”), abbia fissato un termine entro cui presentare l’opzione ed il suo eventuale rinnovo annuale (due anni dall’entrata in vigore della L. n. 100 del 2010), consentendo in sostanza l’esercizio di tale rinnovo solo quando l’originaria opzione fosse scaduta entro il 30.6.2012, autorizzando dunque il prolungamento biennale solo per i lavoratori che avessero raggiunto o superato l’età pensionabile alla data di entrata in vigore della legge di conversione e non già per chi, come la ricorrente, avrebbe raggiunto l’età pensionabile successivamente (nella specie il 17.2.2012).

In sostanza la norma non consentiva, come ritiene la ricorrente, a tutti i ballerini e tersicorei di lavorare tout court altri due anni, ma prevedeva solo la possibilità, per i lavoratori che avessero raggiunto o superato l’età pensionabile al 30.6.2010, di esercitare l’opzione e l’eventuale rinnovo annuale entro due anni.

Nella specie la A., che avrebbe raggiunto l’età pensionabile il 17.2.12 (e dunque destinataria della norma a tale data), presentò necessariamente l’originaria opzione il 10.11.2011 (prima del decorso del termine di tre mesi dal compimento dell’età pensionabile), e tuttavia, ratione temporis, non avrebbe potuto presentare domanda di rinnovo il 5.11.12, essendo ormai spirato il termine biennale del 30.6.12.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla Circolare INPS-ENPALS n. 12 del 6.10.10.

Lamenta che la corte partenopea non prese minimamente in considerazione quanto stabilito dalla citata Circolare, oltre alla direttive emesse dal Ministero del lavoro.

Il motivo presenta profili di inammissibilità, non essendo stati prodotti i citati documenti, neppure, quanto alle dedotte direttive ministeriali, specificati.

Deve infatti premettersi che la circolare non è fonte del diritto e non vincola il giudice nella causa in cui è invocata (Cass. sez. un. 29 aprile 2009 n. 9941).

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all’aggiornamento dell’indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta.

Diverso ovviamente il caso del D.P.R. che ha normalmente natura di Regolamento (peraltro pubblicato in G.U.), che costituisce norma di diritto ai sensi dell’art. 1 preleggi, n. 2.

Deve poi considerarsi che le circolari sono atti interni della pubblica amministrazione che vincolano gli uffici dipendenti ad un determinato comportamento nello svolgimento dell’attività amministrativa ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo in favore di privati, nè sono vincolanti per il giudice (Cass. n. 2123/73, Cass. n. 14619/00, Cass. n. 21461/07).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 (oltre a nullità del procedimento per non avere il giudice ammesso in giudizio un litisconsorte necessario, l’INPS), lamentando la ritenuta inammissibilità della domanda subordinata di risarcimento del danno nei confronti dell’INPS, in quanto proposta per la prima volta solo in sede di opposizione.

Il motivo presenta profili di inammissibilità (non essendo chiarita la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’INPS) e risulta per il resto infondato, stabilendo dell’art. 1 cit., comma 51, per quanto qui interessa, che con il ricorso in opposizione non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 (domande aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamenti tutelati dall’art. 18 S.L.), “salvo che siano fondati su identici fatti costitutivi o siano svolti nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune”.

E’evidente che la richiesta di danni all’Istituto previdenziale (verosimilmente basata sul prolungamento di un anno del rapporto contributivo) è domanda del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella di impugnazione del licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nei confronti della Fondazione Teatro San Carlo e dell’INPS, che liquida, in favore di ciascuna delle parti, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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