Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3719 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.P., di seguito anche “Contribuente”, rappresentato e

difeso dall’avv. Sanguedolce Sebastiano, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando 33;

– ricorrente –

contro

il Comune di Campofiorito, di seguito “Comune”, in persona del

sindaco in carica, signor S.G., rappresentato e difeso

dall’avv. Milone Mario, in Palermo, Via Brigata Verona 6;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Corleone 13 gennaio 2004,

n. 1/2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

gennaio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1. Il ricorso del signor O.P..

1.1.1. Il 25 febbraio 2005 è notificato al Comune un ricorso del Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato le sue domande avverso il Comune proposte con atto di citazione notificato il 4-5 febbraio 2003.

1.1.2. Il ricorso per cassazione del Contribuente è sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 42,87, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

1.2. Il controricorso del Comune.

Il 6 aprile 2005 è notificato al ricorrente il controricorso del Comune, che conclude per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il signor O.P. è titolare a Campofiorito di due diverse utenze di erogazione di acqua potabile;

b) il 2 ottobre 2002 paga Euro 42,87, richiestigli per il canone di depurazione acque reflue relativamente al primo semestre 2001;

c) il 5 febbraio 2003 il Contribuente notifica al Comune un atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Corleone per ottenere la condanna del Comune al rimborso di Euro 42,87;

d) il Giudice di pace, con la sentenza ora impugnata per cassazione, rigetta la domanda del contribuente.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: la ratio della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14 è chiara, perchè con tale disposizione il Legislatore ha inteso fornire i competenti enti pubblici dei fondi necessari a dotarsi degli impianti di depurazione, ove ne siano sprovvisti. Nell’ipotesi in cui tali impianti non esistano, l’utente non può quindi chiedere la restituzione di quanto pagato a tale titolo, ostandovi il preciso disposto normativo, ma nemmeno rimane sfornito di ogni forma di tutela; se infatti le somme sono vincolate alla creazione degli impianti di depurazione, ove questi non vengano realizzati dall’ente, un simile comportamento, oltre a ad essere fonte di responsabilità politica per gli amministratori, può essere perseguito con azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno causato all’ambiente od alla salute, valori alla tutela e alla salvaguardia dei quali gli enti esponenziali sono istituzionalmente preposti¯.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso del Contribuente.

4.1. La tesi del Comune.

Il Comune resistente eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso del Contribuente, perchè esso sarebbe diretto contro una sentenza del giudice di pace adottata secondo equità.

4.2. La salutazione della tesi del Comune.

Per la valutazione della (in)fondatezza della tesi del Comune occorre tener presente che la causa ha per oggetto un tributo del 2001 e che la sentenza del giudice di pace impugnata è stata adottata il 13 gennaio 2004.

La competenza del giudice di pace era regolata nel 2004, per quel che interessa la presente controversia, dall’art. 113 c.p.c., comma 2 secondo cui “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro …” e che, con l’integrazione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 206, è divenuta: “Il giudice di pace decide, osservando i principi informatori della materia, secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro …”.

Inoltre, secondo l’art. 339 c.p.c., comma 3 vigente fino al 2 marzo 2006, “sono … inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità”, onde, a contrario, sono appellabili le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo diritto.

Nel caso di specie il Giudice di pace non ha deciso secondo equità, ma secondo diritto, perchè, come si deduce chiaramente dalla motivazione della sua sentenza, riprodotta nel p.3, egli non solo ha deciso argomentando esclusivamente intorno alla sussumibilità della fattispecie controversa sotto la norma desumibile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14 ma, pronunciandosi anche su una questione di diritto tributario, non ha tenuto conto della ripartizione della giurisdizione disposta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè, come ha già deciso questa Corte nella sentenza 17 luglio 2007, n. 15885, “il Giudice di Pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede L. due milioni”. Per altro verso, a norma dell’art. 339 c.p.c.. (nel testo precedente alla novella del 2006), le sentenze del Giudice di Pace rese secondo equità non sono appellabili ma ricorribili per Cassazione solo per violazione di norme comunitarie, costituzionali, processuali o per violazione dei principi informatori della materia”.

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione è, dunque, fondata, perchè il Giudice di pace di Corleone ha deciso secondo diritto e la sua sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non per cassazione.

6. Conclusioni.

6.1. Sul ricorso.

La riconosciuta fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso comporta che se ne dichiari tale condizione.

6.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 400,00 (quattrocento), di cui Euro 100,00 (cento) per spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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