Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3719 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.13/02/2017),  n. 3719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24439/2015 proposto da:

E.L., M.N.D., C.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO MASSATANI, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del suo institore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA

MARTIGNONI, rappresentata e difesa dall’avvocato EURO BARTALUCCI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona della sua procuratrice

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CURTI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1538/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

23/07/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato Maurizio Massatani difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti; udito l’Avvocato Massimo Agilò (delega

avvocato Luigi Ragno) difensore del controricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito trascritta, proponendo il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

Premesso:

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 23.9.2014 n. 1538 ha rigettato l’appello incidentale proposta da E.L. n.q. di procuratore speciale di M.N.D. e C.L., volta ad affermare la concorrente responsabilità dell’ANAS ex artt. 2051 e 2055 c.c. (in relazione a difetto di manutenzione della strada sulla quale si erano accumulati detriti, fango e non era stato rimosso un chiodo filettato) per le gravi lesioni subite dalla Manistereanu sbalzata dal motoveicolo condotto da P.D., sul quale viaggiava come trasportata, incidentatosi a causa di una improvvisa sbandata mentre percorreva la corsia di sorpasso. I Giudici hanno ritenuto che gli elementi probatori acquisiti al giudizio non fornivano la prova di anomalie del tratto stradale, tali da incidere sull’evento dannoso;

– Il ricorrente impugna, ritualmente, la sentenza con un unico motivo deducendo vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di accertamento del concorso causale;

– Resistono ANAS s.p.a. e UNIPOL SAI s.p.a. che assicura la responsabilità civile del proprietario dei motoveicolo P.D. che non ha svolto difese.

si osserva quanto segue:

Occorre premettere che, alla presente controversia, trova applicazione la norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012). Il controllo del vizio di legittimità (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per – omessa – considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza – e per – contraddittorietà” della argomentazione) rimane, pertanto, circoscritto alla verifica del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si risolvono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla – esistenza – del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) residua ormai soltanto l’omesso esame di un “fatto storico” (principale o secondario) controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 de/ 10/06/2016).

Ne segue che la censura di vizio di motivazione deve essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili:

– individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti;

– incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di decisività ai fini della decisione di merito;

– “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” – del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio – di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità.

Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabile con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Tanto premesso la sentenza d’appello:

a) ha esaminato puntualmente la situazione dei luoghi, come descritta nei rilievi tecnici della Polstrada (da cui risultava anche il rinvenimento sul manto stradale di un “chiodo filettato”: peraltro il Giudice di appello lo indica rinvenuto sulla “corsia di sorpasso” -percorsa dal motoveicolo-, mentre dal verbale tecnico-descrittivo, riportato virgolettato nel ricorso per cassazione, risulta che il chiodo è stato rinvenuto “sulla corsia di soccorso”: cfr. ricorso pag. 17) valutando le complessive prove (anche orali) assunte, rilevando, da un lato, che alcun elemento istruttorio consentiva di relazionare causalmente, “in concreto”, l’improvviso sbandamento della moto alla presenza del chiodo (la tesi difensiva secondo cui lo pneumatico della ruota posteriore della moto, senza subire foratura, sarebbe slittato a causa del chiodo, vien quindi relegata dalla Corte d’appello a mera stratta ipotesi priva di necessari riscontri indiziari, come qualsiasi altra alternativa ipotesi – astrattamente possibile – di fatti generatori della perdita di controllo del veicolo: manovra di sorpasso imprudente od imperita del conducente, negligente distrazione del conducente); dall’altro effettuando una valutazione comparativa tra le risultanze probatorie e ritenendo – in base al giudizio di prevalenza – recessive le dichiarazione rese dai testi rispetto ai dati emersi dai rilievi tecnici, in quanto “nessuna menzione si rinviene nel verbale in ordine a brecciolino, detriti o residui fangosi” (cfr. sentenza, in motivazione, pag. 9)

b) ha altresì evidenziato come il precedente richiamato dai danneggiati (Corte Cass. 21508/2011) non fosse pertinente, in quanto in quella causa risultava accertata in concreto – diversamente dal caso in esame – “la descrizione del manto stradale e la carenza di manutenzione”.

Gli indicati elementi di valutazione, posti a sostegno dell’argomentazione che fonda la decisione, pervengono quindi a soddisfare al “minimo costituzionale” del requisito motivazionale della sentenza, e la censura mossa dalla parte ricorrente, volta a fornire una diversa prospettiva di valutazione del complesso probatorio già compiutamente esaminato dalla Corte d’appello, viene a risolversi sul piano della logica delle spiegazioni alternative che, se per un verso, non smentiscono la differente ricostruzione dei fatti adottata dal Giudice di merito, dall’altro viene a contestare la asserita “insufficienza” del discorso argomentativo, non integrante il vizio di legittimità come definito dal nuovo paradigma normativo, come puntualizzato da questa Corte Cass. SS.UU. 22.9.2014 n. 19881 – richiamata dalla stessa parte ricorrente – secondo cui “Il controllo previsto dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (cfr. in motivazione, paragr. 4.7).

La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta, dovendosi precisare quanto alla doglianza consistente nel vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione che la relazione ha dato atto della rispondenza della motivazione ai requisiti minimi motivazionali richiesti dall’art. 111 Cost., comma 6, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso straordinario per cassazione e che definiscono anche l’ambito di invalidità del provvedimento giurisdizionale individuato dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, atteso che la sentenza impugnata prende in considerazione, come si è visto, gli elementi fattuali acquisiti al giudizio, effettuando una ricostruzione della fattispecie concreta che se, da un lato, espunge la ipotesi della “motivazione apparente” (tale dovendosi ritenere l’argomentare auto-giusti ficativo, secondo la costruzione tautologica – “è vero……perchè è vero” – o secondo la costruzione “falsamente” assiomatica, ovvero quando manca del tutto nello schema logico il momento epistemico non essendo evidenziabile tra premessa e conclusione il terzo-medio della relazione inferenziale – es. diritto sussiste perchè la domanda è fondata”-) dall’altro, non evidenzia a livello testuale e sintattico, nello sviluppo logico argomentativo, un contrasto tra proposizioni inconciliabili o contraddittorie tale da impedire la comprensione del “dictum” del Giudice di merito: su tali specifici aspetti della carenza del requisito di validità della sentenza la censura si limita al richiamo della giurisprudenza di legittimità, risultando pertanto prospettato soltanto formalmente (mediante indicazione della norma processuale in rubrica) il vizio di nullità dell’atto processuale, atteso che la esposizione critica del motivo risulta, invece, interamente incentrata a contestare la valutazione di singoli elementi probatori compiuta dal Giudice di appello ritenuta “inadeguata” rispetto alla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dai ricorrenti, secondo uno schema estraneo tanto al vizio di invalidità per carenza assoluta di motivazione (non venendo in questione alcuna delle ipotesi – elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte – di gravità tale da ritenere insussistente il requisito motivazionale), quanto al vizio motivazionale nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione in favore dell’ANAS s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, dichiarate compensate le spese di lite tra le altre parti.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ANAS s.p.a. in Euro 5.00000 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi ex art. 2, comma 2 Tariffa, ed accessori di legge; dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2017

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