Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3719 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 857/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giulio Marabini, in forza di procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il

18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 18 maggio 2018, ha respinto l’appello proposto da M.A., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza dell’11 gennaio 2017, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego della protezione internazionale maggiore, nella forma della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2008, ex art. 14, lett. c) e della protezione complementare, le seguenti ragioni: 1) che l’appellante non aveva nemmeno allegato di essere stato esposto alla minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale; 2) che, comunque, dal rapporto EASO COI dell’agosto 2017 emergeva come in Kashmir non fosse in atto un conflitto interno o internazionale dal quale fosse derivata una situazione di violenza generalizzata; 3) che il richiedente non era meritevole neppure della protezione umanitaria, vuoi perchè aveva allegato a fondamento della domanda la condizione di sua vulnerabilità discendente dal contesto sociale e politico della Libia, suo Paese di transito, vuoi perchè l’allegazione di avvenuta sua integrazione in Italia era stata effettuata solo con la precisazione delle conclusione ed era stata affidata a documentazione, comunque, insuscettibile di comprovare uno stabile inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano (contratto di lavoro a tempo indeterminato e attestazione di reddito percepito nel 2017 pari ad Euro 900,00).

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M. è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, lett. e), artt. 4, 9, 15 e 20 Direttiva 2004/83/CE e dell’art. 2, lett. g) ed il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato i criteri previsti dalla normativa per potere valutare la concessione della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), atteso il dovere del giudice di cooperazione all’accertamento dei fatti: dovere cui non si era adeguatamente adempiuto con riferimento all’accertamento della situazione generale del Kashmir, avuto riguardo al mancato esame della documentazione prodotta dal richiedente.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e l’omessa o, comunque, insufficiente motivazione in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria; tanto si deduce eccependosi che il diniego della protezione minore era stato fondato sulle stesse ragioni utilizzate per rigettare la domanda di protezione sussidiaria, di modo che non poteva essere considerata irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’allegata condizione di vulnerabilità del richiedente, la sua biennale permanenza in Libia ovvero la situazione di violenza diffusa esistente nel Paese di origine; oltretutto si sarebbe dovuta valorizzare la giovane età del M. al momento della sua fuga dal Pakistan e l’avvenuta sua integrazione socio-lavorativa in Italia.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1. Va, preliminarmente, evidenziato come nessuno specifico rilievo sia stato articolato per contrastare la prima delle rationes decidendi che sostengono il diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c): ossia che il richiedente non aveva nemmeno allegato di essere stato esposto alla minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Va fatta, allora, applicazione del principio di diritto secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Sez. 6-5, n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802; conf. Sez. 1, n. 18119 del 31/08/2020, Rv. 658607 – 02).

In ogni caso, il giudice di merito non avrebbe dovuto e potuto sopperire al difetto di allegazione in ordine alla situazione generale del Paese di origine del richiedente, posto che: “La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Sez. 6, n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146; Sez. 6, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125); principio, questo, che vale anche in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione al quale si è affermato che: “Laddove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione” (Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166; conf. Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711).

1.2. Avendo, comunque, la Corte territoriale esaminato il profilo della situazione generale della regione pakistana del Kashmir ed avendo accertato in relazione ad essa, sulla base del report EASO COI 2017, l’inesistenza di una situazione di conflitto armato interno o internazionale e di un clima di violenza indiscriminata, occorre ribadire che, se è pur vero che una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a cooperare nell’accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente, tuttavia il detto obbligo può ritenersi adempiuto ove il giudice stesso abbia indicato specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608), discendendone che l’accertamento sulla situazione generale del Paese di origine del richiedente costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. La Corte di appello ha respinto la domanda di protezione umanitaria avanzata dal M., escludendo sia la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica – dando atto, oltre che dell’irrilevanza del contesto politico economico del Paese di transito, anche dell’inesistenza nel Paese di origine di situazioni tali da esporre il richiedente alla deprivazione dei diritti umani fondamentali, sia di una situazione di conseguita integrazione nel tessuto socio-economico e lavorativo nazionale.

2.2. I rilievi del ricorrente sul punto sono generici, perchè non colgono le rationes decidendi che sostengono il diniego della protezione umanitaria, e, comunque, infondati.

Quanto all’esibita condizione di vulnerabilità discendente dalla biennale permanenza del richiedente in Libia, i rilievi del ricorrente sono stati articolati senza tener conto del principio di diritto secondo il quale:” Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o di altre intese, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Sez. 1, n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895 – 01).

Quanto agli ulteriori rilievi, in disparte la corretta notazione della Corte di appello secondo la quale i documenti attestanti l’avvenuta integrazione lavorativa del richiedente non potevano essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, vigendo il principio di diritto secondo il quale: “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sè non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”(Sez. 2, n. 12574 del 10/05/2019, Rv. 654179), devesi, comunque, prendere atto che la decisione assunta in punto di protezione umanitaria – e la motivazione che la correda – è in linea sia con i principi enunciati dalla sentenza Sez. I n. 4455 del 23/2/2018, citata in ricorso, sia con il dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, secondo cui:”In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Poichè, infatti, il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi il relativo diritto essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Doppio contributo se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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