Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3718 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6867-2008 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

WHIRLPOOL EUROPE SRL di seguito “WHIRLPOOL”, in persona del

Procuratore speciale Avv. D.A., per procura notarile Not.

ROVERA di GAVIRATE, rep. 714 02/52 95 del 16/11/2005, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio

dell’avvocato ANGLANI ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALVINO FIORELLA F. giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato ANGLANI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La s.r.l. Whirpool Europe impugnava l’avviso di liquidazione del canone di fognatura e depurazione dovuto per l’anno 2000.

notificatogli dal Comune di Napoli. Sosteneva che, su licenza del Consorzio di Bonifica delle Paludi di (OMISSIS), cui regolarmente pagava i canoni di scarico, riversava le acque pluviali e di lavorazione del proprio stabilimento industriale nel fosso (OMISSIS). Si trattava di un canale di bonifica che non era allacciato direttamente nè indirettamente alle opere fognarie comunali. La pretesa contributiva del Comune era pertanto infondata.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli contestava la tesi in fatto della ricorrente, osservando che i contributi dovuti ai consorzi di bonifica avevano natura diversa da quelli dovuti ai gestori dei servizi di fognatura, che erano esso Comune e la Regione Campania. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. Argomentava che dagli atti prodotti era risultato che l’alvo (OMISSIS) ed i suoi affluenti, fra i quali il fosso (OMISSIS), ricadevano nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di (OMISSIS) ed appartenevano al demanio idrico, sicchè non costituivano manufatti fognari. In appello la decisione della CTP è stata confermata. Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania con due motivi. La società Whirpool Europe resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha osservato che “emerge chiaramente dalle sentenze del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli e del Tribunale Superiore delle Acque prodotte dalla difesa della contribuente che il canale e la rete degli affluenti (di cui si controverte) erano sorti come collettori di bonifica delle paludi di (OMISSIS), fino al momento della riconsegna dell’opera idraulica all’amministrazione statale per gli interventi di ristrutturazione progettata nell’ambito del progetto per il disinquinamento del (OMISSIS) e poi inclusi nel programma di cui alla L. n. 219 del 1981. Emerge ancora che gli interventi successivamente eseguiti non avevano eliminato la funzione originaria dell’opera (raccolta e smaltimento verso il mare delle acque sorgive e freatiche drenate nel comprensorio) ma si erano risolti in lavori di ristrutturazione al fine di adeguarla alla funzione aggiuntiva di corpo idrico di recapito di scarichi fognari”. Pertanto – conclude la sentenza impugnata – “in assenza di prove circa la trasformazione degli alvi in parola in condotte fognarie, si doveva affermare che essi avevano mantenuto la natura di opere idrauliche di bonifica, sicchè appartenevano al demanio idrico … con l’ulteriore conseguenza della illegittimità della pretesa del Comune di Napoli”.

Col ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge (L. n. 36 del 1994, art. 14, L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17). Si lamenta che la sentenza non abbia dato conto degli argomenti e dei documenti prodotti dal Comune, contrari alla tesi della contribuente, coi quali si era dimostrata in giudizio che l’alveo dello (OMISSIS) era stato ricoperto ed integrato nella rete fognaria comunale in forza di D.M. 4 novembre 1994, adottato nel quadro degli interventi per il disinquinamento del (OMISSIS) e di quelli previsti dal programma straordinario di edilizia residenziale per la città di (OMISSIS) stabiliti dalla L. n. 219 del 1981. L’affermazione che il canale non aveva perso la qualificazione di impianto di bonifica non escluderebbe – secondo il ricorrente – che esso avesse acquistato anche la funzione di recapito fognario, presupposto del contributo comunale di fognatura e depurazione, in base alle disposizioni della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17 e della L. n. 36 del 1994, art. 14 che la incongrua decisione aveva violato.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata riferisce che il Comune di Napoli (con la produzione del D.M. 4 novembre 1994) aveva documentato in giudizio il trasferimento a sè stesso (“in esecuzione di una precisa disposizione legislativa, e cioè la L. n. 559 del 1993”) dell’alveo (OMISSIS) e di tutti i canali tributari, tra i quali il fosso (OMISSIS). Ha pure riconosciuto che, a seguito dei lavori di ricopertura eseguiti nell’ambito degli interventi previsti dalle L. n. 219 del 1981, il collettore originariamente affidato alla gestione del Consorzio di Bonifica di (OMISSIS), del quale il fosso (OMISSIS) faceva parte, era stato adeguato “alla funzione aggiuntiva di corpo idrico di recapito di scarichi fognari”. Ha peraltro ritenuto che il riconoscimento giudiziale (contenuto nelle sentenze della magistratura delle acque pubbliche) che ne aveva riconosciuto la persistente natura di opera di bonifica escludesse la ricorrenza del presupposto del canone di fognatura e depurazione, traendo dalle premesse affermate una conclusione incongrua. Dal riconoscimento della natura e funzione di collettore di smaltimento di scarichi fognari doveva invero trarsi la logica conseguenza che il canone di fognatura e depurazione era dovuto, perchè non escluso dalla concorrente funzione di drenaggio delle acque meteoriche e di falda proprie delle opere di bonifica. La questione della duplicazione della pretesa impositiva da parte del Consorzio di bonifica esula dalla materia di causa, e potrà essere proposta in autonomo giudizio.

Va dunque accolto il ricorso. Non sono necessari altri accertamenti di fatto. La causa può decidersi in questa sede col rigetto dell’originario ricorso della società contribuente, introduttivo della lite. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario introduttivo della lite.

Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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