Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3718 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19773 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

R.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Mario Antonio Plutino (C.F.: PLT MNT 66E05 H224P);

– ricorrente –

nei confronti di:

ENTE COOPERATIVO MUTUO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA S.C.p.A., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore; BANCA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.

17/2018, pubblicata in data 4 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 24 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dall’Ente Cooperativo Mutuo di Assistenza e Previdenza S.C.p.A. nei suoi confronti, R.F. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria.

Ricorre il R., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dal ricorrente a mezzo posta e pervenuta solo in data 21 ottobre 2019 (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 – 01: “l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134, finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti”) e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute, peraltro non idonee a superare i motivi di inammissibilità del ricorso che si esporranno.

2. Il ricorso non contiene una adeguata Una esposizione sommaria dei fatti, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si tratta di uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso che deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, con riguardo alla procedura esecutiva oggetto dell’opposizione. Di questa non sono adeguatamente indicati l’oggetto e le parti – al punto che non è neanche specificata l’effettiva posizione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., evocata in giudizio unitamente alla società che aveva effettuato il pignoramento di cui si assume l’irregolarità – nè la fase processuale in cui è stata avanzata l’opposizione. Non risultano indicate neanche la data di deposito del ricorso in opposizione e quella della conoscenza di fatto, da parte del debitore, della pendenza della procedura esecutiva, elementi necessari a verificarne la tempestività, nè si fa riferimento all’avvenuto svolgimento e all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (che è condizione di proponibilità della domanda di merito).

In ogni caso, risultano inammissibili – se non manifestamente infondati – anche i singoli motivi del ricorso.

3. Con il primo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., – nullità e/o inesistenza della notifica dell’atto di precetto e del successivo pignoramento”. Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

I due motivi sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente deduce che non poteva essere utilizzato il procedimento di cui all’art. 143 c.p.c., per la notificazione del precetto e del pignoramento, in quanto egli era solo momentaneamente assente dalla sua residenza anagrafica (in via (OMISSIS), Reggio Calabria) e, di conseguenza, avrebbe dovuto applicarsi la disposizione di cui all’art. 140 c.p.c.. Aggiunge che tutto ciò sarebbe confermato dal fatto che presso il suddetto indirizzo egli riceveva la corrispondenza e che, nel dicembre 2015, presso tale indirizzo gli era stata effettuata una notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Le censure sono per un verso manifestamente infondate e per altro verso inammissibili.

Il giudice del merito ha accertato in fatto che l’ufficiale giudiziario, sebbene avesse svolto diligentemente le indagini necessarie ed esigibili, non era stato in grado di individuare il luogo di residenza effettiva del R., il quale, sulla base delle informazioni acquisite dal pubblico ufficiale, risultava in realtà trasferito per ignota destinazione (e non solo momentaneamente assente) dal suo indirizzo di residenza anagrafica, in via (OMISSIS), Reggio Calabria.

Si tratta di un accertamento di fatto operato all’esito della valutazione da parte del giudice di merito degli elementi di prova emergenti dagli atti e sostenuto da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico), come tale non censurabile nella presente sede.

Sulla base di tale accertamento di fatto, il tribunale ha correttamente richiamato ed applicato i principi di diritto di cui alle disposizioni invocate dal ricorrente e ritenuto validamente effettuata la notificazione del precetto e del pignoramento, ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

I fatti che il ricorrente sostiene non essere stati esaminati dal giudice – peraltro senza richiamare specificamente gli atti processuali in cui li avrebbe allegati – costituiscono semplici elementi istruttori di cui si assume una omessa e/o non corretta valutazione, il che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 – 01); l’omesso esame di elementi istruttori non integra infatti, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora, come nella specie, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01). Le circostanze indicate dal ricorrente non possono d’altra parte neanche considerarsi decisive a sostegno del suo assunto (ciò è a dirsi specialmente per quanto attiene alla pretesa notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., avvenuta diversi mesi dopo l’atto di pignoramento).

Le censure contenute nel ricorso si risolvono dunque, nella sostanza, in una contestazione di un accertamento di fatto operato dal giudice del merito ed in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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