Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3718 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13261/2016 proposto da:

S.M.R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA,

53, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1926/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 10/11/2015 e depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Antonello Ciervo, per il ricorrente, che si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 24 novembre 2015, la Corte d’Appello di Bologna, respingendo l’impugnazione proposta dal sig. S.M.R.S., cittadino pachistano, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città e, per l’effetto, ha respinto il ricorso proposto dal predetto richiedente il riconoscimento della protezione internazionale contro la decisione negativa adottata dalla Commissione per il riconoscimento della stessa ovvero delle istanze subordinate (di protezione sussidiaria o del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il sig. S.M.R.S., con atto notificato il 23 maggio 2016, sulla base di un due motivi, con i quali lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e artt. 5 e 19 TUIM.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato in quanto, sia la prima (relativa alla protezione sussidiaria) che la seconda doglianza (relativa alla protezione umanitaria) di violazione di legge nasconde una censura di tipo motivazionale che, invece, non appare fondata, avendo la Corte territoriale motivato (sia pure sinteticamente) in ordine al fatto che non ha dato credito all’affermato pericolo di vita corso dal ricorrente, sulla base di idonee presunzioni (l’abbandono della famiglia nel proprio villaggio, lasciata alle cure del padre) ed in base alla natura esclusivamente privatistica del presunto conflitto che lo contrapporrebbe al suo creditore, per il mancato pagamento dei debiti, ed alla mancanza di idonei riscontri all’affermazione della mancata sua protezione da parte della locale polizia, senza che sia stata allegata una qualche forma dimostrativa dell’impossibilità sociale di ottenere una qualche forma di tutela in sede nazionale.

Tale percorso motivazionale consente di apprezzare come ultronea ogni ulteriore affermazione, pure svolta dalla Corte, circa lo stato dell’ordine pubblico nel Punjab, espressamente subordinato all’affermata inconsistenza della narrazione del richiedente asilo (e forme subordinate di protezione).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in applicazione dei richiamato ed enunciato principio di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

che, tuttavia, al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributo unificato atteso che, se in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (cit. D.Lgs. n. 150, art. 20), è espressamente stabilito che ” Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa”, una tale analoga previsione manca con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (cit. D.Lgs. n. 150, art. 19), onde manca l’esenzione dal contributo unificato e, perciò, esso va raddoppiato in caro di rigetto del relativo ricorso.

PQM

La Corte:

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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