Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3717 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6866-2008 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

WHIRLPOOL EUROPE SRL di seguito “WHIRLPOOL”, in persona del

Procuratore speciale Avv. D.A., per procura notarile Not.

ROVERA di GAVIRATE, rep. 71402/5295 del 16/11/2005, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio

dell’avvocato ANGLANI ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALVINO FIORELLA F. giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato ANGLANI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La s.r.l. Whirpool Europe impugnava l’avviso di liquidazione del canone di fognatura e depurazione dovuto per l’anno 1999, notificatogli dal Comune di Napoli. Sosteneva che, su licenza del Consorzio di Bonifica delle Paludi di (OMISSIS), cui regolarmente pagava i canoni di scarico, riversava le acque pluviali e di lavorazione del proprio stabilimento industriale nel fosso (OMISSIS). Si trattava di un canale di bonifica che non era allacciato direttamente nè indirettamente alle opere fognarie comunali. La pretesa contributiva del Comune era pertanto infondata.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli contestava la tesi in fatto della ricorrente, osservando che i contributi dovuti ai consorzi di bonifica avevano natura diversa da quelli dovuti ai gestori dei servizi di fognatura, che erano esso Comune e la Regione Campania. La Commissione tributaria provinciale di Napoli ordinava la chiamata in causa del Consorzio, che si costituiva in giudizio aderendo alle conclusioni della società ricorrente. La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso. Argomentava che dagli atti prodotti era risultato che l’alvo (OMISSIS) ed i suoi affluenti, fra i quali il fosso (OMISSIS), ricadevano nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di (OMISSIS) ed appartenevano al demanio idrico, sicchè non costituivano manufatti fognari. In appello la decisione della CTP è stata confermata. Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania con due motivi. La società Whirpool Europe resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

Al giudizio d’appello avrebbe dovuto partecipare il Consorzio di Bonifica delle Paludi di (OMISSIS). Chiamato nel giudizio di primo grado per ordine del giudice, ex art. 107 c.p.c., esso aveva acquistato la posizione di litisconsorte necessario processuale, essendo escluso che il giudice dell’impugnazione potesse rivalutare la opportunità della sua partecipazione al processo, salva la possibilità di estrometterlo con la pronuncia di merito (Cass. 1191/1980, 189/1984, 739/1999).

Va dunque rilevata d’ufficio la violazione dell’art. 331 c.p.c., cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio col Consorzio, ad altra sezione della CTR della Campania. Poichè l’annullamento segue d’ufficio, ed in relazione alla omissione di un rilievo che il giudice d’appello avrebbe dovuto effettuare di propria iniziativa, le spese del giudizio annullato e di questo di legittimità vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per il rinnovo del giudizio previa integrazione del contraddittorio col Consorzio delle Paludi di (OMISSIS), ad altra sezione della CTR della Campania. Dichiara compensare fra le parti le spese del giudizio annullato e di questo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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