Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3717 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3717 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21812-2017 proposto da:
LINCOLN AHMED SHALAY, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ANCONA;
– intimato avverso la sentenza n. 1369/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa il 24/05/2017;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Rilevato che:
Ahmed Shalay Lincoln ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1369/2017, pubblicata 11

avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda
per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva
dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta
giorni, previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ.;
l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha
svolto attività difensiva;
Considerato che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art.
702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del
ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione
Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di
immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va
proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica
della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il
termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater, primo comma,
cod. proc. civ. – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata (Cass., 15/12/2014, n. 26326; Cass., 26/06/2014, n.
14502; Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel
procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n.
2907);

2

settembre 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente –

tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l.
n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n. 142 del 2015, laddove
l’improprio riferimento al termine «ricorso» è effettuato ai soli fini
della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa
deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass.
11/09/2017, n. 21031; Cass. 11/09/2017, n. 21030; Cass.

nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si
desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione
dell’ordinanza (avvenuta 11 agosto 2016) e che la citazione era stata,
poi, depositata il 5 ottobre 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere,
pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della
controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte
d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.
Il PresidOne
3

13/07/2017, n. 17420);

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