Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3717 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F.M. e B.M.A., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine del

ricorso

dall’Avvocato prof. D’Alessio Antonio, elettivamente domiciliati

presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99;

– ricorrenti –

contro

Condominio di via (OMISSIS), in

persona dell’amministratore dott. G.E., rappresentato

e difeso per procura a margine del controricorso dagli Avvocati Agati

Francesco e Giuseppe Pala, elettivamente domiciliato presso lo studio

del primo in Roma, via Claudio Monteverdi n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354 della Corte di appello di Roma, depositata

il 26 gennaio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dagli Avvocati Antonio D’Alessio

per i ricorrenti e Francesco Agati per il resistente;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 24 maggio 2005, M.F.M. e B.M.A. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 354 della Corte di appello di Roma, depositata il 26 gennaio 2005, che aveva respinto il loro appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda del Condominio di via (OMISSIS), li aveva condannati al ripristino del muro condominiale sito sul pianerottolo antistante il loro appartamento, sul quale essi avevano aperto una seconda porta di ingresso. In particolare, la Corte di appello di motivo’ la propria decisione dichiarando infondata l’eccezione di giudicato sollevata dagli appellanti in forza di una sentenza del tribunale di Roma del 2000 che aveva respinto la precedente domanda del Condominio che aveva lamentato violazione delle norme concernenti l’uso dei beni comuni, rilevando la Corte che la domanda presentata dal Condominio nel presente giudizio era fondata su un titolo diverso, rappresentato dall’obbligo assunto dai convenuti in assemblea svoltasi in pendenza di quella lite di ripristinare il muro condominiale.

Il Condominio di via (OMISSIS) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di limiti aggettivi di giudicato;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5, con riferimento all’art. 2909 cod. civ. e all’art. 324 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente disatteso l’eccezione di giudicato esterno sollevata nell’atto di appello, omettendo di rilevare che le domande proposte nei due giudizi dal Condominio erano identiche per soggetti, titolo e thema decidendum, dal momento che in entrambi i casi esse muovevano dalla asserita illegittimita’ del comportamento dei convenuti e ne chiedevano la condanna al ripristino del muro condominiale. Si aggiunge inoltre che, per principio normativo, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e che a nulla rilevava, sotto tale aspetto, l’ipotetico e non provato riferimento ad un obbligo assunto dal M. – obbligo che comunque non coinvolgeva ne’ poteva coinvolgere la posizione dell’altra comproprietaria B. – atteso che tale dato nulla mutava sul piano della tutela sostanziale richiesta, ricompressa nell’ambito di un diritto reale. Il mezzo e’ infondato.

Costituisce principio consolidato nelle giurisprudenza di questa Corte che ai fini dell’accertamento della sussistenza e dell’effettiva portata del giudicato esterno, che va assimilato ai cd. “elementi normativi” della fattispecie, il giudice di legittimita’ possiede cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto (Cass. S.U. n. 24664 del 2007; Cass. n. 2120 del 2009).

Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa e, in particolare dalla lettura dell’atto di citazione proposto dal Condominio risulta inequivocabilmente che la domanda da esso avanzata in questo giudizio ha avuto ad oggetto non gia’ l’eliminazione del nuovo ingresso realizzato dalla controparte sul pianerottolo condominiale, bensi’ l’eliminazione della porta originaria di ingresso, con ripristino del muro, in conformita’ con l’obbligo assunto dalla parte stessa nell’assemblea menzionata nella sentenza, che appunto aveva ad oggetto l’eliminazione dell’ingresso originario. Cio’ stabilito, e’ incontroverso che la sentenza del tribunale di Roma del 2 gennaio 2000, di cui la parte invoca il giudicato, si e’ invece pronunciata, rigettandola, sulla domanda del Condominio che chiedeva l’eliminazione del secondo ingresso, con ripristino dell’originario stato dei luoghi. E’ evidente, pertanto, che le domande avanzate dal Condominio nei due giudizi erano diverse per oggetto, la piu’ antica riguardando l’eliminazione della seconda porta aperta sul pianerottolo e la piu’ recente t’eliminazione della prima porta.

Proprio questa diversita’ del petitum immediato impedisce di assegnare al giudicato invocato qualsiasi efficacia preclusiva e vincolante nel presente giudizio a mente dell’art. 2909 cod. civ., la cui applicazione postula la piena identita’, oltre che delle parti e della causa petendi, anche del bene oggetto della domanda. Il ricorso va pertanto respinto.

Le ragioni della decisione e la natura della controversia integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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