Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3717 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13161/2016 proposto da:

K.D.W., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MACHIAVELLI 47, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DI

MAGGIO, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa e depositata

il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 29 marzo 2016, il giudice di Pace di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. K.D.W. avverso il provvedimento di sua espulsione dal territorio nazionale, risultando egli senza titolo di soggiorno, non avendo rinnovato il relativo permesso.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il sig. K.D.W., con atto notificato il 21 maggio 2016, sulla base di due motivi, con i quale lamenta la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del codice di rito civile (artt. 156, 159 e art. 702-bis, comma 3) e del D.Lgs. n. 286 del 1998 (art. 13, comma, 2, lett. a) e b), oltre che vizi motivazionali.

La Prefettura non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il ragionamento svolto dal giudice di pace non è adeguatamente contrastato dal ricorso per cassazione le cui allegazioni soffrono anche della mancanza di autosufficienza. Infatti, con il primo mezzo, il ricorrente si duole della presunta disposizione istruttoria, non adempiuta, senza che essa sia specificamente menzionata, anche nel suo tenore ordinatorio, divenendo altrimenti la sua ricerca un’attività ufficiosa ed esplorativa che fuoriesce dai poteri che competono a questa Corte.

Con il secondo ci si duole della erronea qualificazione del fondamento espulsivo, costituito dall’indicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), (anzichè lett. b), però perfettamente individuato nella contestata mancanza del titolo di soggiorno e, particolarmente, del mancato rinnovo del permesso relativo e, pertanto, in tale sostanziale percezione del fondamento del provvedimento, la critica appare del tutto sprovvista di decisività).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale, invero, sono state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente;

che, tuttavia, le critiche alla Relazione non sono idonee a farle prevalere sulla proposta surriportata;

che, infatti, in disparte i profili di autosufficienza del ricorso, resta il dato, non superabile, della loro inidoneità alla critica dell’affermazione, per quanto sintetica, contenuta nel provvedimento impugnato, circa la mancanza di un titolo di soggiorno da parte dello straniero, il quale ammette di non aver provveduto al rinnovo del suo permesso di soggiorno;

che, perciò, il ricorso deve essere respinto;

che, alla reiezione del ricorso, non consegue nè la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive (tale non essendo la mera comparsa che rinvia ad una attività illustrativa orale, poi non svolta), nè il raddoppio del contributo unificato (ratione materiae).

PQM

La Corte:

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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