Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3716 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22636-2007 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ILVAFORM in qualità di incorporante di I.C.M.I. Industrie Cantieri

Metallurgici Italiani in persona del legale rappresentante pro

tempore (per atto Notaio Dubini di Milano rep. n. 24970/4990 del

14/07/2004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 14 9,

presso lo studio Legale Associati BERENGHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUPI RAFFAELLO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato LUCISANO, con delega dell’Avvocato

LUPI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Il Comune di Napoli richiese alla società ICMI Industrie Cantieri Metallurgici Italiani a r.l. il pagamento del canone smaltimento e depurazione acque per l’anno 1999. La società impugnò l’avviso sostenendo fra l’altro (per quanto ancora rileva) che non ricorreva il presupposto impositivo perchè riversava le acque reflue nel Collettore dello (OMISSIS), che non apparteneva alla rete fognaria comunale ma costituiva corso d’acqua superficiale gestito dal Consorzio di bonifica delle paludi di (OMISSIS), al quale versava regolarmente il contributo di bonifica. Il Comune si costituiva in giudizio insistendo nella pretesa. Osservava che il contributo dovuto al Consorzio di bonifica aveva natura diversa dal tributo richiesto con l’atto impugnato, e che l’alveo (OMISSIS) coi suoi tributari era stato ricoperto ed integrato nella fognatura comunale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva le tesi del Comune e respingeva il ricorso. La CTR della Campania ha accolto l’appello della società ed ha annullato l’avviso. Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. La Ilvaform s.p.a. (che ha incorporato la I.C.M.I. s.r.l.) resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha motivato che “Dalla documentazione in atti (sentenza del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) risulta incontrovertibilmente che il “Collettore dello (OMISSIS)” non ha mai perso la qualifica di corso di acqua superficiale. Per tale sua natura manca il presupposto del canone di depurazione chiesto dal Comune di Napoli”.

Col ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge.

Si lamenta che la sentenza non abbia dato conto degli argomenti e dei documenti prodotti dal Comune, contrari alla tesi della contribuente, coi quali si era dimostrato in giudizio che l’alveo dello (OMISSIS) era stato ricoperto ed integrato nella rete fognaria comunale in forza di D.M. 4 novembre 2004, adottato nel quadro degli interventi per il disinquinamento del (OMISSIS) e di quelli previsti dal programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli stabiliti dalla L. n. 219 del 1981. L’affermazione che il canale non aveva perso la qualificazione di impianto di bonifica non escludeva che avesse acquistato anche la funzione di recapito fognario, presupposto del contributo comunale di fognatura e depurazione, in base alle disposizioni della L. n. 376 del 1973, artt. 16 e 17 e della L. n. 36 del 1994, art. 14 che la incongrua decisione aveva violato.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata espone le conclusioni di un ragionamento inespresso che non è dato ricostruire e comprendere.

Manca invero di ogni indicazione del contenuto degli atti in riferimento (sentenza del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) che darebbero conto della decisione. Nè spiega perchè la natura di “corso d’acqua superficiale” escluderebbe il presupposto del canone di depurazione chiesto dal Comune di Napoli.

Nel controricorso è invocata, a sostegno della sentenza impugnata, la decisione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella causa che ha definito il processo nel quale erano state pronunciate le sentenze richiamate dalla CTR. La decisione si impone alle parti di questo giudizio, che in quel processo erano presenti. In essa è chiarita la natura giuridica e ricostruita la vicenda del fosso (OMISSIS): opera idraulica di bonifica appartenente al demanio idrico dello Stato, esso fu consegnato in gestione al Consorzio di Bonifica delle paludi di (OMISSIS) e riconsegnato allo Stato per l’esecuzione dei lavori straordinari disposti nell’ambito di previsione della L. n. 219 del 198. Al termine di quei lavori (che ne comportarono la ricopertura e la integrazione nel sistema fognario senza soppressione della funzione originaria di deflusso delle acque meteoriche e di falda) l’opera fu assegnata al Comune di Napoli con D.M. Bilancio Programmazione Economica 4 novembre 1994. Decreto divenuto inoppugnabile, perchè incise su una situazione soggettiva di interesse legittimo del Consorzio di Bonifica, che trascurò di contestarlo davanti al giudice amministrativo, azionando davanti al giudice ordinario un inesistente diritto alla restituzione dell’opera.

Da tale ricostruzione della fattispecie, contrariamente alla tesi della parte resistente, risulta che il fosso (OMISSIS) fa parte dell’impianto di smaltimento e depurazione delle acque reflue gestito dal Comune di Napoli. La questione della duplicazione della pretesa impositiva da parte del Consorzio di bonifica esula dalla materia del ricorso, e potrà essere proposta in autonomo giudizio.

Il ricorso va accolto e la causa decisa nel merito (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) col rigetto della originaria opposizione della società contribuente. La complessità della situazione di fatto e normativa, chiarita dalle sezioni unite di questa corte dopo la proposizione del ricorso, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di tutto il processo.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso introduttivo della lite.

Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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