Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3716 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4148/2013 proposto da:

O.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DI PIETRO PAPA 95, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO LANZONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA

FRANZESE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 231/50/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA de12/04/2012, depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

O.I. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 231/50/2012, depositata in data 19/06/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRAP dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006 ed all’attività di dottore commercialista – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Ufficio erariale, hanno sostenuto che “l’incidenza dei costi per compensi a terzi (“pari ad Euro 39.832,00″)” – secondo l’Ufficio appellate relativi a “gestioni contabili” effettuate da società di servizi “per conto dello studiò: – sui compensi dichiarati dimostrava “la sussistenza di uno studio organizzato con diverse collaborazioni esterne”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto assoggettabile ad IRAP l’attività professionale svolta senza l’ausilio di dipendenti e con beni strumentali di modesto valore, afferendo inoltre i compensi corrisposti a terzi ai costi sostenuti per “una società terza per prestazioni relative ad operazioni contabili e quindi non afferenti all’organizzazione dell’attività professionale”.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista ed, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011; Cass. 16406/2015).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Con riguardo specifico, poi, all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014, nella quale la Corte ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività – in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni).

La sentenza della C.T.R. risulta conforme a detti principi di diritto, avendo affermato che l’attività professionale era assoggettabile ad IRAP, essendo evincibile l’autonoma organizzazione dell’attività professionale dal fatto che i compensi a terzi erano attinenti a gestione di contabilità per conto dello studio (dottore commercialista) e comunque potevano considerarsi elevati ed implicanti conseguentemente un utilizzo non occasionale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/Agenzia delle Entrate, nulla dovendo invece essere liquidato nel rapporto ricorrente/Equitalia Sud, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Non opera il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, in quanto il primo ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate il 23/01/2013 e la normativa si applica ai ricorsi pendenti alla data dei 31/01/2013.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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