Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3715 del 25/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3715 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 18453-2012 proposto da:
CORALLINO ISIDORO C.E. CRLSDR50A01H579A, in proprio e
in qualità di già socio amministrativo della s.a.s.
Elettroimpianti di Corallino Isidoro & C. in
liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA
2015
4408

MAZZOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI
PIRILLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 25/02/2016

.11

SOCIALE,

80078750587,

mandatario della
Cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

in proprio e quale
S.P.A.

Crediti

Società di

I.N.P.S.

C.F.

05870001004;
– intimati –

avverso la sentenza n. 115/2011 del TRIBUNALE di
ROSSANO, depositata il 26/07/2011 r.g.n. 2172/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 18/11/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito l’Avvocato STANISCIA NICOLA per delega PIRILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
in via preliminare rinvio a nuovo ruolo per
rinotifica ricorso; in subordine rigetto.

e

C.F.

18453/12 rg. n& 18.11.15 pres. Stele— De GregoriQ

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il giudice del lavoro presso il TRIBUNALE di ROSSANO con sentenza n. 115/26-07-2011,
pubblicata mediante deposito in pari data, rigettava l’opposizione di cui al ricorso in data 17
novembre 2008, proposta da CORALLINO Isidoro, in proprio e nella qualità di già socio
amministratore della sas ELF:77ROIMPLINTI di CORALLINO Isidoro & C. in liquidazione,
nonché da LE FOSSE Matilde, avverso il precetto con il quale PI.N.P.S. aveva loro intimato il
pagamento della complessiva somma di curo 903,70, giusta la sentenza n. 1022 in data 13 luglio
2005, a ;titolo di contributi previdenziali non versali, sanzioni, spese ed interessi.
c.p.c. (modificato dalla L. n. 263/05) e respinta l’eccezione di estraneità opposta dalla LE
FOSSE e dal CORALLINO, in proprio (essendo la prima soda accomandante ed il secondo
accomandatario delle suddetta sas ELETTROIMPIANTI, come tali tenuti a rispondere delle
obbligazioni ex arti. 2313 e 2324 c.c., essendo stata la società cancellata dal registro delle
imprese il 12 giugno 2006), doveva ritenersi, alla luce della citata giurisprudenza (Cass. sez. un.
n. 4060/2010), che la sentenza del 13 luglio 2007 costituiva valido titolo esecutivo nei confronti
dei soci (per la LE FOSSE limitatamente alla quota da costei conferita quale accomandante),
trattandosi di soggetti tenuti per legge a rispondere delle obbligazioni sociali.
Inoltre, il tribunale con la pronuncia del 26 luglio 2011 rigettava l’eccezione di nullità di mancata
notifica del titolo esecutivo, in quanto l’opposto I.N.P.S. aveva dimostrato che la sentenza de113
luglio 2005, esecutiva in data primo ottobre 2008, era stata notificata unitamente al precetto,
come peraltro ivi indicato.
Veniva respinta anche l’eccezione di nullità di omessa notificazione del titolo esecutivo a
ciascuno degli intimati, poiché la notifica del precetto, insieme al titolo, era stata validamente
eseguita nei confronti del legale rappresentante (della società), mediante consegna dell’atto al
coniuge LE FOSSE Matilde, socia anch’essa, sebbene accomandante, all’uopo essendo
sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto da notificare, richiamando sul punto il
principio affermato da Casa. I civ. n. 14094 del 27/07/2004 (secondo cui l’obbligo di notificare
gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatati non sussiste
qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale
rappresentante di altro soggetto, essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell’atto in
una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale della persona che agisce
contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto — in
senso conforme v. peraltro Cass. n. 11738 del 20/05/2009, n. 18761 del 13/09/2011, nonché n.
3205 del 1995).
Infine, con la sentenza de qua veniva disattesa anche la contestazione relativa al quantum
intimato con il precetto, poiché la somma richiesta era quella di cui all’originario titolo
esecutivo, cui andavano aggiunti gli ulteriori conseguenti oneri, risultando altresì corretti i
calcoli dell’Istituto previdenziale per la quantificazione degli interessi dovuti sui contributi,
nonché per gli importi dovuti ex L. n. 662/96 e succ. modifiche, dal 16-09-1996 all’otto ottobre
2008.
1

Secondo il giudicante, premessa la validità della notifica dell’atto di precetto, eseguita ex art. 145

/8453112 tg,..u&18,11.15 .pres. Stne – re. De Gregario

Da ultimo, poi, gli opponenti venivano pure condannati alle spese di lite, a favore del resistente
I.N.P.S., liquidate anche in relazione alla fase cautelare,

in virtù del principio della

soccombenza.
Avverso l’anzidetta sentenza, relativamente all’opposizione agli atti esecutivi circa l’asserita
omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, CORALLINO Isidoro, nella
suddetta qualità, e LE FOSSE Matilde proponevano ricorso per cassazione, notificato come da
relate del 26 luglio 2012, poi depositato ed iscritto il tre agosto 2012, affidato a DUE motivi, ex
art. 360 nn. 3,4 e 5, c.p.c. in relazione agli atm 137, 148, 479, 480 e 617 dello stesso codice di rito,
L’I.N.P.S. è rimasto intimato, non avendo svolto alcuna difesa mediante rituale controricorso.
Non risulta depositata alcuna memoria ex art. 378 c.p.c. da parte ricorrente, sebbene
ritualmente e tempestivamente avvisata (il tredici novembre sono state depositate soltanto due
note spese dall’avv. Pirillo).
MOTIVI della DECISIONE
Parte ricorrente si duole della omessa considerazione circa la dedotta mancata notifica del titolo
esecutivo, all’uopo richiamado l’originario ricorso in opposizione riprodotto nei seguenti
termini: << 11 precetto, infine, è nullo per difetto di notifica del titolo esecutivo nei confronti di tutti gli opponenti. Invero, nella fattispecie, al di la di quanto preannunziato nel corpo dell'atto, in realtà, nessuna notifica del titolo azionato è stata eseguita unitamente al precetto, per come risulta inequivocabilmente dal chiaro tenore letterale della =lata di notifica, nella quale l'ufficiale giudiziario procedente dà atto di aver solo "notificato copia del sopra esteso atto di precetto" e niente altro. Ciò costituisce causa di nullità ex art. 480, 20 comma, c.p.c., deducibile come motivo di posizione agli atti esecutivi>> (pag. 4 del ricorso).
Sul punto parte ricorrente ha denunciato una macroscopica violazione

delle anzidette
disposizioni di legge, laddove l’impugnata sentenza assumeva che l’opposto Istituto aveva
dimostrato che il titolo (ossia la sentenza, esecutiva il primo ottobre 2008), era stata notificata
unitamente al precetto, come peraltro indicato nel medesimo atto, mentre era
stata omessa
anche l’indicazione del modo in cui sarebbe stata fornita la prova della notifica del titolo
esecutivo. Per contro, nella relata di notifica (come da richiesta dell’avv. Nunziatina De
procuratore dell’1:1V.P.S.) si faceva riferimento soltanto al sopra esteso atto di precetto,

con in
calce la data del 27-10-2008, il timbro Salvatore Femia ufficiale giudiziario Tribunale di Rossano
e relativa Enna siglata illeggibile.
Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, rebus sic stantibus, nella specie 11011 si poteva non ritenere che

fosse stato notificato unicamente ratto di precetto, essendo assolutamente irrilevante che nel
corpo dell’atto in questione si evocasse la notifica in forma esecutiva contestualmente allo
stesso titolo che si sarebbe dovuto azionare. Evidentemente, 17 titolo de quo non cm stato
portato alla notifica, tant’è che l’ufficiale giudiziario non lo aveva notificato e di conseguenza
nonio aveva attestato.
2

nonché con riferimento all’art. 2700 c.c., 132 n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.

J8453/12 rg. zrd. 18.11.15 pres. Strie – re. De Grr.gorio

La sentenza impugnata si connotava di chiara violazione dell’art. 137, co. Il, e dell’art. 148, co.
co., nonché dell’ari; 2700 cp.c., dato che il giudice aveva ritenuto di superare l’attestazione
fideaciente dell’ufficiale giudiziario

(il quale peraltro non aveva neppure indicato di aver

notificato copia conforme all’originale del titolo), pur essendo mancato l’unico rimedio idoneo
ad infirmare la stessa, ossia l’esperirnento di querela di falso.

Quindi, era stata posta in essere

una indubbia violazione anche degli artt. 4379 e 480 c.p.c., poiché, diversamente da quanto
ritenuto in sentenza, l’opposizione agli atti esecutivi proposta, in relazione allo specifico dedotto
motivo, dell’omessa notifica del titolo, era chiaramente fondata, donde la nullità dell’opposto
materia, mancando altresì l’indicazione della eventuale diversa data di notifica del titolo
azionato.
Con il secondo motivo, inoltre, i ricorrenti hanno censurato l’impugnata pronuncia per
motivazione assolutamente insufficiente e del tutto apparente, perciò evidentemente mancante,
avendo omesso di indicare gli elementi del convincimento circa la ritenuta notifica del titolo
unitamente al precetto, cosi da impedire la verifica de/processo logico seguito ai fini della
formulazione di tale decisiva valutazione. In tal modo il primo giudicante non avrebbe neanche
percepito la proprio b2117301frata valutazione contrastava platealmente con l’efficacza probatoria
fidefacienw della relazione di notifica, come peraltro ribadito con le note illustrative verbalizzate
all’udienza del 12 maggio 2009, richiamando in proposito altresì gli obblighi di motivazione ai
sensi dei succitati artt. 111, 132n. 4 e 118.
Gli anzidetti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, poiché tra loro strettamente
connessi, sono infondati, di guisa che vanno disattesi.
Va premesso che il ricorso in esame appare carente in ordine al requisito dell’autosufficienza,
mancando del tutto una esauriente indicazione del tenore in cui era stato formulato il precetto
notificato il 27 ottobre 2008, nonché del relativo titolo (sentenza n. 1022 de113 luglio 2005), di cui
sono riportati soltanto alcuni cenni, però contenuti per estratto nel ricorso in opposizione
depositato il 17-11-2008 (<<... a tenore dell'atto opposto, la sentenza in questione sarebbe stata "notificata in forma esecutiva contestualmente ..." al precetto stesso>>).
Né i ricòrrenti hanno enunciato le difese all’uopo svolte dall’I.N.P.S. avverso l’anzidetta
opposizione, della cui costituzione per resistere alle pretese avversarie pure sommariamente vi è
cenno nella sentenza qui impugnata (Costituendosi in giudizio, l’Inps contestava la fondatezza
dell’opposizione, deducendo in particolare la correttezza dell’intimazione anche nei confronti
dei soci … v. altresi pag. 11 del ricorso de quo, laddove nel richiamare le deduzioni di parte
opponente verbalizzate all’udienza del 12 maggio 2009 si accennava alle difese dell’I.N.P.S.
ritendo irrilevante -diversamente da quanto ritenuto dal giudice del reclamo- la produzione
documentale avversaria, peraltro costituita da fotocopie e, pertanto, priva di valenza probatoria
… è chiaro che il resistente non ha fatto altro che unire materialmente .17 precetto al titolo e
produrlo …).
Sotto altro profilo, poi, va osservato che, a fronte di quanto ad ogni modo constatato dal primo
giudicante, il dava atto che l’opposto istituto previdenziale (ente pubblico) aveva dimostrato che
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precetto, in ossequio alla normativa posta da tali specifiche disposizioni chr legge vigenti in

la sentenza, esecutiva, era stata notificata unitamente al precetto, come peraltro indicato nello
stesso atto, per giunta aggiungendo che ciò era avvenuto validamente nei confronti del legale
rappresentante, mediante consegna alla moglie, nonché soda accomandante, LE FOSSE
Matilde, la parte debitrice intimata, opponente ed attuale ricorrente, non ha fornito idonea
prova di quanto dalla stessa asserito.
Invero, non sussiste la lidefacienza, nei sensi prospettati da parte ricorrente, poiché l’ufficiale
giudiziario si era limitato a attestare di aver notificato copia del sopra esteso atto di precetto,
così come letteralmente indicato dal procuratore dell’I.N.P.S. nella relativa istanza, di modo che
la data e la sua firma, aggiungendovi soltanto le persone cui aveva consegnato le copie (a mani
proprie di Le Fosse Madide, a mani della moglie Le Fosse Matilde capace e conv. t.q. per l’atto
diretto al Corallino in proprio ed a mani di Le Fosse Matilde moglie del titolare Cm-4110o
Isidoro per la copia diretta alla società, quest’ultima peraltro come visto già cancellata 11 12-062006 dal registro delle imprese ed estinta).
Orbene, l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui fa fede sino a querela di falso,
è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, nonché ai fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti,
essa non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti, e
l’interpretazione di tali dichiarazioni, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, devoluto al
giudice di merito, non può essere sindacata in cassazione, quando non sia affetta da vizi logici o
da errori di diritto (v. tra le altre Cass. n. 2659 del 23/07/1968, nonché Cass. n. 864 del
18/03/1968, secondo cui l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a
querela di falso, a norma dell’art. 2700 cod. civ., è limitata alla provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che l’ha formato ed ai fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza.
Essa non sì estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti ossia alla
veridicità ed esattezza delle dichiarazioni stesse, che possono essere contrastate ed accertate
con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge).
Orbene, nella specie la suddetta fidefacienza è circoscritta unicamente alla consegna del
documento alle persone ivi menzionate nella data indicata, ma non vale anche a provare che fu
consegnato soltanto l’atto di precetto (come in effetti pretendono i ricorrenti), di guisa che
sfugge all’attestazione in esame la circostanza, negativa, dell’asserita mancata notifica del titolo
esecutivo unitamente al precetto, tanto più poi che alla stregua dei menzionati elementi di
valutazione, peraltro già carenti in base al rilevato difetto di autosufficienza, tra cui il tenore
della stessa intimazione, si dava atto del contrario.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, spettava ai ricorrenti in opposizione
fornire adeguata dimostrazione dell’asserita notifica del solo precetto, senza il relativo titolo
esecutivo.
In tal sensi, dunque, il collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale in
materia di questa Corte (Cass. III civ. n. 13212 del 26/06/201.5), in assenza di valide ragioni per
discostarsene, secondo cui nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore
4

in effetti detto p.u. procedente non aveva fatto altro che apporre in calce all’atto da consegnare

18453/12 r.g. ud. 18.11.15 pie.. Stile — re. De Gregerk

t-

esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica
del titolo esecutivo, è onere dell’opponente stesso, ai sensi dell’ari 2697 cod. civ., fornire la
prova del dedotto fatto impeditivo dell’ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la
negatività del fatto escluda od inverta l’onere della prova (conforme id. n. 5137 – 08/05/1991, cfr.
altresì Casa. lav. n. 3644 del 15/06/1982, secondo cui l’onere della prova dei fatti costitutivi del
diritto o di quelli modificativi, impeditivi o estintivi grava su colui che faccia valere il diritto
stesso o che ne eccepisca la modificazione, l’impedimento o l’estinzione, anche se tali fatti
siano negativi, comportando la loro negatività non già l’inversione dell’onere suddetto, ma
soltanto che la relativa prova deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari).
Pertanto, alla luce del succitato condiviso principio di diritto, tenuto altresì conto della carente
esposizione dei fatti e degli atti, nei sensi però richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 366
c.p.c., nonché delle valutazioni probatorie in punto di fatto compiute dal giudice di merito, che
invero appaiono immuni da errori logico-giuridici, tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti,
peraltro non fondate sulla scorta di univoci e sicuri elementi di valutazione, vanno senz’altro
disattese, restando così pure assorbite le restanti argomentazioni svolte in favore degli stessi
ricorrenti.
Nonostante la soccombenza di questi ultimi, stante il rigetto della loro impugnazione, nulla va
disposto in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo Pintimato I.N.P.S.
svolto alcuna difesa in suo favore.

P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso. NULLA per le relative spese.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2015
IL PRESIDENTE

t

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