Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3715 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16310-2006 proposto da:

WHIRLPOOL EUROPE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso

lo studio dell’avvocato ANGLANI ANGELO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FIORELLA ALVINO, con procura speciale

notarile del Not. Dr. ANDREA POSITANO DE VINCENTIIS di ROMA, VELLETRI

e CIVITAVECCHIA, rep. n. 4129 del 28/12/2009;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGLANI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La s.r.l., Whirpool Europe ha impugnato l’avviso di liquidazione del canone di fognatura e depurazione dovuto per gli anni 1997 e 1998, notificatogli dal Comune di Napoli, sostenendo che riversava le acque pluviali e di lavorazione del proprio stabilimento industriale nel fosso (OMISSIS), ma che questo non era allacciato direttamente nè indirettamente alle opere fognarie comunali. Il ricorso è stato respinto in primo ed in secondo grado. La società ricorre per la cassazione della sentenza d’appello della CTR della Campania con due motivi. Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

Richiamate le tesi in fatto delle parti circa “la questione dell’allacciamento alla rete comunale”, la CTR ha rilevato che “in merito la ricorrente chiede la nomina di un CTU. Dagli atti si rivela, invece, che esiste certificazione dell’area funzionale di coordinamento attività tecniche ex CIPE del Comune di Napoli circa l’avvenuto collaudo e consegna al Servizio Fognatura del Comune di Napoli dell’alveo (OMISSIS) e dei canali tributari (vedi nota dell’11 marzo 1998). Ciò premesso, vanno perciò disattese le argomentazioni della ricorrente e va rigettato l’appello e confermata la sentenza impugnata”.

Con ricorso si deduce violazione dell’art. 2967 c.c. ed insufficiente motivazione su punto decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, della L. n. 319 del 1976, art. 14 e 16 e 17, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume che la CTR ha violato la normativa sull’onere della prova fondando la pronuncia sul documento prodotto dal Comune di Napoli – cui incombeva la dimostrazione del suo assunto – che si risolveva in una mera riaffermazione della pretesa proveniente da una parte processuale. La consegna al Servizio Fognatura dell’alveo (OMISSIS) e dei canali tributari, fra i quali il fosso (OMISSIS), non dimostrerebbe infatti che l’alveo (OMISSIS) si sia trasformato in condotta fognaria, perdendo la funzione di opera idraulica di bonifica riconosciutale dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque citata da essa ricorrente (n. 162/2003). In tale pronuncia, della quale la CTR non avrebbe tenuto conto, si era invero affermato che la copertura dell’Alveo (OMISSIS) “non assumeva rilievo ai fini della trasformazione in mere condotte fognarie”, e che “l’utilizzo anche per il deflusso delle acque luride non aveva fatto venir meno la funzione originaria” di opera idraulica di bonifica. Sicchè non era smentita la tesi della ricorrente che l’allaccio alla condotta comunale abbia realizzato il collegamento della fognatura all’opera idraulica e non viceversa.

Il motivo è inammissibile, perchè si fonda essenzialmente su pronunce del Tribunale territoriale e del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche delle quali non riproduce la motivazione, rendendo a questa corte impossibile verificarne il tenore e la portata. La tesi in fatto sostenuta dalla ricorrente non contraddice del resto l’esistenza del presupposto impositivo. Secondo la contribuente, a seguito della consegna del fosso (OMISSIS) al Comune di Napoli, esso non avrebbe perso la sua funzione originaria di opera di bonifica, ma sarebbe divenuto anche “recapito di scarichi fognari”, essendo utilizzato per il deflusso delle acque luride. Non sarebbe però il fosso (OMISSIS) a riversarsi nella condotta fognaria comunale, ma quest’ultima a riversarsi nel fosso (OMISSIS). Ciò pure ammesso, peraltro, resta incontestato che, negli anni in riferimento (1997 e 1998), lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento industriale della ricorrente è avvenuto attraverso la rete fognaria comunale, giacchè il fosso (OMISSIS), come attestato dalla certificazione considerata dalla CTR, era stato consegnato al Comune e collaudato come parte integrante di quella rete. Sicchè il Comune di Napoli, come gestore dell’impianto di smaltimento, era legittimato a pretendere il pagamento del canone si in base alla L. n. 319 del 1976, art. 16.

Il ricorso va dunque respinto, ma la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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