Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3715 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18723 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.D., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avvocato Marco Parisi (C.F.: non dichiarato);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.T., (C.F.: (OMISSIS)), CA.Ma. (C.F.: (OMISSIS)),

M.C., (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.

275/2018, pubblicata in data 19 marzo 2018 (che si assume notificata

in data 16 aprile 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 24 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Ca.Ma. e M.T. hanno proposto, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione per espropriazione mobiliare promossa da L.S.A. nei confronti di M.C.. La debitrice si è costituita nel corso del giudizio.

Il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile la procedura esecutiva.

La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre C.D. (erede del L.), sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato (previa verifica della sua procedibilità).

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stesso dichiara esserle stata notificata in data 16 aprile 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta una copia del provvedimento in questione con la relazione di notificazione, che si deduce essere avvenuta a mezzo P.E.C., ma quest’ultima è priva di attestazione di conformità all’originale ricevuto in via telematica dal destinatario, con sottoscrizione autografa del legale, come richiesto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, in caso di notificazione effettuata a mezzo P.E.C..

Il ricorso è pertanto improcedibile, secondo quanto affermato in proposito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01: “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca il D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”).

Nella specie, infatti, l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della relazione di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo P.E.C., non risulta depositata dalla ricorrente neanche entro l’adunanza in camera di consiglio (e ciò nonostante che nella proposta del relatore fosse stata espressamente segnalata la necessità di verifica della procedibilità del ricorso) e gli intimati sono rimasti tali. D’altre parte il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non ricorre quindi l’ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità).

Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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