Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3715 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14262/2015 proposto da:

CTC DI T.C. & C. SRL, in persomi del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

LEONARDI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7237/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 16/12/2014,

depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, osserva quanto segue.

1. In fattispecie riguardante l’impugnazione del rigetto della richiesta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis, comma 8, di disapplicazione della disciplina di cui alla L. n. 724 del 1994 , art. 30 (cd. società non operative o “di comodo”), la contribuente ha denunziato con il primo motivo di ricorso la “violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, nonchè nullità della sentenza per omessa o contraddittoria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 e all’art. 115 c.p.c., comma 2”, ed analogamente con il secondo la “violazione falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, nonchè nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

2. Secondo la ricorrente, in particolare, la decisione impugnata si fonderebbe erroneamente sul mancato superamento del test di operatività previsto dalla normativa antielusiva e sulla mancata documentazione della crisi economica che avrebbe indotto la società – operante sul mercato da circa un ventennio – a ricorrere all’affitto a terzi di un ramo d’azienda, sostanzialmente poichè il giudice d’appello avrebbe trascurato di valutare i docc. 1), 3) e 4) prodotti in prime cure.

3. La proposta del relatore, formulata ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., in termini di manifesta fondatezza del ricorso, presupponeva – come esplicitato in camera di consiglio – una riqualificazione dei motivi proposti ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), in termini di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi del successivo n. 5).

4. Tale opzione non appare però percorribile, dovendosi fare applicazione del principio per cui è inammissibile una censura veicolata come error in indicando ovvero in procedendo – ai sensi rispettivamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – ma che in realtà si risolva nella denuncia di un error fidi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in tale categoria di vizio di legittimità ricadendo tanto “la denuncia della illogica inferenza probatoria, o della inesatta rilevazione dei fatti rappresentati nel documento prodotto in giudizio, non essendo in questione la violazione di una norma che ponga divieti alla acquisizione di documenti o perizie provenienti dalla stessa parte in causa”, quanto la critica rivolta alla “inesatta ricostruzione della fattispecie concreta alla stregua delle risultanze istruttorie e dunque un errore di fatto che doveva essere censurato attraverso il vizio di illogica motivazione” (in termini, tra le più recenti, Cass. sez. 5, sent. n. 26110/15).

5. La ontologica incompatibilità tra le diverse categorie di vizi di legittimità sopra menzionate è stata ripetutamente affermata da questa Corte, la quale, nel distinguere l’attività interpretativa della fattispecie normativa astratta rispetto dall’attività valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie (v. Cass. sez. 1, n. 15499/04), ha espressamente affermato che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass., sez. 4, n. 16698/10; cfr. sez. 2, n. 6224/02; sez. 3, n. 10385/05 e n. 10295/07; sez. 5, n. 9185/11).

6. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che, in assenza di difese della parte intimata, sia necessaria alcuna statuizione sulle spese processuali, le quali restano a carico della ricorrente che le ha anticipate.

7. Sussistono invece i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso. Dichiara altresì irripetibili le spese anticipate dalla ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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