Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3714 del 17/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3714 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 5028-2008 proposto da:
ULLO

ROSARIO

LLURSR25L08F206F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio
dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROMANELLI SERGIO;
– ricorrente contro

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CARDAMONE PASQUALE CRDPQL56C05E463U, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCI
MARIA FRANCESCA;

Data pubblicazione: 17/02/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 134/2007 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI SARZANA, depositata il 08/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato ENRICO DANTE difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

MAZZACANE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Pasquale Cardamone conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Sarzana Rosario Ullo esponendo di essere proprietario di una casa posta davanti
all’arenile demaniale in località Fiumaretta di Ameglia ed in particolare di fronte allo stabilimento

mare e da ultimo, pochi mesi prima dell’instaurazione del giudizio (ovvero nel 2000), aveva
abusivamente realizzato un parcheggio nello spazio compreso tra il predetto stabilimento ed il
giardino dell’abitazione dell’attore.

Il Cardamone faceva altresì presente di aver già ottenuto un provvedimento ai sensi dell’art. 700
c.p.c. da parte del Tribunale di La Spezia sezione distaccata di Sarzana, che aveva ordinato
l’immediata chiusura del parcheggio; chiedeva pertanto che, accertata la non normale tollerabilità
delle immissioni provenienti dal parcheggio, venisse ordinato all’Ullo di astenersi dal parcheggiare
o far parcheggiare le auto in tale area con sua contestuale condanna a risarcire i danni cagionati !
liquidati anche in via equitativa.

Si costituiva in giudizio alla seconda udienza il convenuto contestando il fondamento della
domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 2-7-2003 il Giudice di Pace adito respingeva la domanda attrice, revocando
l’ordinanza emessa dal Tribunale di La Spezia sezione distaccata di Sarzana del 16-8-2000 ai sensi
dell’art. 700 c.p.c.

Proposta impugnazione da parte del Cardamone cui resisteva l’Ullo il Tribunale di La Spezia
sezione distaccata di Sarzana con sentenza dell’8-8-2007, in riforma della sentenza di primo grado,
ha ordinato all’Ullo nella sua qualità di gestore dello stabilimento balneare denominato Bagno
Italia l’immediata chiusura dello spazio utilizzato per il parcheggio delle autovetture contiguo alla
i

balneare gestito dal convenuto, che aveva in più occasioni tentato di precludergli la visuale del

proprietà Cardamone ed alle sue pertinenze, inibendo l’accesso in detta area a qualsiasi veicolo a
motore.

Per la cassazione di tale sentenza l’Ullo ha proposto un ricorso basato su tre motivi seguito
successivamente da una memoria cui il Cardamone ha resistito con controricorso.

Con il primo ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c.,
sostiene che il giudice di appello, nel ritenere l’intollerabilità ai sensi di tale norma delle immissioni
provenienti dal parcheggio realizzato dall’esponente, ha fatto riferimento soltanto al criterio della
normale tollerabilità da valutare con riguardo alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di
luogo, senza peraltro considerare che l’immobile di proprietà del Cardamone è situato in una zona
turistica caratterizzata dall’alternarsi di stabilimenti balneari, parcheggi di auto e case di
villeggiatura, tutte raggiungibili da strade percorse da veicoli; inoltre avrebbe dovuto tenersi conto
che tale zona è caratterizzata da una vita particolarmente intensa soltanto per un determinato
periodo dell’anno coincidente con la stagione balneare; neppure il giudicante ha valutato che il
Cardamone non è l’unica persona soggetta a subire immissioni acustiche, atteso che tutta la zona
di Fiumaretta si distingueva per l’avvicendarsi di abitazioni private e di attività commerciali; in tale
contesto il Tribunale di La Spezia sezione distaccata di Sarzana avrebbe dovuto anche applicare il
secondo criterio previsto dall’art. 844 c.c. relativo al contemperamento delle esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà, criterio obbligatorio che consente di elevare la soglia di
tollerabilità delle immissioni.

Con il secondo motivo l’Ullo, denunciando erronea applicazione dell’art. 844 c.c., rilevato che la
CTU aveva evidenziato l’inesistenza di qualsiasi immissione, assume che la sentenza impugnata ha
errato nel fare riferimento al principio di discrezionalità in un contesto, come quello per cui è
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MOTIVI DELLA DECISIONE

causa, in cui mancavano le condizioni stesse per la sua applicazione, ovvero il criterio oggettivo
della tollerabilità.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
premesso che la CTU aveva escluso sostanzialmente la sussistenza di immissioni di gas di scarico e

nell’affermare che secondo detta consulenza era stata rilevata, quanto alle immissioni acustiche,
una rumorosità pari a 51,5 Decibel, non ha considerato che tale coefficiente era stato soltanto
ipotizzato dal CTU facendo riferimento ad una situazione abnorme e mai verificata, avuto riguardo
ad un flusso veicolare in entrata ed in uscita di 18 autoveicoli e di 2 veicoli industriali; tale ipotesi,
infatti, era stata prospettata dal CTU al fine di dimostrare che, anche all’eccesso, i limiti non
sarebbero mai stati superati.

L’Ullo conclude quindi che la sentenza impugnata, essendosi discostato dalle conclusioni raggiunte
dal CTU, avrebbe dovuto esprimere in maniera adeguata ed esauriente le ragioni di tale dissenso,
mentre invece nella motivazione manca qualsiasi riferimento agli esiti degli accertamenti effettuati
sul posto mediante esami e prove con strumenti idonei a qualsiasi valutazione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata, premesso che i parametri minimali fissati dalle norme speciali a tutela
dell’ambiente non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la
tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene ai fini del
giudizio di tollerabilità ex art. 844 c.c., ha anzitutto rilevato che la CTU aveva rilevato una “ottima

qualità dell’aria” nei luoghi di causa, smentendo così la situazione di generale degrado prospettata
dall’appellato e dal giudice di primo grado; ha poi evidenziato l’awenuto accertamento, sempre da
parte della CTU, di un innalzamento dei livelli di inquinamento, seppure assai modesto,
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di immissioni rumorose nella proprietà del Cardamone, sostiene che il giudice di appello,

determinato dall’ingresso e dall’uscita dei veicoli dal parcheggio; inoltre il giudice di appello ha
affermato, con riferimento alle immissioni acustiche, che il CTU aveva determinato
presuntivamente una rumorosità pari a 51,5 Decibel, ovvero un livello che, seppure inferiore ai
minimi fissati dal D.P.C.M. 14-11-1997, non poteva essere certamente qualificato come modesto,

destinata al riposo di una famiglia ed in particolare dei propri figli) nonché del fatto che tale livello
di rumorosità parrebbe venir raggiunto per tutta la giornata ed in tutti i giorni di apertura dello
stabilimento balneare (cioè in orari ed in giorni in cui si presume che venga fruito anche il giardino
utilizzato dal Cardamone).

Orbene il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia svolto un accertamento di fatto sorretto da
logica e congrua, seppure concisa, motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dal
ricorrente.

Anzitutto il riferimento alle caratteristiche della zona oggetto delle immissioni suddette induce ad
affermare che la sentenza impugnata si è attenuta puntualmente al criterio comparativo previsto
dall’art. 844 c.c. per accertare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose, limite che non è
mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le
caratteristiche della zona, e che quindi non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla
fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni
abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o
meno nei limiti della norma, deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell’uomo medio e,
dall’altro, alla situazione locale (Cass. 5-8-2011 n. 17051); in tale contesto non appare fondato il
diverso assunto del ricorrente riguardo alle caratteristiche della zona oggetto delle immissioni per
cui è causa, adibita ad una attività turistica balneare, e quindi a vocazione industriale, posto che
tale destinazione turistica non può evidentemente comportare di per sé la liceità di immissioni in
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soprattutto in considerazione del luogo in cui veniva percepito (owero un’area pertinenziale

ipotesi pregiudizievoli per le persone che abitano in quella zona e che hanno comunque diritto ad
una normale qualità della vita, che consenta tra l’altro il riposo anche di coloro che risiedono in
quella località anche soltanto per un periodo limitato dell’anno, ovvero dei villeggianti; sotto tale
profilo è pertinente il richiamo della sentenza impugnata alla percezione delle immissioni

sussistente per l’intera giornata e per tutti i giorni di apertura dello stabilimento balneare gestito
dall’Ullo a servizio del quale quest’ultimo aveva realizzato un parcheggio nelle immediate
vicinanze del giardino dell’abitazione del Cardamone.

Deve poi evidenziarsi che, contrariamente all’assunto del ricorrente, il giudice di appello ha
proceduto, ai fini della valutazione di tollerabilità o meno delle immissioni in oggetto, al
contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, avendo
affermato che maggiori approfondimenti in ordine all’asserita irregolarità dell’intervento edilizio
realizzato dall’Ullo avrebbero consentito di superare del tutto il problema relativo alla tollerabilità
o meno delle suddette immissioni, richiamandosi all’indirizzo giurisprudenziale che qualifica
illegittima qualsiasi immissione che provenga da una attività irregolarmente svolta; avendo
presunto quindi legittima l’apertura del predetto parcheggio da parte dell’attuale ricorrente, la
sentenza impugnata ha proceduto al suddetto contemperamento nei termini suindicati.

Sotto ulteriore profilo deve poi rilevarsi che correttamente il giudice di appello ha affermato che il
livello rumorosità presuntivamente determinato dal CTU, pur essendo inferiore ai limiti fissati dal
D.P.C.M. del

14-11-1997,

non poteva essere considerato modesto, avuto riguardo alle

caratteristiche del luogo di percezione di tali immissioni acustiche; invero in tale materia, mentre è
senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che,
disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di
rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può
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acustiche nella abitazione del Cardamone e della sua famiglia ed anche al livello di rumorosità ivi

far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi
alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi
ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (Cass. 25-1-2006 n. 1418; Cass. 17-12011 n. 939); pertanto il giudice di appello ha sufficientemente espresso le ragioni per le quali si è

in cui venivano percepite le immissioni in oggetto; il fatto poi che il rilevamento da parte del CTU
del livello delle immissioni acustiche pari a 51,5 Decibel fosse soltanto frutto di una valutazione
ipotetica è circostanza che è stata apprezzata dal giudice di appello, che invero ha richiamato un
accertamento svolto dal suddetto ausiliare relativamente ad una rumorosità ”

determinata

presuntivamente”.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro
2.000,00 per compensi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
Così deciso in Roma il 9-1-2014

l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
serie 4 al n. ……. versate

(t 13,G
O

discostato dalle conclusioni del CTU, facendo riferimento, come si è visto, alla condizioni del luogo

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