Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3714 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13122-2005 proposto da:

COMUNE DI SALERNO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO ARENULA C/O AP UDEUR, presso lo studio

dell’avvocato BICCHIELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATO FELICE;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CASTALDI FILIPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/2005 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 900 del 2.3.2005 il giudice di pace di Salerno, provvedendo su di un’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta da P.M. nei confronti del comune di Salerno, annullava il verbale di accertamento opposto, relativo alla violazione di una norma del codice della strada, e condannava la P.A. opposta al pagamento delle spese di giudizio e di c.t.u..

A tale decisione il giudice perveniva in considerazione del fatto che la P.A. opposta non aveva depositato il rapporto con gli atti d’accertamento, nè svolto attività difensiva, di guisa che essa non aveva assolto l’onere probatorio che le incombeva; e che, inoltre, l’istruzione probatoria svolta, consistita nell’espletamento di c.t.u. collegiale, aveva dimostrato che il sinistro stradale era stato cagionato non dalla ricorrente, cui era stata addebitata un’omessa precedenza, ma dal conducente del veicolo antagonista, che aveva effettuato un sorpasso azzardato oltre che vietato.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il comune di Salerno, con un unico motivo d’impugnazione.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo, articolato in tre punti, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art.23, comma 12 nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 194 c.p.c., comma 1, art. 61 c.p.c., comma 1 e art. 191 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la violazione del principio di economicità dei processi e di contenimento delle spese a carico delle parti.

1.1. – Sostiene che il giudice ha erroneamente valutato la necessità di procedere ad autonoma istruzione probatoria, nonostante la mancata costituzione della P.A. opposta e il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico di essa non potesse che determinare gli effetti previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12 ossia l’accoglimento dell’opposizione. Il giudice di pace ha invece disposto una c.t.u. inutile, dispendiosa e, in quanto contrastante con le norme anzi dette, illegittima.

1.2. – Quand’anche si volesse ritenere coerente e autonomo l’esercizio del potere di disporre l’istruzione probatoria, la nomina di un collegio di c.t.u., neppure sollecitata dalla parte ricorrente, è comunque illegittima, inidonea e ingiustificata, perchè a) motivata dal giudice con riferimento alla “forte contrapposizione in ordine alle modalità di ricostruzione della dinamica dell’incidente dedotto in giudizio”, in realtà inesistente data la mancata costituzione del comune di Salerno; b) attuata con la nomina di un collegio di esperti, consentita dall’art. 191 c.p.c., comma 2 solo in caso di grave necessità o di espressa previsione di legge, senza che nella specie ne ricorressero gli estremi, tenuto conto, altresì, che i c.t.u. designati avevano le medesime conoscenze tecniche; c) utilizzata come mezzo di prova, mentre essa costituisce soltanto uno strumento di supporto ai fini della valutazione di fatti la cui dimostrazione sia già avvenuta in corso di causa; e d) sostanzialmente inutile, perchè mediante la sola applicazione della legge la controversia avrebbe potuto essere decisa agevolmente.

Di riflesso, la c.t.u. disposta deve ritenersi “nulla e, dunque, inutilizzabile, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c., avendo il collegio dei consulenti proceduto ad un diretto accertamento dei fatti, eccedendo i limiti istituzionali del loro mandato, e valutando prove documentali il cui apprezzamento è riservato in esclusiva al giudice.

1.3. – Infine, il giudice di primo grado ha violato i principi generali di economicità del giudizio tanto dal punto di vista strettamente temporale, svolgendo un’attività istruttoria del tutto mutile, quanto da quello dell’esigenza di non aggravare la posizione delle parti processuali con spese inutili e sproporzionate rispetto al valore della controversia.

1.4. – Conclude, pertanto, chiedendo la cassazione “in toto” della sentenza, “e/o, comunque, (…) almeno sul punto relativo alla condanna alle spese e competenze del c.t.u. a carico del Comune di Salerno”.

2. – Il ricorso è inammissibile, sotto due profili.

2.1. – E’ fermo orientamento di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass. nn. 389/07, 13070/07, 1658/05 e 20118/06).

2.1.1. – Nello specifico, la decisione di primo grado si fonda su due autonome ragioni, ossia a) il mancato deposito del rapporto e degli atti d’accertamento; e b) il fatto che la ricostruzione del sinistro, compiuta sulla base dell’istruzione probatoria svolta, ha evidenziato l’assenza di colpa della parte opponente in ordine alla causazione dell’evento dannoso.

A fronte di ciò la parte ricorrente si è limitata a criticare soltanto la seconda ratto deciderteli, e solo per quanto concerne la necessità degli accertamenti tecnici svolti e, di conseguenza, delle relative spese, dando espressamente per presupposta, anzi, la fondatezza dell’opposizione stessa per effetto del mancato deposito da parte della P.A. intimata degli atti relativi all’accertamento della violazione amministrativa. Ne deriva un’insanabile contraddizione tra la censura svolta e la richiesta cassazione integrale della sentenza impugnata, la prima implicando ineludibilmente l’esattezza nel merito della seconda.

2.2. – Sotto altro aspetto, che riguarda la parte del motivo d’impugnazione inerente al solo aggravio di spese, deve invece rimarcasi che non è di per sè censurabile la scelta del giudice della causa di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 di dar corso ad una più o meno ampia attività istruttoria pur non avendo la P.A. depositato gli atti di accertamento dell’infrazione, atteso che il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell’art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l’accoglimento dell’opposizione “quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l’Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che Io stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui alla medesima L. n. 689, art. 22, comma 3, la quale, pur menzionando l’ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 204-bis C.d.S., anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell’opponente di allegare la copia del verbale opposto (Cass. n. 23079/09).

3. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 800,00, di cui 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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