Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3714 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21142-2019 proposto da:

PAC 2000 A SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251,

presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T. TRASPORTI SOC COOP A RL; CONSORZIO C.D.C. T. A RL

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 13602/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

RILEVATO

che

PAC 2000 A soc. coop. (o scarl, come indicato nel provvedimento di cui si chiede la correzione) ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza (impropriamente in ricorso indicata come sentenza) n. 13602/2019, depositata il 21 maggio 2019, emessa da questa Corte, deducendo che il predetto provvedimento sarebbe affetto da evidente errore materiale in quanto “nel PQM viene ripetuto due volte il primo motivo che, in maniera “divergente”, viene accolto e contestualmente dichiarato inammissibile, mentre nessuna menzione viene fatta del terzo motivo… Tale errore si concretizza in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica… (essendo) agevolmente rilevabile dalla motivazione resa dall’Ecc. ma Corte a pagina n. 4 della sentenza, che il terzo motivo, logicamente esaminato per primo, veniva dichiarato inammissibile, mentre il primo motivo del ricorso, esaminato da pag. 6 veniva accolto”;

le società intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente fondato;

ed invero, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità” (Cass., ord. 12/09/2012, n. 15321, Cass., ord., 15/01/2019, n. 6689; Cass., ord., 18/04/2019, n. 10926);

nella specie, il chiaro tenore testuale della motivazione del provvedimento di cui si chiede la correzione non consente alcun dubbio circa l’intenzione del Collegio che ha emesso la corrigenda ordinanza di accogliere il primo e il quarto motivo del ricorso (v. p. 7 e 12 dell’ordinanza in parola), di rigettare il terzo motivo (v. p. 4 e 6 della detta ordinanza) e di ritenere assorbito il secondo motivo (v. p. 12 dell’ordinanza de qua);

non possono, pertanto, esservi dubbi circa la portata precettiva della decisione e risulta, quindi, chiaramente che trattasi, nel caso all’esame, di un evidente lapsus calami;

ritenuto che:

in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come da dispositivo della presente ordinanza;

non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 13602/2019, depositata in data 21 maggio 2019, sia corretto nel senso che, a pag. 14, dove è scritto “accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso”, deve invece intendersi scritto “accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso”; manda alla cancelleria di provvedere alle annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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