Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3714 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4736/2015 proposto da:

C.A., CH.AN., C.N., CH.AL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 54, presso lo

studio dell’avvocato SIRO UGO VINCENZO BARGIACCHI, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE LADISPOLI;

– intimato –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4251/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/06/2014, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato SIRO UGO VINCENZO BARGIACCHI, difensore dei

ricorrenti, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta motivazione in forma semplificata, osserva.

1. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per tre motivi – 1) “violazione e falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 18 e 53”; 2) “omessa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7”; 3) “errata valutazione della facoltà dei ricorrenti di comparire in udienza” – che presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza.

2. In sintesi, lamentano di aver provveduto ad indicare “sia l’oggetto del ricorso” (“opposizione alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale”), “sia un’idonea ed approfondita motivazione” (il non essere proprietari degli immobili assoggettati ad Ici) e si dolgono che la CTR non abbia esercitato il “proprio potere inquisitorio istruttorio per avere piena prova della mancata titolarità del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti dell’immobile in questione”, peraltro deducendo erroneamente dalla loro mancata comparizione in udienza un disinteresse per il giudizio.

3. Essi mostrano così di non aver compreso la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, la CTR ha rilevato l’assoluta genericità dell’appello (per essersi i contribuenti “limitati ad esprimere, nel proprio gravame, un generico e imprecisato dissenso in ordine alla sentenza” di prime cure) e la totale mancanza di precisazioni e allegazioni documentali circa il fatto di non essere “proprietari degli immobili”, aggiungendo che il mancato esercizio della facoltà processuale di comparire in udienza “non giova agli interessati… i quali avrebbero potuto chiarire il proprio assunto e, eventualmente, produrre documenti”, mentre la loro assoluta inerzia “rafforza la valenza delle argomentazioni proposte dalla controparte”. E’ inoltre evidente che la facoltà del giudice di esercitare i poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non esonera certamente le parti dall’assolvimento dei rispettivi oneri probatori.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza necessità di statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese del Comune intimato.

5. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nei confronti dell’intimato Ministero delle finanze, sia perchè in materia di ICI la legittimazione passiva spetta all’amministrazione comunale, sia perchè si tratta di soggetto che non era stato parte dei giudizi di primo e secondo grado.

6. Ancor più radicalmente inammissibile è l’intervento – sia pure con mero “atto di costituzione” – dell’Agenzia delle entrate, cui il ricorso introduttivo non risulta in effetti nè indirizzato, nè notificato.

7. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso nei confronti del Comune intimato.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze.

Dichiara inammissibile l’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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