Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3713 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32348-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73

SC. A INT. 8/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE GARDI,

MAURIZIO PARIDE DONELLI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, quale impresa cessionaria della SIDA SPA,

in nome e per conto della Consap-FGVS, in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI;

– controricorrente –

contro

ITALPREFABBRICATI SPA, S.I.D.A. ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1883/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 6/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 509/2011 il Tribunale di Ancona dichiarò improcedibile la causa introdotta, con atto di citazione del 6 maggio 2004, da M.G. nei confronti di Italprefabbricati S.p.a. (già Italprefabbricati s.a.s. di A.D.), della Compagnia Nuova Tirrena S.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, in nome e per conto di CONSAP, quale cessionaria del portafoglio clienti della SIDA in liquidazione coatta amministrativa, nonchè del commissario liquidatore della SIDA, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data (OMISSIS) sulla A14, in territorio del Comune di (OMISSIS), sinistro provocato dall’autoarticolato di proprietà della Italprefabbricati s.a.s. di A.D., assicurato con la SIDA S.p.a..

In particolare (il Tribunale rilevò l’improcedibilità della causa in considerazione della pendenza di un altro procedimento precedentemente instaurato dal M. (contraddistinto con il n. 1153/2054), dichiarato estinto con sentenza del Tribunale di Ancona n. 19/2009, impugnata innanzi alla Corte di appello, avente ad oggetto il risarcimento dei medesimi danni, e compensò tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza il M. propose appello deducendo: l’invalidità della costituzione in giudizio di Nuova Tirrena S.p.a. e l’inesistenza della successiva attività difensiva svolta, a causa della nullità della procura ad litem rilasciata al difensore, nonchè la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’omessa pronuncia sull’istanza di riunione e sulla domanda di condanna nel merito formulata dall’appellante.

L’appellante ribadì l’infondatezza della eccezione di improponibilità della domanda per inosservanza del termine temporale di cui alla L. n. 738 del 1978, art. 8, sollevata da Nuova Tirrena S.p.a. (ora Groupama Assicurazioni S.p.a.) nonchè l’inammissibilità ed illegittimità della domanda proposta in via riconvenzionale dall’appellata Nuova TIRRENA S.p.a., volta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a M.G.; nel merito, il M. lamentò l’omessa pronuncia di una sentenza di merito da parte del giudice di Tribunale, ribadì l’esclusiva responsabilità dell’automezzo di proprietà della Italprefabbricati e contestò i rilievi avversari in ordine alla quantificazione dei danni subiti.

L’appellante, concluse, quindi, rilevando la nullità della sentenza impugnata e chiedendo la rimessione del procedimento al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., per procedere alla riunione del presente giudizio a quello n. 1153/2004; in caso in mancata rimessione al Tribunale, chiese, in riforma della impugnata sentenza, di accertare la nullità della procura ad litem rilasciata al difensore per Nuova Tirrena S.p.a. e la condanna delle controparti in solido al risarcimento dai danni subiti in seguito al sinistro, nonchè, in ogni caso, il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nei suoi confronti.

Si costituì in secondo grado la Italprefabbricati S.p.a. (già Italprefabbricati s.a.s. di A.D.), eccependo la inammissibilità dell’appello sia per essere la sentenza impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sia per difetto di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c.; comunque, contestò nel merito i motivi di impugnazione chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Si costituì anche Groupama Assicurazioni S.p.a. (già Nuova Tirrena S.p.a.), quale impresa cessionaria della SIDA S.p.a. in nome e per conto della CONSAP-FGVS, che contestò integralmente tutti i motivi di gravame e ribadì l’eccezione di prescrizione (essendo stato il nuovo giudizio introdotto con atto di citazione del 6 maggio 2004, a distanza di oltre dieci anni dal sinistro), derivante dalla estinzione del precedente giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3; chiese, quindi, il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza appellata.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1883/2018 pubblicata il 6 settembre 2018, dichiarò conclusivamente inammissibile l’appello proposto da M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 509/2011, che, per l’effetto, confermò, e condannò l’appellante a rifondere alle controparti le spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resistito Groupama Assicurazioni S.p.a. con controricorso.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 75 c.p.c., riguardo la carenza di ius postulandi del difensore di Nuova Tirrena spa”, il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto infondata l’eccezione da lui proposta in relazione alla nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della Nuova Tirrena S.p.a., per essere stata conferita da soggetto che non avrebbe rivestito più all’interno della società mandante la funzione comportante il potere di nominare difensori in giudizio.

La Corte di appello, ad avviso del M., avrebbe errato nel rigettare la predetta eccezione “sulla sola considerazione della possibile coesistenza di una pluralità di procure speciali conferite dalla società a diverse persone fisiche, richiamando il principio secondo cui incombe a chi invochi la nullità della procura l’onere di provare che essa sia stata conferita e sottoscritta da persona priva dei poteri di rappresentanza”; tale considerazione, seppure “suggestiva”, muoverebbe “dall’erroneo presupposto dell’esistenza di un valido potere rappresentativo del T.B. in forza “di una procura relativa ad altro e diverso giudizio”, posto che trattasi di poteri rappresentativi di due diversi procuratori speciali invocati in riferimento al medesimo giudizio di riassunzione”.

1.1. Il motivo è inammissibile, non correlandosi lo stesso con la statuizione della Corte di merito sul punto, atteso che detta Corte non ha rigettato l’eccezione in parola “sulla sola considerazione della possibile coesistenza di una pluralità di procure speciali conferite dalla società a diverse persone fisiche”, ma ha ritenuto il motivo proposto al riguardo inammissibile, sostanzialmente, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per aver “l’appellante riproposto le medesime argomentazioni difensive già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale sulla base di analitiche argomentazioni, senza censurare specificamente la motivazione della sentenza” appellata (v. sentenza impugnata in questa sede, p. 9).

Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto – ma non l’ha fatto dedurre, con il motivo all’esame, la violazione dell’art. 342 c.p.c..

2. Con il secondo motivo, rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4”, il M. lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado relativa all’accoglimento delle conclusioni da lui rese, nelle quali era compresa l’istanza di riunione all’altra causa di riassunzione promossa con citazione notificata anche al commissario liquidatore di SIDA S.p.a.. Secondo il ricorrente, la motivazione con la quale il Giudice di merito avrebbe rigettato il motivo di appello non avrebbe “considerato la legittimità dell’applicazione del rimedio della riunione ex art. 273 c.p.c., delle due cause separate pendenti avanti al Tribunale di Ancona, iscritte ai nn. 1152/2004 e 1454/2004, affermando che il rimedio della riunione vada coordinato con altri principi che regolano il processo civile e che detta riunione non potesse essere disposta nel caso all’esame”, il che sarebbe stato, invece, disatteso nella specie, evidenziando il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente “valutato… proprio l’incidenza che tal(i) considerazioni hanno avuto sul processo volitivo del giudice di prime cure, il quale ha omesso di fornire valutazioni e risposta all’istanza di riunione formulata dal M.”.

3. Con il terzo motivo, rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’art. 273 c.p.c., e relativo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe “succintamente suffragato la pretesa infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata dall’appellante, rilevando, erroneamente, che il giudice di prime cure non avrebbe affatto trascurato di esaminare l’istanza di riunione del M., e ciò per il fatto di avere esaminato solo astrattamente le soluzioni previste dall’ordinamento nel caso in cui pendano più giudizi aventi per oggetto la stessa causa” e sostiene che, con tale considerazione, non possa ritenersi affrontata la questione della riunione, “così come oggetto di specifica istanza del M. e con riferimento alle specifiche considerazioni addotte dalla difesa del medesimo”.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non si sarebbe pronunciato nè in merito all’istanza di riunione nè in merito all’istanza di chiamata in causa del Commissario liquidatore di SIDA S.p.a..

4. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, per le medesime ragioni già evidenziate in relazione al primo mezzo.

Ed invero, in relazione, tra l’altro, alle questioni di cui tuttora si duole il ricorrente, inerenti, in particolare, alla omessa riunione delle cause, la Corte di merito ha riportato le motivazioni del Tribunale al riguardo e ha evidenziato che in ordine a tali “precise e puntuali motivazioni nulla è stato dedotto nell’atto di appello con la conseguenza che, anche il motivo in esame, per le considerazioni sopra svolte deve ritenersi inammissibile”, sicchè, anche in relazione alle doglianze di cui ai motivi ora all’esame, il ricorso non si correla specificamente con quanto affermato sul punto dalla Corte territoriale laddove, invece, al riguardo il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione dell’art. 342 c.p.c…

Inoltre, le doglianze in scrutinio difettano pure di specificità, non essendo stato riportato il tenore testuale, almeno per la parte che qui rileva, delle istanze e delle specifiche considerazioni della difesa del ricorrente cui pure si fa riferimento nei motivi all’esame.

5. Con il quarto motivo, rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., riguardo alla regolamentazione delle spese di giudizio”, si sostiene che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto avrebbe “omesso di considerare il principio della compensazione delle spese del secondo grado di giudizio… in considerazione della specificità del caso all’esame e della complessità delle questioni trattate”, avrebbe insufficientemente motivato sul punto, avrebbe “disatteso il trattamento in punto di spese riservato al M. dal Tribunale di Ancona”, ponendo a carico dell’odierno ricorrente le spese in favore delle società appellate, liquidate in modo non conforme al tariffario allora vigente, con riferimento allo scaglione di valore di circa 220 mila Euro.

5.1. Il motivo in scrutinio è: a) infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., configurandosi la violazione del precetto di cui a tale norma – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c., – qualora il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 4/06/2007, n. 12963); b) inammissibile quanto alla lamenta omessa compensazione delle spese, atteso che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149); c) inammissibile per difetto di specificità, in relazione alle censure inerenti ai lamentati errori in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella liquidazione delle spese, in quanto, in sede di ricorso per cassazione, la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore (Cass. 20/05/2016, n. 10409; Cass. 27/10/2005, n. 20904).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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