Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3713 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 211/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 88,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IOVINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato KATIA SCARPA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2299/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 08/04/2014, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato IOVINE FABRIZIO, per delega orale dell’Avvocato

SCARPA KATIA, difensore del controricorrente, che fa presente che vi

è notifica del controricorso, nel merito si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’Agenzia delle entrate deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte 1^, allegato A al D.P.R. n. 131 del 1986”, per avere la C.T.R. – in fattispecie in cui alla rivendita in data 30/9/2009 dell’immobile acquistato con i benefici cd. “prima casa” era seguito in data 24/9/2010 l’acquisto di altro immobile parimenti sito in (OMISSIS), ove la contribuente non aveva formalmente trasferito la propria residenza – ritenuto sufficiente ad integrare la qualità di “abitazione principale” la produzione di documenti di spesa (utenze, spese condominiali) in luogo della certificazione anagrafica.

2. Il motivo, ammissibile in quanto non involgente (come assume la controricorrente) una questione di merito, è anche fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui il riferimento letterale dell’art. 1, nota 2 bis, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, al requisito della destinazione del nuovo immobile ad “abitazione principale” dell’acquirente, deve intendersi riferito, per ragioni di ordine logico e sistematico, al dato anagrafico – e non meramente fattuale – di residenza nel nuovo immobile, sito sempre in (OMISSIS) (v. da ultimo Cass. nn. 13343/16, 8354/16, 18213/16, 2072/15, 2266/14; cfr. Cass. nn. 8377/01, 10027/01, 10151/02, 1173/08, 1530/12).

4. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, il quale va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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