Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3712 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3712 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 15957-2017 proposto da:
WASEEM AHMAD, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 15/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
emessa il 4/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

VALITUTTI.
Rilevato che:
Waseem Ahmad ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 751/2017, notificata il 16
maggio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso
la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il
riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato
inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ.;
l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma 2, sezione di
Ancona non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art.
702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del
ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione
Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di
immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va
proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica
della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il
termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater, primo comma,
cod. proc. civ. – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata (Cass., 15/12/2014, n. 26326; Cass., 26/06/2014, n.
2

partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

14502; Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel
procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n.
2907);
tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l.
n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n. 142 del 2015, laddove

della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa
deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr., Cass.,
11/09/2017, n. 21031; Cass., 11/09/2017, n. 21030; Cass.,
13/07/2017, n. 17420);
nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si
desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato entro i trenta giorni (il 13 luglio 2016) successivi alla
comunicazione dell’ordinanza (avvenuta il 13 giugno 2016) e che la
citazione era stata, poi, depositata il 21 luglio 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere,
pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della
controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.

3

l’improprio riferimento al termine «ricorso» è effettuato ai soli fini

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte
d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di

provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA