Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3712 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11867/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende oper legis;

– ricorrente –

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato UMBERTO SANTI, giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1678/26/2014 della COMMISSAIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, emessa il 10/02/2014 e depositata il

03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

udito l’Avvocato Umberto Santi, per il controricorrente e ricorrente

incidentale, che chiede l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di T.M., che resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Venero n. 1678/26/2014, depositata in data 3/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in relazione ad IVA, IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute per l’anno d’imposta 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente in ordine all’assunto di omessa comunicazione di irregolarità, malgrado disconoscimento, operato dall’Ufficio, di un credito IVA e conseguente rettifica della dichiarazione dei redditi.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’Ufficio non aveva dato prova del corretto invio al contribuente della comunicazione prescritta dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

All’udienza del 16/06/2016, il ricorso è stato rinviato a N.R. per nuova relazione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, deducendo di avere, anche in appello, dedotto la mera facoltà e non obbligatorietà di invio da parte di essa amministrazione finanziaria della comunicazione di irregolarità, anche a fronte del disconoscimento di crediti esposti in dichiarazione. Il controricorrente eccepisce, a sua volta, che, non avendo l’Agenzia contestato anche l’accertamento “in fatto” operato dalla C.T.P. in ordine alla qualificazione dell’atto impositivo in contestazione come “rettifica della dichiarazione (con risultato diverso da quello dichiarato), non già in una richiesta di meri versamenti omessi”, si sarebbe formato un giudicato (interno) sostanziale sul punto, con conseguente inammissibilità del motivo proposto dalla ricorrente per violazione dell’art. 2909 c.c..

2. Il ricorrente incidentale lamenta l’omessa pronuncia da parte della sull’eccepita inammissibilità dell’appello per sua notificazione in busta verde, anzichè in plico raccomandato senza busta”, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nonchè per delle parti con le quale era proposto”, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 (avendo l’appellante proposto) l’ano anche nei confronti di Equitalia Polis spa, che non aveva partecipato al giudizio di primo grado).

3. L’unica censura del ricorso principale (da esaminare prima del ricorso incidentale, pur vertente su questioni pregiudiziali, alla luce del principio di diritto sancito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 7381/2013) è fondata.

3.1. Preliminarmente, quanto all’eccepita formazione di giudicato interno, deve rilevarsi che, anche in appello (come ritrascritto da entrambe le parti), l’Agenzia, pur precisando di avere comunque inviato la previa comunicazione di irregolarità (con, esito di compiuta giacenza), ribadiva la tesi della meta facoltà e dell’insussistenza di un obbligo, per l’Ufficio erariale, di inoltrare detta comunicazione, anche in presenza di una cartella emessa per disconoscimento di crediti dichiarati, non essendovi dunque necessità di emissione di un accertamento in rettifica del reddito dichiarato. Consegue l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal controricorrente.

3.2. Tanto premesso, la C.T.R. si è limitata ad accertare (affermando che il gravame verteva “unicamente” sulla questione del perfezionamento o meno della compiuta giacenza in relazione all’invio della comunicazione ad opera dell’Ufficio) la mancata prova dell’invio della comunicazione di irregolarità in contestazione, nulla motivando in ordine al preliminare profilo, pure ometto di contestazione in appello, della non necessità obbligatorietà del relativo inoltro di detta comunicazione, da parte dell’Ufficio al contribuente.

La sentenza non è pertanto corretta, laddove, senza alcuna specificazione, tra l’altro, sul contenuto della cartella impugnata (e sulle ragioni del maggiore imponibile contestato), ha ritenuto comunque necessaria una previa comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione, a pena di nullità dell’atto.

3.4. Ora, in ordine alla legittimità del ricorso alla procedura di controllo formale o automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, questa Corte ha già affermato che “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, non è condizionato dalla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non emerga l’esistenza di errori poichè il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi” (Cass. 3154/2015; Cass. 17396/2010).

La disposizione indicata implica, in effetti, un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. 9877/2016; Cass. 5394/16; Cass. 25639/15; Cass. 8342/12), e questa Corte ha da tempo chiarito che il potere attribuito agli Uffici finanziari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2 (o D.P.R. n. 633 del 1972, ex 54 bis) esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ictu oculi, a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non bisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente, dovendo viceversa utilizzarsi l’avviso d’accertamento allorchè sia necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata ovvero una valutazione giuridica della norma applicata (25459/14; 21349/12). Nella specie, va poi rilevato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, prevede espressamente alla lett. e) il potere dell’amministrazione “di ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista per legge ovvero non spellanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione” e alla lett. f) il potere dell’amministrazione di “controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempesticità dei versamenti…”.

3.6. Con riguardo specifico, poi, alla legittimità del ricorso alla procedura del controllo automatizzato della dichiarazione in relazione a disconoscimeli”) di un credito IVA (punto questo sul quale il controricorrente, anche in memoria, incentra le proprie ragioni di contestazione del ricorso dell’Agenzia delle Entrate), questa Corte a S.U. (sentenza n. 17758/29016), in ipotesi nella quale il mancato riconoscimento di un credito IVA derivava dalla mancanza della dichiarazione annuale precedente e vi erano differenti indirizzi interpretativi di questa Corte (tra le pronunce contrarie alla legittimità del ricorso da parte dell’Ufficio al mero controllo cartolare, richiamate dalle S.U., quella n. 5318/2012, richiamata dall’ordinanza n. 11292/2016, invocata, in questo giudizio, in memoria, dal controricorrente), ha, di recente, ritenuto che “nella mancata presentazione di una dichiarazione annuale IVA ben può ravvisarsi una di quelle notizie che rilevano come mero dato storico dal quale derivano conseguenze giuridiche”, cosicchè risulta -legittima la “lavorazione di un dato omissivo” con procedura automatizzata, scevra “da profili valutativi e/o stimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria, esplicitamente consentito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis”.

Nella specie, dalla sentenza impugnata, non si evince quale fosse la ragione del disconoscimento di credito Iva, contestato in cartella D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis.

3.7. In ordine poi al profilo dell’omessa comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione, prescritta dagli artt. 36 bis e 54 bis citati, qualora, all’esito dei controlli, emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, questa Corte (Cass. 24231/2014) ha chiarito che “è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio, nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento” (cfr. anche Cass. 13759/2016: “l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2).

E questa stessa Corte, nella sentenza n. 15311/2014, ha ritenuto nulla la cartella di pagamento, non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 ter “poichè tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità”.

In ultimo, anche la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, Statuto del Contribuente (in vigore dal 178/2000), non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze sii aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. 795 e 7536/2011; Cass. 8342/2012).

3.8. La sentenza della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

4. I due motivi del ricorso incidentale sono infondati.

Come chiarito da questa Corte (13666/2009; 15309/2014), “nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riliribilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata”. Quanto poi al secondo profilo di inammissibilità dell’appello, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, in base alla quale l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non è violata, nel senso voluto dal ricorrente incidentale, al punto di determinare l’inammissibilità del gravame per incertezza “assoluta” delle parti, per il solo fatto che l’atto sia stato notificato anche ad un soggetto (Equitalia) non parte del giudizio di primo grado,

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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