Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3711 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Punto Sconto s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elettivamente domiciliata in Velletri Largo Mario Ciancia 12 presso

lo studio del rag. MUSELLA EMANUELA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/9/02, depositata il 24 marzo 2003, della

Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa rinnovazione

delle notifiche dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che nell’udienza del 20.11.2008 questa Corte, ritenuta l’omessa notifica del ricorso per irreperibilità del destinatario, rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza; considerato che parte ricorrente nel termine a tal fine concesso non ha provveduto al rinnovo disposto;

considerato che “la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore tonnine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (Cass. n. 625/08, n. 15062/04);

tutto ciò premesso, ne consegue che i ricorsi per cassazione devono essere dichiarati inammissibili, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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