Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3711 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3711 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 14371-2017 proposto da:
SAVIC DUSAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA
1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
controricorrente –

Data pubblicazione: 15/02/2018

contro
PREFETTURA di ROMA;
– intimata avverso l’ordinanza n. R.G. 81439/2015 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 21/11/2016;

partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Rilevato che:
Dusan Savic ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due
motivi – avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di pace di Roma in
data 26 ottobre 2016, depositata il 21 novembre 2016, con la quale è
stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso
dal Prefetto di Roma in data 10 novembre 2015;
il Ministero resistente ha replicato con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 14
della legge 04/01/1968, n. 15, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ. – il ricorrente si duole del fatto che il
Giudice di pace non abbia ritenuto nullo il provvedimento comunicato
al Savic, sebbene il medesimo fosse stato notificato all’istante in
copia dichiarata conforme da un ispettore della P.S. della Questura di
Roma, alla quale l’atto è stato trasmesso dalla Prefettura e presso la
quale è depositato l’originale del decreto da comunicare
all’interessato;
Ritenuto che:
il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben possa
essere comunicato all’interessato in copia conforme formata dal
2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

pubblico ufficiale autorizzato – per tale intendendosi anche un
funzionario o altro dipendente delegato – atteso che l’autenticazione
a norma dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 offre la
certezza, fino a querela di falso, della esistenza del provvedimento
originale conforme e dell’autografa sottoscrizione dell’organo

6971);
nel caso concreto – come risulta dall’impugnata sentenza, non
specificamente impugnata sul punto dal ricorrente – il provvedimento
era stato emesso da funzionario all’uopo delegato, con provvedimento
prefettizio del 25 settembre 2015;
che la censura debba, pertanto, essere disattesa;
Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art.
13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – il ricorrente lamenta che il
Giudice di pace abbia erroneamente ritenuto valido il decreto di
espulsione impugnato, applicando una presunzione non prevista dalla
legge in relazione alla conoscenza della lingua italiana da parte del
Savic, desunta esclusivamente, in difetto di prove specifiche al
riguardo, dal fatto che il medesimo risiede in Italia fin dal 1990;
Ritenuto che:
l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta
dall’interessato o in quella cd. veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma
7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporti la nullità del provvedimento
espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di
tale circostanza venga fornita prova, anche presuntiva (Cass.,
21/07/2017, n. 18123);
Considerato che:
3

competente (Cass., 09/11/2001, n. 13871; Cass., 14/05/2002, n.

nel caso di specie, siffatta dimostrazione è stata, pertanto,
correttamente desunta dal Giudice di pace – in via presuntiva – dalla
permanenza del Savic sul territorio nazionale per un lunghissimo
lasso temporale, protrattosi per più di venticinque anni;
dall’impugnata ordinanza è possibile, inoltre, desumere che il testo

veicolari previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, ossia in
lingua inglese, prescelta dallo stesso interessato, in presenza
dell’attestazione – desumibile dalla notifica del provvedimento di
espulsione, trascritto in parte qua nel controricorso
dell’amministrazione – dell’impossibilità di reperire un interprete della
lingua madre del Savic;
peraltro, tali circostanze (conoscenza della lingua inglese prescelta,
irreperibilità di un interprete della lingua madre dell’interessato) non
sono state neppure specificamente impugnate dall’istante;
Ritenuto che:
pertanto, il proposto ricorso debba essere rigettato, con condanna del
ricorrente alle spese del presente giudizio;
dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica l’art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta

il

ricorso.

Condanna

il

ricorrente,

in favore del

controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.

del provvedimento espulsivo è stato tradotto in una delle lingue cd.

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