Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3711 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CATEF s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Patrizia Baccigalupi elettivamente domiciliata in Roma via A. Diaz 3

presso lo studio dell’avvocato Lepore;

– ricorrente –

contro

SEA FIRE EUROPE LTD e METALCRAFT INC., rappresentate e difese

dall’avvocato Alessandra Neri con studio in Roma via Fracassini 4;

– controricorrenti –

per il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza del

Tribunale di Lucca pronunciata il 20/3/2019;

Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procuratore

generale Alessandro Pepe che ha chiesto la dichiarazione di

inammissibilità del proposto regolamento di competenza.

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso notificato il 16 aprile 2019 la società Catef s.r.l. in liquidazione ha impugnato nei confronti di Sea Fire Europe Ltd e di Me-talcraft Inc. l’ordinanza del Tribunale di Lucca pronunciata il 20 marzo 2019 nell’ambito del procedimento n. 2202/2018 r.g. con cui il giudice ha disatteso l’istanza di sospensione sia necessaria che facoltativa e ha ritenuto di non ravvisare ictu oculi la litispendenza fra il giudizio in esame ed il giudizio di appello avverso la sentenza 1271/2017 r.g. sent.;

– il giudizio n. 2202/2018, in cui è stata pronunciata l’ordinanza impugnata, è stato introdotto da Sea Fire al fine di sentir accogliere la domanda di accertamento della simulazione del contratto d’affitto di azienda intercorso fra Catef in liquidazione e Cassiano s.r.l. e l’esistenza di un contratto di cessione di azienda con conseguente responsabilità solidale ex art. 2560 c.c., comma 2, della Cassiano per i debiti della Catef e condanna al loro pagamento nella misura di US $ 212.375,93;

– la domanda di pagamento dello stesso importo era già stata proposta da Sea Fire nei confronti di Catef nel precedente giudizio n. 11261/2010 r.g. sulla base delle fatture emesse da Sea Fi-re/Metalcraft per la vendita di apparecchiature e sistemi antincendio destinati al mercato navale italiano, prodotte da Metalcraft e distribuite sul mercato dalla divisione marine Sea Fire;

– sostenendo che dette forniture non fossero conformi alle normative Ce e, perciò, chiedendo la declaratoria di risoluzione dei contratti di compravendita, Catef aveva introdotto avanti al Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio, il precedente giudizio n. 60248/2007, al quale era stato riunito quello successivamente introdotto da Sea Fi-re avendo ad oggetto la medesima causa petendi;

– all’esito della riunione, il processo era stato deciso con la sentenza n. 1271/2017 di accoglimento della domanda di pagamento di US $ 212.395,93 in favore di Metalcraft e di Sea Fire, eventualmente detratto l’importo di Euro 89.228,81, nel caso in cui la merce fosse stata restituita;

– al contempo veniva dichiarata la risoluzione dei soli contratti relativi alla merce fornita da Sea Fire e Metallcraft e rimasta invenduta da parte di Catef, giacente presso i suoi magazzini ed avente un valore di US $ 89.228,81, liberando Catef dall’obbligo di restituzione del prezzo a condizione che Catef restituisse a Sea Fire quella merce;

– la cassazione dell’ordinanza adottata nel giudizio 2202/2018 è chiesta dalla convenuta sulla base di un motivo, cui resistono con memoria Sea Fire Europe Ltd e Metalcraft Inc.;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-

bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo di impugnazione la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., per avere il Tribunale di Lucca erroneamente ritenuto che non ricorrevano fra il giudizio in appello e quello pendente avanti a sè l’identità di parti, di causa petendi e di petitum;

– ad avviso del collegio l’impugnazione è, come dedotto dal P.M., inammissibile;

– hanno precisato le Sezioni unite con la sentenza n. 20449/2014 che anche a seguito della riforma della pronuncia sulla sola competenza mediante ordinanza introdotta con la L. n. 69 del 2009, il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere l’eccezione d’incompetenza (di litispendenza), confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, è insuscettibile d’impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito;

– ciò è stato affermato, sempre dalle sopra citate Sezioni unite, con la sola eccezione che il giudice del merito, pur avendo affermato la propria competenza senza previa rimessione della causa in decisione mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, lo abbia fatto, conclamando in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza;

– ebbene, nel caso di specie il giudice ha disatteso l’eccezione di litispendenza ed assegnato i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6;

– dal contenuto del provvedimento, emesso senza aver prima rimesso in decisione la causa ed invitato le parti a precisare le conclusioni, non emerge in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontro-vertibilità l’idoneità della determinazione giudiziale a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza e, pertanto, deve concludersi per la non impugnabilità dell’ordinanza con il regolamento di competenza;

– atteso l’esito del giudizio ed in applicazione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– non si ravvisano, in relazione alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dai controricorrenti, i presupposti di legge per il suo accoglimento;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, e 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-2 sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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