Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3711 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 13/10/2016, dep.13/02/2017),  n. 3711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20677/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LA MARGHERITA IMMOBILIARE s.r.l., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa MARCO FARINA, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1782/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di La margherita immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di avviso di liquidazione con il quale era stato rettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore di un immobile acquistato dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, inammissibile perchè carente di alcuna censura avverso l’iter logico argomentativo della decisione impugnata e di denuncia circa gli errori procedurali nei quali il primo Giudice sarebbe incorso.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla controricorrente.

Risulta, infatti, in atti che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, pubblicata il 28 aprile 2015, è stato per due volte notificato a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c., con consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e spedizione con raccomandata postale tempestivamente eseguite rispettivamente in data 2 settembre 2015 e 1 ottobre 2015. Dette notifiche non si sono perfezionate a causa della mancata produzione in giudizio da parte della ricorrente dell’avviso di ricevimento delle relative raccomandate postali. Una terza notifica del ricorso è stata successivamente e tardivamente eseguita a mezzo pec in data 8 gennaio 2016. Tuttavia la contribuente intimata, depositando controricorso con il quale, oltre ad eccepire la tardività del ricorso, si è difesa nel merito contestando l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, ha sanato l’originario vizio delle notifiche tempestivamente eseguite il 2 settembre e li ottobre 2015 (Cass. S.U. 2008/627; Cass. 2015/26108).

2.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove la C.T.R. lombarda aveva ritenuto l’appello inammissibile, per mancanza di censure specifiche alla decisione impugnata, mentre, nel caso in specie, l’impugnazione possedeva tutti i requisiti richiesti dal citato art. 53.

4. Il ricorso ammissibile, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, risultando sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 366 c.p.c., è anche fondato.

L’appello della parte pubblica (il cui contenuto è riportato integralmente in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso) possiede, infatti, tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, alla luce del principio, reiteratamente affermato, secondo cui allorchè “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffagravano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014). E’ stato, poi, statuito, in particolare che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i “motivi specifici dell’impugnazione” e non già nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).

Nè con la memoria sono state offerte argomentazioni idonee a discostarsi da tali principi.

5. La sentenza impugnata che si è discostata dai superiori principi va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale provvederà all’esame dei motivi di appello ed a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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