Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3710 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.E., elett.te dom.to in Roma via di Trasone 12 presso
l’avv. Ciriaco Forgione, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 38/5/03, depositata il 12 marzo 2003, della
Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/1/10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa rinnovazione
delle notifiche dei ricorsi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che nell’udienza del 14.5.2008 questa Corte, ritenuto che nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non era stato notificato il ricorso per cassazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo Ministero entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell’ordinanza e rinviava a nuovo ruolo;
considerato che parte ricorrente nel termine a tal fine concesso non ha provveduto a quanto disposto;
considerato che “quando il giudice, anche in sede di legittimità, abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non via abbia provveduto, non è consentita l’assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poichè tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c. (Cass.637/07);
tutto ciò premesso, ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010