Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3710 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., elett.te dom.to in Roma via di Trasone 12 presso

l’avv. Ciriaco Forgione, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/5/03, depositata il 12 marzo 2003, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa rinnovazione

delle notifiche dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che nell’udienza del 14.5.2008 questa Corte, ritenuto che nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non era stato notificato il ricorso per cassazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo Ministero entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell’ordinanza e rinviava a nuovo ruolo;

considerato che parte ricorrente nel termine a tal fine concesso non ha provveduto a quanto disposto;

considerato che “quando il giudice, anche in sede di legittimità, abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non via abbia provveduto, non è consentita l’assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poichè tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c. (Cass.637/07);

tutto ciò premesso, ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA