Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3710 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3710 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28689-2016 proposto da:
CRUCIANI DONATELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIAL
ANICIO GALLO, 56, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA
MIGNOGNA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente
contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL;
– intimata avverso la sentenza n. 2887/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/05/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

non

partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Rilevato che:
Donatella Cruciani ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre

emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 15 marzo 2016 e
depositata il 9 maggio 2016, con la quale è stato accolto l’appello
proposto dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. nei confronti
della pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione a
decreto ingiuntivo proposta dalla Cruciani;
le intimate Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. e Guber s.p.a.,
procuratrice speciale di Deutsche Bank, cessionaria del credito, non
hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3 cod. proc. civ. – la ricorrente si duole del fatto che la Corte
d’appello non abbia motivato o sufficientemente motivato «circa la
mancata applicazione al caso di specie dell’effetto preclusivo sancito
ex art. 216, I comma, c.p.c.», atteso che il giudice di appello avrebbe
dovuto porre a carico della Banca Popolare di Milano l’onere di
proporre istanza di verificazione – a fronte del disconoscimento della
propria sottoscrizione operato dalla Cruciani – ponendo a carico
dell’istituto di credito anche l’onere di provarne la provenienza dalla
correntista;
il giudice del gravame non avrebbe, altresì, tenuto conto del fatto che
– contrariamente all’assunto della Corte d’appello – la Cruciani aveva
«contestato a priori e nella sua interezza l’illegittimità dell’addebito di
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motivi, illustrati con memoria – avverso la sentenza n. 2887/2016,

C 11.000,00 eseguito per rilascio contante», e ciò sia con riferimento

alla sottoscrizione apparentemente dalla medesima apposta in calce
alla dicitura «Firma di chi versa», sia con riferimento alla
sottoscrizione apparentemente apposta in calce alla dicitura »Firma
per ricevuta», entrambe risultanti dal modulo di versamento in conto

la

Corte

territoriale

avrebbe,

inoltre,

non

motivato

o

insufficientemente motivato in ordine alla decadenza nella quale
sarebbe incorsa la predetta banca, per avere prodotto solo nel
giudizio di appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., «gli
originali dei documenti contestati e disconosciuti dalla sig.ra Donatella
Cruciani»;
Ritenuto che:
alla luce della novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia
deducibile come vizio della sentenza soltanto la totale omissione per tale dovendo intendersi la «mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico», la «motivazione apparente», il
«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la
«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» – e non
più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez.
U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 16/07/2014, n. 16300);
siffatta carenza assoluta della motivazione dell’impugnata sentenza tale da costituire violazione dell’art. 111 Cost – non sia, peraltro,
ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte d’appello
adeguatamente motivato sul punto in contestazione, rilevando che la
Cruciani – con dichiarazione resa all’udienza del 16 febbraio 2005 non aveva disconosciuto come propria la firma apposta in calce
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corrente prodotto dalla banca;

all’intera operazione effettuata («Firma di chi versa»), in essa
ricompreso il contestato addebito di Euro 11.000,00, ma soltanto la
«Firma per ricevuta», «ininfluente ai fini probatori», poichè non
apposta in corrispondenza del contestato addebito di Euro 11.000,00;
ad ogni buon conto, a quanto precede debba, altresì, aggiungersi che

5, c.p.c., può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio
di fatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto
costituiscono «errores in iudicando», censurabili solo ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. (Cass., 04/08/2017, n.
19567);
pertanto, avendo – nel caso concreto – la ricorrente dedotto il vizio di
motivazione con riferimento alle presunte violazioni, da parte della
Corte d’appello, degli artt. 216 e 345 cod. proc. civ., il mezzo debba
ritenersi inammissibile anche sotto tale profilo;
Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 216, 217 e 345 cod. proc. civ., 2702, 2712 e
2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ. – la Cruciani lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente
disatteso tali previsioni normative;
Ritenuto che:
il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità,
l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della
sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e
riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741;
Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass.,
19/08/2009, n. 18421);

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il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

nel caso concreto la doglianza in esame si articoli, invece, in una
richiesta a questa Corte – del tutto generica ed avulsa dalla
fattispecie concreta – di «chiarire, confermare e sancire che il giudice
d’appello non può discrezionalmente disattendere e disapplicare il
contenuto precettivo di tali clausole normative»;

Considerato che:
con il terzo motivo di ricorso – denunziando «un quadruplo ed
evidente error in procedendo» – la ricorrente censura l’impugnata
sentenza: a) per essere incorsa nella violazione del disposto dell’art.
2697 cod. civ., non avendo posto a carico della banca l’onere di
provare la provenienza e la validità della scrittura disconosciuta dalla
Cruciani; b) per non avere correttamente interpretato, sotto un
duplice profilo, la scrittura del 15 marzo 2005, disconosciuta dalla
Cruciani; c) per avere erroneamente – non facendo corretta
applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. – ritenuto che la domanda di
condanna della banca alla riattivazione del conto n. 14534, al netto
degli importi esclusi dalla sentenza di primo grado, nonché al
risarcimento dei danni subiti dalla correntista fossero domande
nuove, come tali inammissibili in appello;
Ritenuto che:
la corretta denuncia del vizio processuale – nel che si sostanzia Verror
in procedendo –

presupponga che sia stata enunciata con

l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel
corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della
norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la
Corte, che in materia è giudice anche del fatto, venga posta nella
condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in

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la censura sia, pertanto, inammissibile;

funzione di quella verifica (cfr. ex plurimis, Cass., 04/03/2005, n.
4741; Cass., 12/07/2007, n. 15604; Cass., 13/03/2009, n. 6184);
nel caso di specie, per contro, il motivo di ricorso faccia riferimento,
in parte, a presunte violazioni di legge (artt. 2697 cod. civ.) ed a
pretesi errori nell’attività valutativa del materiale probatorio (in

sarebbe incorso il giudice di appello, del tutto estranei al vizio
dedotto, in parte alla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in
relazione alla quale la censura difetta, peraltro, di autosufficienza,
non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso l’atto di appello nel
quale le domande in discussione sarebbero state proposte, onde
consentire alla Corte di valutarne l’eventuale novità;
pertanto, anche il mezzo in esame sia inammissibile;
Ritenuto che:
per tutte le ragioni esposte – e pur tenendo conto delle diffuse
argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata l’intero ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna
statuizione sulle spese del presente giudizio, attesa la mancata
costituzione delle intimate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.

particolare del modulo di versamento summenzionato), nei quali

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