Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3710 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14552-2005 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA A. MANCINI

4, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PACCHIAROTTI VITTORIO;

– ricorrente –

e contro

REGIONE CARABINIERI LAZIO in persona del Comandante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20247/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 26/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dalla narrativa dell’atto introduttivo del presente giudizio di cassazione si ricava unicamente che “con ricorso del 25.11.2003 avanti al Giudice di Pace di Roma, il Sig. B.R. proponeva opposizione avverso tre verbali d’accertamento (nn. (OMISSIS)) di infrazione al codice della strada, elevati a suo carico dai Carabinieri del Reparto Operativo Radio Mobile di Roma (all. 3). L’Ufficio del Giudice adito fissava, per la discussione del ricorso (rubricato al n. 93704/03 RGAC), la data del 23.4.2004: a detta udienza il Giudice respingeva la domanda con sentenza n. 20247/04 (all. 1)”.

Il ricorso risulta notificato il 10.6.2005 alla Regione Carabinieri Lazio, in piazza, del Popolo, 1, Roma. In precedenza era stato effettuato altro tentativo di notifica, il 1.6.2005, in via dei Parasacchi, con esito negativo non essendo ivi la sede dell’Ufficio destinatario.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (nel corpo del motivo il riferimento è all’art. 383C.d.S.), non avendo il giudice di primo grado condiviso la doglianza relativa alla mancata indicazione, nei verbali di contestazione, dell’ora, del giorno e della località in cui erano state accertate le infrazioni.

2. – Con il secondo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la sentenza impugnata nulla abbia detto a) circa l’indeterminatezza della contestazione della violazione di cui agli artt. 144 e 155 C.d.S.; b) sulla mancata ammissione del teste dedotto in merito al verbale di contestazione relativo alla guida in stato d’ebbrezza e sul fatto che il verbale fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non anche dei giudizi valutativi espressi da quest’ultimo; c) sulla mancata attestazione, in detto verbale, dell’efficienza e della periodica revisione dell’etilometro.

3. – Il ricorso è inammissibile per carenza del requisito di cui all’at. 366 c.p.c., comma 1, n. 2).

E’ costante indirizzo di questa Corte che ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808/08; nello stesso senso, Cass. nn. 8154/03, S.U. 11653/06, 16315/07, 2831/09, 5492/99, 5660/10).

In particolare, è stato altresì affermato che gli elementi necessari per la ricostruzione del fatto processuale non sono recuperabili attraverso l’esame dei motivi, allorchè questi ultimi contengano solo una parziale ricostruzione dei fatti, volta a volta funzionali alle tesi giuridiche sostenute, senza una visione di insieme che ne permetta una sicura ed agevole lettura (Cass. n. 20714/06). Nè, ancora, è stato ritenuto sufficiente allegare l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, perchè ciò rende necessaria per il giudice di legittimità una particolare indagine sull’individuazione della materia del contendere, contravvenendo allo scopo della disposizione, che è preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. S.U. n. 16628/09;

conforme, n. 15180/10).

3.1. – Nello specifico, nè dai pochi righi della premessa in fatto, come sopra riportati in parte narrativa, nè dai motivi svolti è dato di comprendere la dinamica dei fatti e il contenuto dell’accertamento delle infrazioni, materia su cui il ricorrente si è limitato a rinviare all’atto d’opposizione, allegandolo. Ne risulta compromessa anche l’intelligenza della sentenza di primo grado e degli stessi motivi, i cui accenni ai fatti, richiamati in maniera parziale e selettiva, secondo l’interesse della parte ricorrente e con un effetto di continua contaminazione con le guaestiones iuris proposte, non consentono di comprendere nell’insieme l’origine degli accertamenti e le contestazioni concretamente elevate.

3.2. – Ne discende l’inammissibilità del ricorso, per violazione della norma da ultimo richiamata, e l’assorbimento di ogni altra questione di rito, rilevabile d’ufficio, circa la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della P.A. legittimata a resistere.

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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