Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3710 del 13/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.13/02/2017), n. 3710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21238-2014 proposto da:
TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ROBERTO ROMEI e ENZO MORRICO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO
184/190 pal. D, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte d’appello di Bologna, per quanto in questa sede rileva, respingeva il gravame svolto da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia della cessione del ramo d’azienda concluso dalla società con TNT Logistics (poi Ceva Logistic Italia s.p.a.) e, per l’effetto, ordinato alla società attuale ricorrente di ripristinare il rapporto di lavoro dalla data della cessione.
3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un motivo con il quale denuncia esclusivamente la violazione di legge (art. 2112 c.c.).
4. Il lavoratore ha resistito, con controricorso.
5. Ceva Logistic Italia s.p.a. è rimasta intimata.
6. Nelle more del giudizio e stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale le parti hanno definito le reciproche posizioni riferite alla controversia in oggetto.
7. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese, in considerazione del sopravvenuto accordo transattivo.
8. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v., ex multis Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensU sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017