Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3710 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16464-2019 proposto da:

U.A., rappresentato e difeso dall’avv. BEATRICE RIGOTTI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 22.5.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di U.A. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello l’ U. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1793/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione U.A. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e art. 14, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria motivata dall’orientamento sessuale del richiedente.

La censura è fondata nei limiti di cui in motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda di persecuzione e/o di esposizione a pericolo di danno grave dovuto al trattamento giuridico ed alla considerazione sociale dell’omosessualità in Nigeria. La parte ricorrente in appello aveva formulato censura in relazione all’omessa valutazione dell’incidenza dell’omosessualità sulla protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). La formulazione della censura su tutte le ipotesi di protezione sussidiaria richiedeva pertanto un riesame dei requisiti di tutte e tre le forme di tutela che, con riferimento alle lettere a) e b), è stato del tutto omesso.

Va in proposito rilevato che la circostanza che nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale sia previsto il reato di omosessualità rende di per sè il predetto soggetto vulnerabile in ragione del suo orientamento sessuale, che non è frutto di scelta consapevole ma di inclinazione naturale. Proprio l’esistenza di una legislazione contraria alla libera e piena esplicazione dei diritti fondamentali della persona nel Paese di origine -tra i quali rientra certamente quello di coltivare di una relazione affettiva, etero od omosessuale, che costituisce elemento essenziale e ineludibile della piena estrinsecazione della personalità umana- espone infatti il richiedente la protezione non soltanto al rischio, ma alla certezza di subire, a causa del suo orientamento sessuale, un trattamento umanamente degradante, in ogni caso non paritetico e comunque non in linea con gli standard internazionali in tema di diritti umani. L’indagine su questo profilo peculiare nell’esame della domanda di protezione sussidiaria non può essere eluso.

Nel caso di specie, la valutazione specifica del racconto del richiedente è mancata, posto che la Corte di Appello ha totalmente omesso di considerare la sussistenza, in concreto, dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), con riferimento al trattamento riservato, in Nigeria, alle persona di orientamento omosessuale, limitando la disamina del contesto interno del Paese di provenienza del richiedente al solo profilo della sussistenza dei presupposti di cui alla lett. c) della disposizione sopra richiamata.

Sotto tale profilo, pertanto, la censura in esame va accolta. Dall’accoglimento della stessa, nei termini indicati, deriva l’assorbimento delle altre due doglianze.

In definitiva, va accolto il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, e vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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