Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 371 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/01/2011), n.371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 12576/2005 R.G. proposto da:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona dell’amministratore unico

Dott. D.F., elettivamente domiciliata in Roma, alla

Via Mantegazza n. 24, presso LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avv. VENTURA Costantino in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G.

Paisiello 55, presso il prof. avv. FRANCO GAETANO SCOCA,

rappresentata e difesa dall’avv. MEDINA Pasquale in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 742/04,

pubblicata il 22 dicembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25

novembre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ventura per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento parziale

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2004. la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Unte Autonomo dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. avverso la sentenza non definitiva del 31 dicembre 2001, con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la propria competenza in ordine all’opposizione alla stima proposta da P.G. a seguito dell’espropriazione di alcuni terreni di sua proprietà, disposta nell’ambito del progetto di completamento dell’acquedotto del (OMISSIS).

Premesso che il giudizio era stato originariamente introdotto dinanzi alla medesima Corte d’Appello, la quale aveva dichiarato la propria incompetenza, disponendo la riassunzione dinanzi al Tribunale di Brindisi, la Corte ha rilevato che la sentenza gravata, avendo pronunciato solo sulla competenza, era impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza.

2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Aquedotto Pugliese S.p.a. (succeduta all’E.A.A.P. ai sensi dei D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141), per due motivi. Resiste con controricorso la P.. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42, 43, 44 e 45 cod. proc. civ., nonchè l’omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parie in cui ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse pronunciato esclusivamente sulla competenza.

Sostiene infatti che il Tribunale aveva esaminato anche l’eccezione d’improcedibilità della domanda, sollevata da essa ricorrente in relazione alla mancata emissione del decreto di espropriazione, e la questione relativa all’individuazione del criterio applicabile ai fini della valutazione del fondo espropriato, in quanto avente natura agricola. Conseguentemente. la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il primo motivo dell’appello principale, con cui essa ricorrente aveva riproposto l’eccezione d’incompetenza del Tribunale di Brindisi, sostenendo che la competenza spettava al Tribunale regionale per le acque pubbliche, in quanto la causa aveva ad oggetto la determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione relativa alla realizzazione di un’opera idraulica.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dei principi generali sulla proponibilità della domanda, nonchè l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare la questione relativa alla procedibilità della domanda, da essa sollevata con il secondo motivo d’impugnazione, sul presupposto della mancata emissione del decreto di esproprio, la cui emanazione nel corso del giudizio non era idonea a sanare l’originaria improcedibilità, essendo nel frattempo scaduto il termine finale dell’occupazione, con il conseguente acquisto dalla proprietà dell’immobile da parte dell’Ente per effetto dell’accessione invertita.

3. – Il primo motivo è parzialmente fondato.

Ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., il regolamento necessario di competenza è proponibile esclusivamente avverso le sentenze che abbiano pronunciato soltanto sulla competenza, mentre, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., la sentenza che abbia pronunciato anche sul merito della causa è impugnabile, alternativamente, con il regolamento facoltativo di competenza o con i mezzi ordinari, a seconda che la parte intenda far valere esclusivamente la violazione delle norme sulla competenza o contestare anche la decisione di merito (cfr., Cass.. Sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5425; Cass., Sez. 1^, 19 maggio 1999, n. 4825).

Nella specie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, il Tribunale di Brindisi non si era limitato a disattendere l’eccezione di incompetenza proposta dalla difesa dell’E.A.A.P. a seguito della riassunzione del giudizio, ma aveva rigettato l’eccezione d’improponibilità della domanda sollevata dal medesimo Unte sul presupposto della mancata emissione del decreto di esproprio e dell’intervenuto acquisto della proprietà per effetto dell’occupazione acquisitiva, ed aveva poi rimesso la causa in istruttoria, con separata ordinanza, ai fini della rinnovazione della c.t.u., non avendo ritenuto condivisibili i criteri di stima adottati dal consulente.

Con il rigetto dell’eccezione d’improponibilità della domanda, il Giudice di primo grado aveva indubbiamente adottato una decisione di merito, sia pure non definitiva, la cui emissione esclude la possibilità di qualificare la sentenza come mera pronuncia sulla competenza. In tal senso depone innanzitutto il ruolo di condizione dell’azione che, ai fini dell’opposizione alla stima, questa Corte ha costantemente attribuito all’emissione del decreto di esproprio, la cui verifica non costituisce pertanto oggetto di una mera questione di rito, ma attiene alla stessa fondatezza della domanda nel merito (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2006, n. 4703; 12 ottobre 2000, n. 13573). Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per decisione di merito deve intendersi, ai fini dell’impugnabilità della sentenza con regolamento necessario o facoltativo di competenza, non soltanto una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto complessivo della pronunzia risulti che l’esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia (cfr. Cass.. Sez. 2^, 23 aprile 2010, n. 9754: Cass., Sez. Lav., 24 agosto 2006, n. 18425).

A sua volta, con l’atto d’impugnazione l’E.A.A.P., non si era limitato a contestare la decisione sulla competenza, ma aveva riproposto l’eccezione d’improponibilità della domanda, censurando quindi anche la statuizione adottata sul merito della stessa, il mezzo d’impugnazione esperibile avverso la sentenza di primo grado non era pertanto il regolamento di competenza, neppure facoltativo, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’appello, correttamente proposto dall’Unte.

4. – Sono invece inammissibili, in questa sede, le ulteriori censure proposte dalla ricorrente, le quali, riflettendo l’omesso esame delle questioni sollevate con i motivi di appello e ritenute precluse dal Giudice di secondo grado per effetto della dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, devono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio.

5. -La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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