Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3709 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona de, Ministro in

carica ed Agenzia delle Entrate, in persona de Direttore, pro

tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

A.A., B.A.M., M.E. e M.G. in

qualità di soci e legali rappresentanti della Manzo Riscaldamenti

s.n.c. con sede in (OMISSIS) ed elett.te dom.ti presso lo studio del

Dott. Gervasio D’Ambrini in Latina, via Carturan 38;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 99/19/00, depositata il 10 ottobre 2000, dalla

Commissione tributaria regionale del Lazio;

e

su ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona de Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

A.A. e M.G., elett.te dom.ti presso lo studio del

Dott. Gervasio D’Ambrini in Latina, via Carturan 38;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/19/00, depositata il 10 ottobre 2000, della

Commissione tributaria regionale del Lazio;

e

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

canea, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

B.A.M. e M.E., elett.te dom.ti presso lo studio

del Dott. Gervasio D’Ambrini in Latina, via Carturan 38;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/19/00, depositata il 10 ottobre 2000, della

Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa rinnovazione

delle notifiche dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che nell’udienza del 14.1.2009 questa Corte, riuniti al giudizio n. 29794/01 i giudizi contrassegnati dai nn. 29795/01 e 29796/01 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sia pure quest’ultima parziale, ritenuta la nullità delle notifiche, rinviava le cause riunite a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione delle notifiche dei ricorsi in tutti i giudizi entro il termine di 90 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza;

considerato che parte ricorrente nel termine a tal fine concesso non ha provveduto al rinnovo disposto;

considerato che “la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (Cass. n. 625/08, n. 15062/04);

tutto ciò premesso, ne consegue che i ricorsi per cassazione devono essere dichiarati inammissibili, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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