Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3709 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2018, (ud. 14/12/2017, dep.15/02/2018),  n. 3709

Fatto

Rilevato che:

L.O. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi, illustrati con memoria – avverso la sentenza n. 2076/2016, emessa dalla Corte d’appello di Venezia in data 16 maggio 2016 e notificata il 4 ottobre 2016, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello proposto da Z.L. nei confronti della pronuncia di primo grado n. 2536/2015, che aveva – per quel che ancora rileva disatteso la domanda della medesima di corresponsione di un assegno di mantenimento, in sede di giudizio di separazione personale, da porsi a carico del coniuge L.O.;

l’intimata non ha replicato con controricorso, ma ha depositato memoria;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, nel determinare in Euro 300,00 l’assegno di mantenimento che il medesimo avrebbe dovuto corrispondere alla moglie, non abbia tenuto conto del fatto che la Z. era titolare di adeguati redditi propri, ed abbia fondato la pronuncia esclusivamente sulla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del L.;

Ritenuto che:

ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi – che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale – l’art. 156 c.c., comma 2, debba essere inteso nel senso che il giudice sia tenuto a determinare la misura dell’assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 11/07/2013, n. 17199; Cass., 12/01/2017, n. 605);

in tale prospettiva, nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell’assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici debba ritenersi consentito – nel concorso dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. – e non configura, perciò, un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella della parte cui fa carico l’onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell’esistenza di elementi presuntivi (Cass., 29/11/1986, n. 7061);

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto ad una corretta comparazione dei redditi delle parti, accertando che la Z. percepiva la somma di poco più di Euro 1.000,00 mensili, certamente inidonea ad assicurarle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, considerato che solo nell’anno 2012 – nel corso del quale il L. ha proposto ricorso per separazione coniugale – il medesimo ebbe a percepire l’importo di Euro 22,000,00 per l’installazione ed il montaggio di tende da sole;

la Corte d’appello ha, dipoi, accertato – sempre sul piano della comparazione dei redditi dei coniugi – che, mentre il L. è proprietario di una casa di abitazione, la Z. possiede solo un terreno agricolo, che il primo, ad onta della dichiarazione da lui effettuata di essere disoccupato e nullatenente, risulta svolgere l’attività di procacciatore di affari, e che il medesimo, in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, aveva ammesso l’esistenza di redditi in misura maggiore di quella dichiarata;

Ritenuto che:

nel concorso degli elementi presuntivi suesposti, il giudice di appello abbia, quindi, correttamente valorizzato – al fine di trarne elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ. – anche la mancata produzione, da parte dell’appellato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate;

il motivo di ricorso – sub specie della violazione di legge – si traduca, per contro, in una domanda di rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758);

che la censura debba, pertanto, essere dichiarata inammissibile;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente lamenta che il giudice di seconde cure non abbia tenuto adeguatamente e coerentemente conto degli elementi di prova documentale allegati agli atti;

Ritenuto che:

alla luce della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sia deducibile come vizio della sentenza soltanto la totale omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 16/07/2014, n. 16300);

per tutte le ragioni esposte, pertanto, il proposto ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della Z..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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