Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3709 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14562-2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 43, presso lo studio dell’avvocato

AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE

SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 21621-2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI SANTO SPIRITO 48, presso io studio dell’avvocato

D’OTTAVI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE

SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

rapp.to e difeso come sopra;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento 2^ motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati atti di citazione P.A. e B. G. (ed altri, non ricorrenti in questa sede di legittimità) proponevano opposizione avverso l’ordinanza emessa il 8.3.1985 ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 dal Ministero delle Finanze, attraverso l’Ufficio del Registro di Siracusa, con la quale era stato ingiunto loro, rispettivamente, il pagamento della somma di L. 370.000 e di L. 2.170.000, quale indennità per l’occupazione di terreno demaniale marittimo, in contrada Cuba, del comune di Siracusa, utilizzato per realizzare strade comuni di accesso a villini di loro rispettiva proprietà.

A sostegno dell’opposizione deducevano che non vi era alcuna accertamento, giudiziale o svolto in contraddittorio, che potesse legittimare l’emissione del provvedimento ingiuntivo, e che, ad ogni modo, non era stata posta in essere alcuna occupazione di terreno demaniale, perchè la relativa area di proprietà pubblica non era mai stata delimitata nelle forme di legge.

Il Ministero delle Finanze nel resistere in giudizio eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva, sostenendo che l’Ufficio del Registro di Siracusa aveva agito in rapporto di dipendenza funzionale dall’Assessorato regionale territorio e ambiente, cui spettavano le attribuzioni in materia di demanio marittimo, in base alla L.R. siciliana n. 2 del 1978. Contestava, poi, nel merito, la fondatezza delle opposizioni.

Queste ultime erano riunite e accolte dal Tribunale di Siracusa.

Sull’impugnazione proposta dal Ministero delle Finanze, in punto di difetto di legittimazione passiva, la Corte d’appello di Catania rigettava le opposizioni.

La Corte etnea osservava che il R.D. n. 455 del 1946, art. 32 di approvazione dello Statuto della Regione Sicilia prevedeva che i beni del demanio marittimo, esclusi quelli interessanti la difesa o servizi di carattere nazionale erano assegnati alla Regione, e che tale attribuzione era, altresì, confermata da altre fonti, quali il D.P.R. n. 1825 del 1961, art. 3 di attuazione dello Statuto siciliano in materia di demanio e patrimonio, il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 59 e il D.P.R. n. 684 del 1977, art. 3. Rilevava, altresì, che la Regione Siciliana, oltre ad avere competenza propria in materia finanziaria, nell’ambito delle proprie attribuzioni poteva avvalersi degli organi dello Stato. In particolare, con specifico riferimento alla gestione del demanio marittimo, il D.P.R. n. 684 del 1977, art. 4 stabiliva che per l’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 3 dello stesso Decreto, l’amministrazione regionale si avvaleva oltre che delle Capitanerie di Porto e degli uffici da queste dipendenti, anche degli altri organi competenti in materia, sicchè, in definitiva, la circostanza che la Regione se ne avvalesse non faceva venir meno la legittimazione passiva dell’Assessorato regionale.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto separati ricorsi, poi riuniti, P.A. e B.G., proponendo tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

1. – Con il primo, comune, motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono al riguardo che l’opposizione deve essere proposta nei confronti dell’organo, ufficio o ente che ha emanato il provvedimento ingiuntivo. Il passaggio alle Regioni di beni demaniali non ha alcuna rilevanza nella specie, sia perchè l’ingiunzione è stata emessa dal Ministero delle Finanze, sia perchè la materia relativa alle ingiunzioni fiscali non rientra tra quelle trasferite, essendo di esclusiva competenza dello Stato.

2. – Con il secondo motivo, anch’esso comune, è dedotta, in subordine, la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità del procedimento.

Anche ipotizzando come legittimato passivo l’Assessorato regionale territorio e ambiente della Regione Sicilia, l’opposizione non poteva essere rigettata, poichè, in base alla L. n. 260 del 1958, art. 4 avrebbe dovuto essere disposta la chiamata in causa del terzo legittimato. Poichè il Tribunale non aveva provveduto in conformità, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice.

3. – Dei due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale consequenzialità, è fondato il secondo, il quale propone una questione che, sebbene nuova perchè non trattata in appello, è ammissibile emergendo ex se dalla medesima quaestio iuris discussa, invece, nei gradi di merito, ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, riguardando l’integrità del contraddittorio (giurisprudenza costante: cfr. tra te più recenti, Cass. n. 25305/09).

3.1. – Il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 32 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce che “i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale”. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 43 dello Statuto, il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di demanio marittimo) dispone che nell’ambito del territorio della Regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione Siciliana sono esercitate dall’amministrazione della Regione” (art. 3, comma 1); e che per l’esercizio di tali attribuzioni l’amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonchè degli altri organi dello Stato competenti in materia”, i quali “esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l’amministrazione regionale” (art. 4).

3.1.1. – Al riguardo questa Corte ha avuto modo di osservare che ove la Regione Siciliana, per l’esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio marittimo, abusivamente occupati da un privato, si avvalga – al fine della riscossione della indennità di occupazione, degli accessori e della relativa sanzione amministrativa pecuniaria – di uffici statali dell’Amministrazione delle finanze, l’attività amministrativa posta in essere da tali uffici, quali organi della Regione, nella emissione e nella notificazione dell’ingiunzione di pagamento, deve essere direttamente imputata alla Regione, quale effettiva titolare della funzione concretamente esercitata mediante “avvalimento” di uffici statali; ne consegue che soltanto quest’ultima, e non l’Amministrazione statale, deve ritenersi legittimata passivamente nel relativo giudizio di opposizione promosso dal privato, senza che – ove la relazione di “avvalimento” instaurata emerga chiaramente dall’ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del privato ed oggetto dell’atto di opposizione – vi sia spazio per l’operatività della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 in ordine al limite alla rilevanza dell’erronea individuazione dell’autorità amministrativa competente a stare in giudizio” (Cass. n. 11473/03).

3.2. – Esclusa, dunque, la legittimazione passiva dell’amministrazione finanziaria dello Stato, si deve ulteriormente osservare, ai fini della L. n. 260 del 1958, art. 4 (applicabile anche quando l’erronea identificazione riguardi non l’organo di vertice munito di legittimazione processuale, o un diverso plesso amministrativo all’interno della medesima P.A., ma il diverso ente pubblico dotato di legitimatio ad causarti: cfr. Cass. n. 4755/03 e C.d.S. A.P. n. 5/90), che il provvedimento opposto il cui esame diretto da parte di questa Corte è consentito trattandosi di fatto processuale – non esplicita in alcun modo che l’Ufficio del Registro di Siracusa abbia operato (non nell’interesse dell’amministrazione finanziaria quale suo organo periferico, ma) in esecuzione di un rapporto di “avvalimento” con la Regione siciliana, rendendo, così, oggettivamente difficile per i destinatari dell’ingiunzione ricostruire l’esatta imputazione soggettiva dell’atto, e con essa la legittimazione passiva all’opposizione.

3.2.1. – Conseguentemente, avendo l’Avvocatura dello Stato tempestivamente eccepito l’erronea identificazione dell’ente cui doveva essere notificato l’atto introduttivo del giudizio, e non avendo il Tribunale applicato la norma della L. n. 260 del 1958, art. 4 deve essere cassata la sentenza d’appello impugnata e dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, con rinvio al Tribunale di Siracusa, che provvedere, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Siracusa, che provvedere in diversa composizione anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA