Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3708 del 25/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3708 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 7068-2013 proposto da:
ESPOSITO

LUCA

SPASLCU72P09F839,

MANCINI

IDA

MNCDAA49D53I1288, ESPOSITO MICHELE SPSMHL47A03F839V,
ESPOSITO GIOVANNI SPASGNN71P23F839, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo
STUDIO ARCURI-D’AMBROSIO, rappresentati e difesi
2015
2433

dall’,avvocato GIUSEPPE URSINI giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SAGRANTINO ITALY

SRL in persona del

legale

Data pubblicazione: 25/02/2016

rappresentante pro tempore e per essa nella qualità di
procuratrice speciale LA PRELIOS CREDIT SERVICING SPA
in persona dell’Avvocato MASSIMO PELUSO, domiciliata
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

calce al controricorso;
– controricorrentenonché contro

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY 5 SRL, TECNO EDIL SNC;
– intimate –

avverso la sentenza n. 840/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 08/03/2012, R.G.N.
10157/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE URSINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
3

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

VINCENZO ROSARIO VITIELLO giusta procura speciale in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata l’S marzo 2012,

la

Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto da Servizi
Immobiliari

Banche

S.I.B.

SpA,

quale

mandataria

della

International Credit Recovery (5) srl, nei confronti di Michele

la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata tra le stesse
parti il 10 dicembre 2004.
Con quest’ultima sentenza era stata accolta l’opposizione
all’esecuzione avanzata dai debitori esecutati nella procedura per
espropriazione immobiliare n. 667/02 intrapresa nei loro confronti
da S.I.B. SpA, quale mandataria di ICR (5) srl, a sua volta
cessionaria del credito, ai sensi degli artt. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993 e 4 della legge n. 130 del 1999.
2.- La Corte d’Appello, rigettata l’eccezione degli appellati di
invalidità della procura alle liti rilasciata all’appellante, ha
ritenuto il credito azionato compreso tra quelli ceduti in blocco
dal San Paolo Imi S.p.A. a Morgan Stanley S.p.A. e da questa ad
ICR (5) srl, in quanto relativo a mutuo fondiario che l’istituto
2

mutuante aveva risolto prima del 20 maggio 2000 (essendo il
criterio di identificazione dei crediti oggetto della cessione in
blocco quello della data di risoluzione). In particolare, ha
reputato che l’atto di precetto, intimato per il pagamento delle
rate scadute al 1 ° luglio 1997 e delle rate a scadere, fosse
espressione della volontà dell’istituto mutuante di avvalersi
della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 15, coma

3

Esposito, Ida Mancini, Giovanni Esposito e Luca Esposito avverso

~umani!~

l, del D.P.R. n. 7 del 1976, applicabile

RIE1111111111111•111R.

ratione temporis,

ed

avesse perciò determinato la risoluzione del contratto prima della
data del 20 maggio 2000. In riforma della sentenza di primo grado,
ha riconosciuto il diritto dell’appellante di procedere
esecutivamente nei confronti degli appellati. Così accolto il

3.- Avverso la sentenza, Michele Esposito, Ida Mancini, Giovanni

Esposito e Luca Esposito propongono ricorso affidato a cinque
motivi, illustrati da memoria.
Sagrantino Italy srl, nella qualità di procuratrice speciale di
PRELIOS Credit Servicing S.p.A., già Pirelli Re Credit Servicing
S.p.A. (già Credit Servicing S.p.A., e già Servizi Immobiliari
Banche – S.I.B. SpA), si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che è fondata l’eccezione di
inammissibilità del controricorso svolta dai ricorrenti nella
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.: la
notificazione del ricorso risulta ricevuta da Sagrantino Italy srl
in data 8 marzo 2013 e il controricorso è stato spedito per le
t
e

notificazioni il

9

maggio

2013,

quindi ben oltre il termine

fissato dall’art. 370, comma primo, cod. proc. civ.
Nessuno è comparso per Sagrantino Italy srl per partecipare alla
discussione orale ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo
inciso, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato notificato anche a Servizi Immobiliari Banche
S.I.B. SpA, quale mandataria di International Credit Recovery (5)

4

gravame, la Corte ha compensato le spese del doppio grado.

srl, ed a Tecno Edil s.n.c., parti già presenti nel giudizio di
merito, che non si sono difese.
Questa

situazione

processuale,

che

non

lascia

dubbi

sull’ammissibilità del ricorso, rende superfluo l’esame della
legittimazione a resistere in capo a Sagrantino Italy srl, nella

S.p.A., indicata quale cessionaria del credito nei confronti dei
ricorrenti, già ceduto alla ICR(5) srl.
l.

Col primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.

360 n. 5 cod. proc.

civ.,

omesso e/o errato esame circa un fatto

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (validità della procura).
I ricorrenti censurano il richiamo che la Corte d’Appello ha fatto
alla procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
della società S.I.B. SpA, nella qualità di mandataria di ICR (5)
srl.
In ricorso si sostiene che detta procura non sarebbe stata
esistente, per come risulterebbe

«dai

della prima udienza del 18.09.2003»,
(5) srl depositò delle
e

documenti e dal verbale

nel corso della quale ICR

<>; principio, peraltro, ribadito anche in riferimento

9

tt?

all’art. 17 della legge n. 175 del 1991, richiamata in ricorso
(cfr. Cass. n. 25412/13).

3.2.- Tale ultima questione, ed il relativo principio di diritto,

non hanno nulla a che vedere con l’art. 1264 cod. civ. e con le
condizioni di opponibilità della cessione al debitore ceduto.

legislativo n. 385 del 1993, di cui si è detto al precedente punto
3.1. Questo articolo, nel testo applicabile

ratione temporis

(posteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.
342 del 1999, ma anteriore a quelle di cui al decreto legislativo
n. 6 del 2003) prevede al secondo coma che «la banca cessionaria
dà notizia dell’avvenuta cessione
Gazzetta Ufficiale della

Repubblica

mediante pubblicazione nella
Italiana. La Banca d’Italia

può stabilire forme integrative di pubblicità>> ed al quarto comma
che

«nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti

pubblicitari previsti dal coma 2 producono gli effetti

indicati

dall’art. 1264 del codice civile>>. In proposito, va ribadito che
nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di
crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto
2

di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce

la notificazione

dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto,
con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è
sufficiente per il cessionario provare la notificazione della
cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la
disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia

10

L’art. 1264 cod. civ. è norma derogata dall’art. 58 del decreto

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (così già Cass. n.
13954/06; cfr. anche Cass. n. 20473/08) .
La norma è richiamata dall’art. 4, comma primo, della legge n. 130
– del 1999, specificamente applicabile alle cessioni de
effettuate ai sensi dell’art.

quibus ,

l della stessa legge.

Gazzetta Ufficiale n. 193 del 2000, nella quale è stata data
notizia della cessione, il criterio identificativo dei crediti
ceduti è stato quello anzidetto, della data di risoluzione del
contratto di mutuo fondiario. Comunque, i due aspetti

dell’opponibilità della cessione e dell’efficacia della
manifestazione di risoluzione- vanno tenuti distinti.
4.-

Avuto riguardo a quanto fin qui esposto in fatto ed in

diritto, si traggono le conseguenze di cui appresso in merito ai
motivi di ricorso in esame:
a)

l’inammissibilità del secondo motivo per la parte in cui assume

che il precetto, notificato il 2 maggio 1998, sarebbe stato nullo
perché mancante in parte dell’indicazione degli importi
precettati. Ed invero, non è in discussione la validità del
5

precetto ma la sua interpretazione, in concreto, come atto idoneo
a manifestare la volontà della mutuante di risolvere il contratto
di mutuo, alla stregua del principio di diritto di cui alla
richiamata sentenza a S.U. del 2008.
La circostanza evidenziata dai ricorrenti -peraltro con motivo del
tutto privo di autosufficienza perché mancante del contenuto
dell’atto di precetto e dell’indicazione del luogo di reperimento

11

La peculiarità del caso in oggetto è data dal fatto che sulla

dello stesso nei fascicoli di parte- è inidonea ad inficiare, nel
caso concreto, l’attività interpretativa

merito, ed a lui riservata (cfr. Cass. n. 3656/13, nel senso che
«in materia di mutuo fondiario disciplinato, “ratione temporis”,
dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, spetta al giudice di merito
accertare se, mediante la notificazione

di atto

di precetto al

mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria
volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista
dell’art. 15 del citato d.P.R. n. 7 del 1976, dichiarando
espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero,
per fatti concludenti, intimando l’immediato pagamento di ogni
residua somma ad essa spettante. Ne consegue che, ove il precetto
intimi soltanto il pagamento della parte di credito scaduta alla
data della sua notificazione, senza che la banca manifesti la
volontà di valersi della clausola risolutiva, il vincolo nascente
dal contratto di mutuo persiste e il debitore potrà beneficiare
della rateizzazione operata dall’originario piano di ammortamento,
dovendo, tuttavia, corrispondere l’intero importo della rata
stabilita secondo tale piano, maggiorata dal giorno della scadenza
degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 14 dello stesso d.P.R.
n.

7 del 1976»).

Più in particolare, nel caso di specie, risulta dalla sentenza, e
non è contestato, che la banca abbia intimato ai debitori, poi
esecutati, il pagamento di tutte le rate scadute ed anche di
quelle a scadere. La mancata indicazione degli importi di queste
ultime non è affatto significativa di una volontà contraria alla

12

#

svolta dal giudice di

.11111~11~1~

risoluzione; tanto più che nemmeno è prospettabile alcuna
irregolarità dell’atto di precetto, sol che si consideri -come
d’altronde ha considerato anche la Corte d’Appello- che detto
importo era determinabile per relationem al piano di ammortamento.
b)

l’inammissibilità dello stesso

secondo motivo

anche per la

parte in cui denuncia la violazione dell’art. 1264 cod. civ. sia
perché si tratta di norma non applicabile nella specie, essendo
applicabile l’art. 58, comma quarto, del

T.U.B.,

sia perché,

rispetto al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (che come
detto si riferiva a dichiarazione di risoluzione risultante da
«lettera

in

data

anteriore

al

20

maggio

2000»),

l’interpretazione del giudice di merito (che l’ha intesa come
riferita a qualsivoglia atto proveniente dall’istituto mutuante
idoneo a manifestare la volontà di risoluzione in epoca precedente
il 20 maggio 2000), non solo non risulta specificamente censurata
dai ricorrenti, ma appare comunque sorretta da motivazione congrua
ed immune da vizi logici e giuridici (essendo ragionevole
sostenere che la lettera di risoluzione fosse necessaria soltanto
per i mutui non altrimenti risolti alla data del 20 maggio 2000);
c) l’infondatezza del

terzo motivo

sia nella parte in cui -per

quanto è dato comprendere dalla confusa esposizione- assume che la
Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare che la disciplina di
cui al D.P.R. n. 7 del 1976 è stata successivamente abrogata, sia
nella parte in cui lamenta che non sia stato preso in
considerazione l’art. 21 della legge n. 175 del 1991.

13

a

Quest’ultimo, che è norma che riguarda la cessione, non c’entra
niente con le cessioni per cui è processo, interamente regolate

dall’art. 58 del T.U.B. e dagli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del

1999.
Il richiamo, invece, al D.P.R. n. 7 del 1976 è stato fatto dalla

concernente la validità o l’opponibilità della cessione, ma il
diverso profilo concernente la clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 15 del detto D.P.R. Nel farne applicazione, il giudice di
merito si è attenuto rigorosamente al principio di diritto
espresso dalle Sezioni Unite ed ha tenuto conto dell’applicabilità
del D.P.R. n. 7 del 1976 in quanto i contratti di mutuo nei quali
sono subentrati i ricorrenti sono stati stipulati nel 1988 e nel
1989 (con atti di erogazione e quietanza del 1990), quindi nella
vigenza di questa disciplina che interamente li regola.
In conclusione, il secondo motivo è inammissibile ed il terzo va
rigettato.
4.- Col quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché la
t

«erronea

applicazione dell’art. 336 I co cpc>>.
Il motivo sembra riguardare l’affermazione del giudice d’appello
secondo cui con la comparsa di costituzione in appello avrebbero
dovuto essere riproposte le ulteriori eccezioni (vale a dire gli
ulteriori motivi di opposizione) già formulate dagli opponenti-poi
appellati, nel ricorso di primo grado depositato il 26 maggio
2003, e poi assorbite dall’accoglimento da parte del tribunale del

14

Corte d’Appello per delibare, come detto, non certo il profilo

primo motivo di opposizione all’esecuzione (riguardante il difetto
di legittimazione del creditore procedente ICR 5 srl).
é

La Corte d’Appello ha precisato che questi ulteriori motivi

• avrebbero dovuto essere specificamente riproposti con la comparsa
di costituzione in appello della parte vittoriosa in primo grado,

insufficiente allo scopo

«il generico richiamo operato nella

comparsa di risposta di secondo grado alle richieste istruttorie
formulate in primo grado».

Nel motivare in tal senso la Corte

d’Appello ha fatto riferimento all’art. «336

cod. proc. civ.>>,

laddove avrebbe dovuto essere citato l’art. 346 cod. proc. civ.
5.1.- I ricorrenti, mostrando di non comprendere l’evidente errore
materiale nella citazione dell’articolo del codice di rito,
svolgono tutta una serie di considerazioni volte a sostenere
l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 336 cod. proc.
civ. Pertanto, censurano la sentenza come se avesse deciso sugli
effetti della riforma della sentenza di primo grado (c.d. effetto
espansivo interno), laddove la Corte d’Appello ha invece deciso in
merito alla decadenza della parte appellata, vittoriosa in primo
1

grado, dalle domande (così dovendosi intendere le «eccezioni»
costituenti

i

motivi

di

opposizione

all’esecuzione)

non

espressamente riproposte in appello. Queste <>;
compensando le spese dei due gradi.

16

per di più,

Il motivo è volto a censurare il mancato esame, da parte della

Prescindendo dai profili di inammissibilità che derivano dalla
mancata indicazione in ricorso dei tempi, dei modi e del contenuto
dell’atto di intervento in oggetto, non si vede allora quale sia
l’interesse dei ricorrenti ad un’eventuale dichiarazione di
nullità o di inammissibilità di quest’ultimo, del quale la Corte
d’Appello si è totalmente disinteressata.
Ovviamente, prescinde dal profilo processuale di cui si è fin qui
detto, il profilo sostanziale che concerne la posizione di
Sagrantino Italy srl, quale ulteriore cessionaria del credito per
cui è processo.
Di questa posizione non si è dibattuto nei gradi di merito e, come
detto sopra, non è dato dibattere nemmeno nel presente giudizio di
legittimità (sia pure ai fini -anche questi soltanto processualidel riconoscimento della legittimazione a resistere dinanzi a
questa Corte).
Essendo stato affermato dal giudice di merito il diritto di
procedere esecutivamente in capo a International Credit Recovery
(5) srl, la questione concernente la successione a quest’ultima di
altra eventuale cessionaria potrà, tutt’al più, rilevare in sede
esecutiva, fatta salva comunque l’applicazione dell’art. 111 cod.
proc. civ. (cfr. Cass. ord. n. 1552/11, nonché Cass. n. 23992/11 e
n. 8936/13), ma è e resta estranea al presente giudizio di
opposizione all’esecuzione.
In conclusione il ricorso va rigettato.

17

i

Date l’inammissibilità del controricorso e la mancata difesa degli
altri intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.
Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il
31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del coma l bis
dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1

quater,

del d. P.R. n. 115 del

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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